Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

domanda tardiva richiesta ammissione in privilegio creditore già ammesso in chirografo

  • Flavia Morazzi

    Pontelongo (PD)
    13/12/2013 16:45

    domanda tardiva richiesta ammissione in privilegio creditore già ammesso in chirografo

    Buonasera,
    un istituto di credito ha presentato istanza di ammissione al passivo per un credito del quale ha richiesto l'ammissione in via chirografaria e risulta ammesso come richiesto.
    Successivamente lo stesso creditore presenta domanda tardiva chiedendo l'ammissione in privilegio pignoratizio in virtù di alcune polizze per le quali chiede anche l'autorizzazione al realizzo. Dall'esame della documentazione emerge che si tratta del credito già ammesso in via chirografaria per il quale ora di fatto il creditore chiede una nuova ammissione in via privilegiata. A mio parere la domanda dovrà essere rigettata in quanto l'ammissione comporterebbe una modifica del provvedimento di ammissione iniziale. Il pegno tuttavia non è più revocabile. A questo punto la banca non potrà realizzarlo in mancanza di specifica autorizzazione. In questo caso le polizze oggetto di pegno vengono realizzate dal Curatore?
    In attesa di riscontro porgo cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/12/2013 18:36

      RE: domanda tardiva richiesta ammissione in privilegio creditore già ammesso in chirografo

      Dopo un iniziale contrasto, si è andato consolidando in giurisprudenza l'orientamento che preclude la possibilità della domanda di insinuazione tardiva per fare accertare che il proprio credito, già ammesso in chirografo, sia da considerare in privilegio o per altra causa prelatizio, per il fatto che l'accertamento della qualità del credito è strettamente connesso all'accertamento dell'esistenza dello stesso credito, sì da costituirne un tutt'uno inscindibile, dato che la verificazione del passivo ha ad oggetto non già l'accertamento del credito fine a se stesso, bensì l'accertamento del diritto dei creditori di partecipare al riparto, con la misura e il grado di tale partecipazione; il che implica, ai fini della verificazione, che il credito sia accertato contestualmente con la sua qualificazione (Quasi in termini, Cass. 9 aprile 1993, n. 4312,; in precedenza Cass. 27 aprile 1979, n. 2438,e successivamente Cass. 27 marzo 2003, n. 4565, con riferimento all'ipoteca; Cass. 17 dicembre 1996, n. 11286.).
      Non essendo stato riconosciuto il pegno, la liquidazione delle polizze compete al fallimento.
      Zucchetti Sg Srl