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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
decreto ingiuntivo non passato in giudicato
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Paolo Angelo Alloisio
NOVI LIGURE (AL)11/12/2013 12:29decreto ingiuntivo non passato in giudicato
Buongiono,
avrei bisogno di sapere quanto segue, chiedendo scusa in anticipo per le mie lacune in tema di codice di procedura civile (sono un Commercialista).
Nel caso di decreto ingiuntivo non passato in giudicato (pur provvisoriamente esecutivo) per un credito anteriore alla data del fallimento mi è parso di capire che:
l'insinuazione per le spese legali (compresi i compensi del professionista ed IVA)collegate al decreto ingiuntivo ed al precetto addebitate dal legale del creditore insinuante a quest'ultimo non possono essere ammesse allo stato passivo, neppure al chirografo, data la NON definitività del decreto ingiuntivo stesso, ma non ho capito se il decreto ingiuntivo NON vale a tutti gli effetti o solo a questi fini.
Mi spiego meglio (e cambio leggermente argomento): stante l'art. 51 LF, il decreto ingiuntivo, ai fini del concorso NON esiste più, oppure il creditore, ai sensi dell'art. 51 LF non può iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, ma il decreto ingiuntivo è perfettamente valido e l'avvenuto fallimento determina solamente l'interruzione del processo ai sensi del 43 LF con obbligo del Curatore (se lo ritiene opportuno, spesso quasi mai) di opporsi all'esecuzione nei termini di legge, prorogati di 3 mesi, (questo quando il Curatore contesti l'esistenza del credito stesso). Oppure la sede per questa contestazione è la verifica dei crediti in sede di formazione dello stato passivo?
Grazie mille,
cordiali saluti
Paolo Alloisio
Grazie mille e cordiali saluti
Paolo Alloisio
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/12/2013 13:31RE: decreto ingiuntivo non passato in giudicato
Il decreto ingiuntivo non definitivo al momento della dichiarazione di fallimento è come se non esistesse, per cui non può essere utilizzato come titolo per ottenere l'ammissione al passivo, dovendo il creditore dimostrare diversamente il suo credito, eventualmente con la documentazione già prodotta per ottenere il provvedimento monitorio, anche se la valenza probatoria è diversa, essendo sufficiente, ad esempio, per ottenere il decreto ingiuntivo, l'estratto autentico dei libri contabili, che non è invece idoneo in sede di verifica all'ammissione del credito.
Quell'estratto autentico era sufficiente ad ottenere il decreto ingiuntivo (che è un provvedimento emesso sulla base della richiesta di una parte senza alcun contraddittorio con il presunto debitore) perché il debitore, ove avesse voluto contestare il credito ingiunto poteva aprire un ordinario giudizio con cognizione piena di primo grado, nel quale il creditore ingiungente avrebbe comunque dovuto fornire la prova piena del suo credito, nel mentre l'attuale giudizio di verifica costituisce esso un procedimento di primo grado, contro il quale sono ammesse le impugnazioni di cui all'art. 98.
Intervenuto il fallimento dell'ingiunto, l'eventuale giudizio di opposizione in corso va interrotto, ma questo è un effetto processuale prodotto dalla dichiarazione di fallimento su tutti i processi pendenti, ma il fatto è che quel giudizio non può essere riassunto nei confronti del curatore per il principio della esclusività della verifica del passivo, per il quale tutte le pretese che si vogliono far valere sul patrimonio del fallito vanno convogliate nel giudizio per l'accertamento del passivo. Non potendo quel decreto mai più diventare definitivo, il creditore si trova in mano un titolo giudiziario che non solo non è passato in giudicato al momento del fallimento del debitore,ma non potrà mai acquisire tale effetto, a differenza della sentenza non passata in giudicato, nel qual caso l'art. 96, comma 2, n. 3 l.fall. consente l'ammissione con riserva, a condizione che venga proposto l'appello o continuato lo stesso.
Non potendo il creditore utilizzare il decreto ingiuntivo ottenuto, è chiaro che le spese relative non possono essere riconosciute, così come non va riconosciuta l'eventuale ipoteca iscritta in forza del decreto provvisoriamente esecutivo.
Zucchetti SG Srl
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Donatella Perna
Foggia07/12/2016 02:19URGENTISSIMO
Salve, vorrei sottoporre ai Vs. esperti il seguente dubbio.
Dopo avere accertato che la società fallita di cui sono curatore è coinvolta in diversi procedimenti giudiziari, con specifico riferimento a uno di questi, ho verificato che la società da me curata, quando era ancora in bonis, ha a suo tempo azionato il procedimento monitorio contro altra società (che per comodità chiamo società B), la quale a sua volta ha fatto opposizione al decreto ingiuntivo.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è stato interrotto per il fallimento dell'opponente società B il 14/07/2015 e poi dalla stessa riassunto.
All'udienza del 20/09/2016 è stata nuovamente dichiarata l'interruzione del giudizio per fallimento dell'ingiungente (che è la società da me curata). Preciso che non sono in possesso di decreto ingiuntivo esecutivo.
A questo punto cosa accade?
Sbaglio se affermo che, in un caso del genere, intervenuto il fallimento del debitore, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non può essere riassunto nei confronti del curatore del suddetto fallimento, dovendosi tutte le pretese sul patrimonio del fallito a questo punto far valere, per il principio dell'esclusività della verifica del passivo, nel giudizio per l'accertamento del passivo?
Chiedo ciò per escludere che io debba proseguire o riassumere il giudizio ai sensi degli artt. 302, 303 c.p.c.come anche per escludere che possa essere interesse della controparte fallita riassumere il giudizio nei miei confronti, (per cui ove ciò non avvenisse, dichiarata l'estinzione, diventerebbe esecutivo il decreto ingiuntivo in mio possesso, che sarebbe peraltro inopponibile al fallimento del debitore poichè successivo alla stessa dichiarazione di fallimento).
Se quindi tali strade non fossero perseguibili, potrei solo insinuare il credito della mia curatela al passivo del fallimento del debitore, dimostrando diversamente il credito, senza poter allegare il decreto ingiuntivo?
Grazie.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/12/2016 20:35RE: URGENTISSIMO
Le sue considerazioni e conclusioni sono corrette. Lei, ingiungente, si trova nelle mani un titolo privo di qualsiasi valore non essendo stato il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo prima del fallimento del debitore ingiunto. Questi, a sua volta, stante la inopponibilità del decreto ingiuntivo, non ha interesse a continuare l'opposizione, a meno che non abbia svolto domande riconvenzionali che, però, a seguito del fallimento che lei cura, devono essere fatte valere al passivo del fallimento.
In conclusione, essendo falliti sia l'ingiungente A che l'ingiunto B, senza che fosse intervenuta neanche una sentenza di primo grado nel giudizio di opposizione prima dei rispettivi fallimenti, ciascuno dei due curatori, se ha pretese da far valere sul patrimonio dell'atro, deve insinuarsi al passivo e in quella sede si vedranno eventuali compensazioni.
Zucchetti SG srl
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