Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Imposta di registro causa ex art. 2932 in assenza di ricavato specifico immobiliare
-
Giovanni Corinaldesi
Offida (AP)10/11/2023 10:01Imposta di registro causa ex art. 2932 in assenza di ricavato specifico immobiliare
Buongiorno, è pervenuto alla pec di un fallimento di cui sono curatore un avviso di liquidazione di imposta di registro (di ben 40.000 euro) relativa a un giudizio ex art. 2932 cc iniziato prima del fallimento ma poi proseguito con la costituzione del fallimento stesso. La sentenza di primo grado (emessa in costanza di fallimento) ha trasferito gli immobili all'attore e condannato il fallimento convenuto a pagare per 2/3 le spese di lite.
La sentenza è stata appellata ed è tuttora in attesa di decisione.
L'attore al momento del preliminare (7 anni prima del fallimento) aveva versato il 99% del dovuto per la compravendita e la società, poi fallita, aveva emesso immediatamente regolare fattura con Iva al 4% (prima casa).
La domanda ex art. 2932 era stata trascritta dall'attore/promissario acquirente PRIMA del fallimento per cui, retroagendo la sentenza costitutiva i propri effetti al momento della trascrizione stessa, allo stato gli immobili devono ritenersi mai entrati nell'attivo fallimentare. Tra l'altro nessuna somma è stata incassata a tale titolo dalla massa fallimentare (visto che il 99% di quanto dovuto era stato versato alla società in bonis che al momento del fallimento aveva già chiuso i conti correnti e non aveva un euro in cassa) né l'attore ha versato il residuo 1%, anche perché nella sentenza il giudice ha omesso di pronunciare tale condanna (la sentenza è stata impugnata anche per tale motivo).
Considerato che, secondo l'orientamento ormai costante della Cassazione, in tal caso non è applicabile il criterio dell'alternatività IVA/Imposta di registro perché l'Iva si applica sulla cessione in sé mentre l'imposta si applica sull'atto giudiziario di trasferimento, l'imposta è stata calcolata ex art. 8 lett. a) e art. 1 tariffa prima parte DPR 131/86 in misura proporzionale del 9% sulla base imponibile dichiarata nell'atto giudiziario (e ciò - come detto - nonostante la cessione avesse già scontato l'applicazione dell'Iva in fattura).
Si chiede pertanto se la stessa debba essere ammessa in prededuzione o la richiesta debba essere rigettata considerato il fatto che gli immobili oggetto della causa, da cui l'imposta è scaturita, non sono mai entrati nel fallimento né è stato mai incassato alcunché a tale titolo. Il fallimento infatti, oltre a un modestissimo introito mobiliare, dispone di attivo proveniente dalla vendita di ALTRI immobili (non interessati dalla causa 2932) su cui comunque insiste il privilegio ipotecario di una banca per la totalità di quanto incassato.
Nel caso in cui l'imposta richiesta fosse ammissibile in quale categoria andrebbe ammessa vista l'assenza del bene specifico oggetto della causa che l'ha originata? al chirografo? E in che misura? 2/3 come la condanna alle spese legali?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/11/2023 19:30RE: Imposta di registro causa ex art. 2932 in assenza di ricavato specifico immobiliare
Il fatto che la sentenza in questione abbia dato toro alla tesi della società fallita e fatta propria dalla curatela è irrilevante anche se essa determina che gli effetti del trasferimento risalgano alla data della trascrizione della domanda, giacchè tale retrodatazione degli effetti rileva nei rapporti con i terzi, per cui sarebbero inopponibili all'acquirente eventuali atti dispositivi o iscrizioni ipotecarie successive alla iniziale trascrizione. Egualmente irrilevante è il fatto che la curatela non abbia incassato nulla dalla vendita per avere la società fallita a suo tempo ricevuto il 99% del prezzo. Quello che conta è che il promissario acquirente abbia trascritto la domanda ex art. 2932 c.c. prima della dichiarazione di fallimento e che, interrotto il processo per la dichiarazione di fallimento, lo stesso sia stato riassunto nei confronti della curatela che lo ha continuato quale parte processuale assumendosi il rischio della soccombenza. Peraltro lei non ci dice se si è sciolto dal contratto preliminare come avrebbe potuto fare ai sensi del terzo comma dell'art. 72 l. fall.; è pur vero che l'eventuale scioglimento sarebbe stato inopponibile al promissario acquirente che aveva trascritto la domanda, ma aver continuato la causa senza sciogliersi dal contratto equivale a subentro visto che lei si è opposto alla esecuzione del preliminare, per cui la curatela ha continuato una causa ex art. 2932 c.c. per dare esecuzione ad un preliminare nel quale la curatela era subentrata.
A questo punto le spese del giudizio costituiscono una spesa della curatela, che infatti è stata condannata al pagamento quale parte del processo, e quindi la spesa, o meglio il relativo credito azionato va pagato in prededuzione. Tra le spese, quella in esame va qualificata come spesa specifica relativa al bene oggetto del contratto preliminare ma, poiché questo bene non è nel patrimonio fallimentare e non si tratta di spese generica spalmabile proporzionalmente su tutti i beni, non può essere, a nostro avviso, soddisfatta in via prededucibile e pertanto degrada al chirografo in quanto l'eventuale privilegio che assiste è anch'esso di natura speciale. Sappiamo bene che questa soluzione non è da tutti condivisa in quanto si ritiene che dovrebbe comunque essere soddisfatta in prededuzione anche se nell'ambito di tale categoria va poi calcolata al chirografo, ma questa classificazione è fatta per i crediti per i quali la prededuzione può essere esercitata nel caso che l'attivo sia insufficiente alla soddisfazione di tutte le prededuzioni, nel mentre nel caso si tratta di una spesa specifica che può essere detratta soltanto dal bene cui inerisce e quel bene non è acquisito all'attivo fallimentare né vi è un ricavato dallo stesso. Comunque valuti lei la tesi che pià la convince: ammissione in prededuzione e nell'ambito delle stesse calcolata al chirografo o trattata come un credito concorsuale chirografario.
Zucchetti Sg srl-
Giovanni Corinaldesi
Offida (AP)10/11/2023 21:17RE: RE: Imposta di registro causa ex art. 2932 in assenza di ricavato specifico immobiliare
Grazie per la risposta, come sempre chiarificatrice. Preciso comunque che in effetti quale curatore avevo provveduto a sciogliermi dal contratto preliminare esercitando la facoltà di cui all'art.72 co 3 LF.. Detto questo opterei - come suggerito - per l'ammissione al chirografo previa relazione al GD (anche perché una volta soddisfatto il creditore ipotecario e detratte le spese di procedura non credo ci sia spazio per ulteriori beneficiari privilegiati o meno), ma in tal caso l'importo di ammissione dovrà essere di 2/3 per analogia con la condanna alle spese di lite o per intero?
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/11/2023 16:31RE: RE: RE: Imposta di registro causa ex art. 2932 in assenza di ricavato specifico immobiliare
Bene. L'ipotesi del subentro era solo un argomento supplementare che non muta la situazione per il fatto che lei si è sciolto dal contratto. L'imposta di registro grava solidalmente su tutte le parti in causa e quindi può essere chiesto per intero a ciascuna di esse, salvo poi ad effettuare divisioni interne.
Zucchetti SG srl
-
-
-