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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Richiesta di ammissione in prededuzione dell'indennità di occupazione di un immobile oggetto di contratto di leasing
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Giovanna Ravotto
IMPERIA31/01/2024 13:06Richiesta di ammissione in prededuzione dell'indennità di occupazione di un immobile oggetto di contratto di leasing
Buongiorno,
Relativamente ad un fallimento di cui sono curatore chiedo un parere in merito alla richiesta di ammissione in prededuzione di una indennità di occupazione relativa ad un immobile oggetto di un contratto di leasing per il quale sono già state presentate e ammesse istanze di ammissione allo stato passivo per i crediti relativi alle rate insolute e per il debito residuo dalla data di risoluzione unilaterale del contratto da parte dalla società concedente fino alla fine del contratto.
A mio modesto avviso ritengo ci sia una duplicazione in quanto l'indennità di occupazione viene richiesta in via chirografaria dalla data di risoluzione unilaterale da parte della società concedente fino alla data di fallimento e dalla data di fallimento fino alla riconsegna del bene in prededuzione, ma tali periodi sono già inclusi nel credito ammesso al passivo per l'importo relativo al debito residuo dalla data di risoluzione del contratto alla fine del contratto stesso.
Si chiede un autorevole parere in merito.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza31/01/2024 19:48RE: Richiesta di ammissione in prededuzione dell'indennità di occupazione di un immobile oggetto di contratto di leasing
In primo luogo va appurato quale disciplina trova applicazione nella fattispecie. Nella specie la risoluzione è intervenuta prima della dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore per cui alla data di questo evento il contratto non era più pendente e, di conseguenza non trova applicazione le disposizioni di cui all'art. 72quater l. fall. per il caso di scioglimento, giacchè il curatore non può sciogliersi da un contratto che è già cessato a causa in quanto risolto. Esclusa l'applicazione della normativa fallimentare, rimane da vedere se la fattispecie può essere regolata dalla disposizione dell'art. 1526 c.c. sulla vendita con riserva di proprietà estesa pacificamente ai leasing traslativi, ovvero i commi da 169 a 140 dell'articolo unico legge 4 agosto 2017, n. 124, entrata in vigore il 29 agosto successivo. Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite (Cass. sez. un. 28/01/2021, n.2061, poi seguite dalla successiva giurisprudenza, Cass. 30/09/2021, n..26531; Cass. 4/11/2021, n.31834; Cass. 14/09/2022, n. 27133) che hanno affermato il principio che "in tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all' art. 1, commi 136-140, l. n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa".
Presupponendo, dato il tempo decorso, che l'inadempimento dell''utilizzatore che ha dato luogo alla risoluzione si sia verificato dopo il 29 agosto 2017, bisogna far capo al comma 138 di detta legge che tratta degli effetti della risoluzione disponendo quanto segue: "In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonche' le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene e' inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente".
Senza entrare nei particolari, l'utilizzatore , allatto della risoluzione del contratto, avrebbe dovuto restituire l'immobile oggetto del leasing, e il concedente avrebbe determinato il credito eventuale sulla base della norma sopra riportata, che da un lato indica le varie voci che compongono il credito, e dall'altro ne stabilisce la debenza o relazione al valore di nuova allocazione del bene. Nel specie in esame l'immobile non è stato restituito, e il creditore ha insinuato l'intero credito, che dovrà essere rivisto- o spontaneamente o a mezzo di revocazione- al momento della restituzione e della nuova sistemazione del bene stesso, da cui il concedente potrebbe anche ricavare più del suo credito azionato, che in tal caso verrebbe completamente meno. Questo, comunque, riguarda la regolamentazione del rapporto di locazione finanziaria a seguito della risoluzione, ma rimane il dato che l'immobile non è stato restituito, come sarebbe stato doveroso, ed è rimasto nella disponibilità dell'utilizzatore prima e della curatela dopo, che, pertanto, lo hanno occupato senza averne titolo dal momento che il contratto che ne giustificava la disponibilità e il godimento era venuto meno. La pretesa ora vantata dal concedente, quindi, è a nostro avviso fondata- salvo a stabilirne l'entità- in quanto determinata da causa diversa da quella posta a fondamento della insinuazione effettuata in precedenza.
Zucchetti SG srl-
Giovanna Ravotto
IMPERIA31/01/2024 21:09RE: RE: Richiesta di ammissione in prededuzione dell'indennità di occupazione di un immobile oggetto di contratto di leasing
Ringrazio per la risposta tempestiva ; a questo punto il mio dubbio è che con l'ammissione dell'istanza tardiva per l'indennità di occupazione per i periodi antecedenti e successivi alla dichiarazione di fallimento si commetta una parziale duplicazione dell'ammissione di un credito già ammesso , cioè per i canoni relativi al periodo in cui l'immobile è rimasto nella disponibilità dell'utilizzatore prima e del curatore poi, in realtà verrebbero duplicati in sede di ammissione allo stato passivo e dovrebbero essere ricalcolati al momento della vendita del bene. L'indennità di occupazione avendo natura diversa da quella posta a fondamento della insinuazione tempestiva dovrebbe essere calcolata sulla base di canoni di locazione correnti. Quindi il consiglio è ridurre il quantum della richiesta tardiva a valori correnti o condizionare tale richiesta alla revisione del credito ammesso tempestivamente al momento della restituzione del bene e della nuova sistemazione dello stesso? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza01/02/2024 19:50RE: RE: RE: Richiesta di ammissione in prededuzione dell'indennità di occupazione di un immobile oggetto di contratto di leasing
Può ovviamente ridurre il quantum della richiesta calcolando diversamente l'indennità di occupazione, ma non è possibile condizionare l'ammissione alla revisione del credito ammesso perché questo discende dalla restituzione, che è un atto che dipende da lei, e dal valore di allocazione del bene restituito; è opportuno comunque precisare nell'ammissione che rimane impregiudicata la determinazione del credito ammesso a causa della risoluzione del contratto a seguito della restituzione del bene e della nuova allocazione dello stesso.
Zucchetti SG srl
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