Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Requisiti art. 93 commi 3 e 4 L.F.: eccesso di formalità?

  • Mattia Villan

    Porto Viro (RO)
    12/06/2013 10:31

    Requisiti art. 93 commi 3 e 4 L.F.: eccesso di formalità?

    Buongiorno.
    Il Consulente del Lavoro della fallita ha trasmesso istanza di insinuazione al passivo tramite PEC all'indirizzo del fallimento.
    Il corpo del messaggio risulta privo di descrizione e firma, è presente soltanto un allegato contenente un avviso di parcella relativo alle prestazioni eseguite fino alla data del fallimento e non ancora pagate.
    Nel rispetto letterale di quanto previsto dall'art. 93 co. 3 L.F., devo richiedere al professionista un nuovo invio dell'istanza?
    Inoltre, non essendoci indicato alcun titolo di prelazione, devo ammettere il credito in chirografo nel rispetto del comma 4 del sopracitato articolo?
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/06/2013 20:05

      RE: Requisiti art. 93 commi 3 e 4 L.F.: eccesso di formalità?

      Non è il corpo del messaggio che deve guardare perché questo è un veicolo, una e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, con cui si trasmettono la domanda e i documenti. La domanda di insinuazione non può essere contenuta, quindi, nel messaggio, ma forma un documento a sè; essa o viene formata, stampata, sottoscritta sul cartaceo e poi scannerizzata per l'invio, o viene formata direttamente con firma digitale; in entrambi i casi è un documento a sé che è sottoscritto e viene trasmesso tramite Posta elettronica certificata.
      Nel suo caso, manca proprio la domanda di insinuazione in quanto il creditore ha usato il veicolo della Pec solo per trasmettere la documentazione costituita dalla parcella proforma. A fronte di tale situazione dipende da lei se lasciare le cose così e non prendere in considerazione il messaggio ricevuto perché non contiene alcuna domanda da esaminare, oppure sollecitare nuovamente il creditore ad un invio corretto della domanda (cosa che peraltro ha già fatto con la trasmissione dell'avviso di cui all'art. 92), spiegandogli anche che, se vuole la collocazione privilegiata, deve chiederla, non potendo il giudice riconoscere un privilegio d'ufficio, anche se dal fatto che abbia svolto attività di consulente del lavoro si possa desumere la natura del rapporto intercorso e, quindi, la causa del credito.
      Zucchetti SG Srl