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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO CIGS PERIODO ANTE FALLIMENTO
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Alfredo Tacchetti
Fermo14/04/2014 20:10CONTRIBUTO AGGIUNTIVO CIGS PERIODO ANTE FALLIMENTO
Nel mese di ottobre 2012 sono stato nominato Curatore del fallimento di una società, già ammessa nel febbraio 2012 alla procedura del Concordato preventivo.
Nei giorni immediatamente precedenti alla presentazione della domanda di concordato preventivo, i dipendenti della predetta società avevano ottenuto la CIGS, il cui status è proseguito durante il concordato, per poi, proseguire ancora con il Fallimento fino al mese di gennaio 2013 in cui veniva avviata la procedura di mobilità.
Il rapporto con i dipendenti, rimasto sospeso per effetto della CIGS, veniva definitivamente sciolto dallo scrivente con la comunicazione dei licenziamenti.
Con comunicazione PEC del giorno 12 aprile 2014 l'INPS mi ha notificato avviso con cui contesta alla società fallita, la mancata regolarizzazione della posizione in merito al versamento del contributo addizionale dovuto sull'ammontare lordo delle integrazioni salariali (CADD), con contestuale irrogazione delle sanzioni da ritardo (SADD).
Da una ricerca fatta presso l'INPS è emerso che il contributo fa riferimento al periodo di CIGS che va dal mese di gennaio al mese di febbraio 2012, ovverosia un periodo ante-fallimento.
Tuttavia, è stata la curatela a licenziare i dipendenti, dopo essere subentrata nel rapporto tra società fallita e dipendenti medesimi, anche se detto rapporto va considerato sospeso per effetto della CIGS, di talché: E' ipotizzabile che il credito dell'INPS vada considerato come sorto nel corso del fallimento, oppure si può ragionare in questi termini soltanto con riferimento al contributo dovuto per il periodo di CIGS che ha riguardato il fallimento medesimo?
A mio modesto avviso ritengo che gli obblighi contributivi verso l'INPS per l'intero periodo di CIGS sono sorti a carico della società fallita al momento in cui ha avuto accesso alla CIGS, ovverosia prima del fallimento con conseguente esclusione dal campo di applicazione dell'art. 111 bis della legge Fall., ma poiché la CIGS è pervenuta alla curatela senza soluzione di continuità, gradirei avere un Vostro parere di riscontro in merito.
cordiali saluti
Avv. Alfredo Tacchetti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/04/2014 20:10RE: CONTRIBUTO AGGIUNTIVO CIGS PERIODO ANTE FALLIMENTO
Per permettere il versamento, tramite F24, delle somme dovute per il recupero del contributo addizionale per la cassa integrazione guadagni straordinaria e delle relative sanzioni, sono state istituire le causali contributo: "CADD" denominata "Recupero contributo addizionale CIGS"; e "SADD" denominata "Sanzioni recupero contributo addizionale CIGS". Poiché il contributo addizionale richiesto nel suo caso riguarda il periodo anteriore al concordato, il relativo credito deve considerarsi concorsuale e non in prededuzione.
Zucchetti SG Srl
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Alfredo Tacchetti
Fermo23/04/2014 17:35RE: RE: CONTRIBUTO AGGIUNTIVO CIGS PERIODO ANTE FALLIMENTO
Per il recupero in favore dell'INPS dei contributi versati sia nel periodo del concordato che nel successivo periodo del fallimento, fino alla mobilità ed al licenziamento dei dipendenti, la curatela, pertanto, quando dovrà effettuare il pagamento in prededuzione anche se la CIGS è stata richiesta dalla società in bonis?
grazie
Avv. Alfredo Tacchetti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/04/2014 20:11RE: RE: RE: CONTRIBUTO AGGIUNTIVO CIGS PERIODO ANTE FALLIMENTO
Considerando il credito in questione come prededucibile, esso va pagato come gli altri crediti prededucibili a norma dell'art. 111bis; ossia alla scadenza se non sorgono contestazioni, nel qual caso il creditore deve insinuarsi al passivo, e se vi sono disponibilità sufficienti per il pagamento di tutte le prededuzioni.
Zucchetti SG srl.
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Alfredo Tacchetti
Fermo28/04/2014 15:49RE: RE: RE: RE: CONTRIBUTO AGGIUNTIVO CIGS PERIODO ANTE FALLIMENTO
Scusatemi se torno sull'argomento, ma ho bisogno di alcuni chiarimenti data la poca chiarezza della questione, legata, secondo me, alla possibilità o meno di dividere i periodi di competenza del contributo aggiuntivo.
Difatti, con lettera PEC di questa mattina L'INPS mi ha chiarito che l'autorizzazione CIG per la quale ha chiesto il pagamento del contributo addizionale riguarda il periodo che va dall' 1 gennaio 2012 al 27 febbraio 2012.
Ora, tenuto conto che la domanda di concordato venne depositata dalla ditta fallita in data 9 gennaio 2012, l'intero credito INPS da contributo aggiuntivo CAD va trattato in concorso o soltanto la porzione (peraltro difficilmente estraibile) di credito riguardante il periodo ante concordato?
grazie
per una risposta
Avv. Alfredo Tacchetti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/04/2014 20:14RE: RE: RE: RE: RE: CONTRIBUTO AGGIUNTIVO CIGS PERIODO ANTE FALLIMENTO
Nel caso di utilizzo della Cassa Integrazione Straordinaria le aziende devono versare un contributo addizionale calcolato sugli importi dell'integrazione pari al 3% se occupano sino a 50 dipendenti e al 4,50 % se occupano oltre 50 dipendenti ; Così stabilisce l'art.8 comma 1 d.l. n 86/88 convertito in legge n.160/88; l'ult. parte del comma ottavo dello stesso articolo stabilisce, tuttavia, che "Il comma 1 non trova altresì applicazione per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, ivi compresa l'amministrazione controllata, e per quelle di cui …...".
Sembrerebbe, quindi che il contributo addizionale non sia dovuto dagli imprenditori ammessi al concordato preventivo, ma, come abbiamo detto altre volte, noi non siamo specializzati nella materia lavoro/previdenziale, per cui è opportuno sentire un consulente specifico.
Zucchetti SG srl
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