Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Privilegio oneri di urbanizzazione

  • Lorenzo Di Nicola

    Pescara
    14/06/2013 11:09

    Privilegio oneri di urbanizzazione

    E' assisitito da privilegio il credito del Comune per gli oneri di urbanizzazione?
    Grazie per Vs. cortese risposta.
    Dr. Lorenzo Di Nicola - Pescara
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/06/2013 18:06

      RE: Privilegio oneri di urbanizzazione

      I comuni, a norma dell'art. 2752 comma terzo, godono del privilegio per i crediti "per le imposte, tasse e tributi" previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni; poi, ai sensi dell'art. 13, comma 13, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, è stato chiarito che il "riferimento alla legge per la finanza locale si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali"; sicchè oggi si può dire che godono di detto privilegio i crediti dei comuni per imposte, tasse etributi.
      Gli oneri di urbanizzazione rientrano in queste categorie? In origine sicuramente no in quanto nella legge Bucalossi (L. 10/1977) il contributo in questione era configurato come una partecipazione alle spese relative che il Comune doveva affrontare, in particolare verso le aree di nuova urbanizzazione. Ed, infatti, l'art. 12 della stessa stabiliva che i proventi da oneri di urbanizzazione dovevano essere obbligatoriamente utilizzati dai Comuni per "le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, le spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale"; ed, infatti, alcuni giudici di merito avevano negato il privilegio in questione.
      Questi criteri sono stati superati dal Testo Unico per l'edilizia (D.P.R. 380/2001, art. 136 c.2, lettera c), ed oggi, si può dire che gli oneri di urbanizzazione hanno perso del tutto la loro originaria peculiarità e hanno assunto la forma di una qualsiasi imposta, che i comuni impongono per utilizzare il ricavato per qualsiasi finalità, dagli stipendi dei dipendenti alle spese di rappresentanza ecc.
      Non ci risultano decisioni recenti per cui è difficile dire se questa nuova qualificazione di fatto che hanno assunto gli onere di urbanizzazione sia sufficiente per attribuire il privilegio di cui all'art. 2752 c.c..
      Zucchetti SG Srl
      • Giuseppe Greco

        Novoli (LE)
        04/03/2020 18:25

        RE: RE: Privilegio oneri di urbanizzazione

        Intervengo nella discussione per rappresentare una ulteriore fattispecie.
        Nel mio caso, infatti, la convenzione stipulata con il Comune, oltre agli oneri di urbanizzazione, prevedeva il versamento di una penale in caso di mancato pagamento degli oneri stessi.
        Al passivo, dunque, il Comune si insinua per gli oneri di urbanizzazione non pagati e per le penali relative al mancato pagamento degli stessi. Tutto richiesto in privilegio ex art. 2752 c.c..
        Partendo dall'assunto che il privilegio per gli oneri PUO' essere concesso mi chiedo quale sia il giusto trattamento per le penali previste dalla convenzione (seguono lo stesso grado o possono essere trattate diversamente?).
        Potrei avere un vostro parere in tal senso?
        Grazie mille
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          05/03/2020 17:50

          RE: RE: RE: Privilegio oneri di urbanizzazione

          Le norme che concedono i privilegi hanno natura eccezionale e vanno quindi lette con rigore, nel senso che il privilegio si estende alle sole voci che la legge prevede. Il terzo comma dell'art. 2752 c.c. parla solo di imposte, tasse e tributi, e non di sanzioni, penali o altro. Peraltro, nella specie, l'ulteriore somma richiesta oltre gli oneri non pagati, non sarebbe neanche una sanzione pubblicistica, ma frutto di una clausola penale convenzionalmente pattuita, che il terzo comma dell'art. 2752 c.c. non prende minimamente in considerazione.
          In sostanza il credito per penale, a nostro avviso, va collocato in chirografo.
          Zucchetti SG srl