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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Cooperativa di trasportatori e privilegio ex art. 2751 bis n. 5
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MICHELE FESANI
RIMINI03/03/2014 17:20Cooperativa di trasportatori e privilegio ex art. 2751 bis n. 5
A seguito dell'esame di una insinuazione al passivo risulta che una cooperativa di autotrasportatori ha richiesto l'ammissione in privilegio ex art. 2751 bis n. 5 per le prestazioni di servizio rese.
Dall'esame dei bilanci si rileva che la cooperativa è a mutualità prevalente in quanto i trasporti eseguiti dai soci (80%) sono superiori ai trasporti eseguiti dai terzi (20%).
La cooperativa risulta iscritta nella sezione cooperative di trasporto (non nella sezione cooperative produzione e lavoro).
Dall'esame dello statuto si rileva che possono essere soci delle cooperativa solo imprese artigiane di autotrasporto, e lo scopo mutualistico è quello di ottenere continuità di occupazione lavorativa.
Le prestazioni effettuate come si evince dalle fatture sono prestazioni di servizi di trasporto è corretto riconoscere il privilegio richiesto?
Si ringrazia anticipatamente.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/03/2014 20:13RE: Cooperativa di trasportatori e privilegio ex art. 2751 bis n. 5
In tema di cooperazione mutualistica nel settore dell'autotrasporto deve distinguersi la figura del consorzio tra trasportatori proprietari dei rispettivi mezzi dalla cooperativa di trasporto. I primi, senza esercitare autonoma impresa di trasporto, si occupano del procacciamento e della ripartizione delle commesse tra i consorziati e sottoscrivono con i clienti contratti di trasporto alla cui esecuzione non provvedono direttamente. Mentre la cooperativa di trasporto è una cooperativa di produzione e lavoro, la cui configurabilità postula il diretto espletamento di servizi di trasporto, sia pure mediante l'utilizzazione delle forze, lavorative degli associati.
E' quanto dalla sua descrizione risulta essere avvenuto nella fattispecie, ove la iscrizione nella sezione delle cooperative di trasporto si spiega con il fatto che l'inquadramento per sezioni nel registro prefettizio è diretto ad attuare, più che altro, una ripartizione delle cooperative per settori di attività economica, senza tener conto dei meccanismi di realizzazione del risultato mutualistico. Importante è che abbiano tale scopo e siano strutturate nel modo detto perché l'accostamento operato tra i crediti delle imprese artigiane e quelli di questo tipo di cooperative ("produzione e lavoro"), ulteriormente esigendo che essi costituiscano il corrispettivo "dei servizi prestati e della vendita di manufatti", non può che indurre a ritenere che oggetto della particolare tutela sia non già la mutualità in sè- la quale costituisce il fine essenziale di tutte le società cooperative, a fronte di quello di lucro, tipico delle altre società- ma solo il lavoro attuato dagli associati in quelle strutture cooperativistiche nelle quali essi sono tenuti a prestare direttamente la loro opera, finalizzata alla produzione dei servizi e dei manufatti.
Il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 5 compete ai crediti delle cooperative rientranti nella categoria degli enti di produzione e di lavoro, (tra cui rientra il trasporto) che possano dimostrare che i propri soci cooperatori svolgono, nell'ambito dell'organismo, un'attività lavorativa, esercitando un'arte o un mestiere corrispondenti all'oggetto sociale, prevalente e preminente (e sul punto manca qualsiasi dato), come per le imprese artigiane- cui la presente categoria è accumunata- perchè solo in tal modo il credito per la vendita dei manufatti e il servizio prestato può considerarsi il corrispettivo di attività lavorativa.
Zucchetti SG Srl
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Luana Berti
MONDAVIO (PU)07/06/2016 09:55RE: Cooperativa di trasportatori e privilegio ex art. 2751 bis n. 5
Buongiorno, vorrei fare un quesito simile, in quanto a seguito domanda di insinuazione tardiva una cooperativa a.r.l. di servizi chiede il privilegio in base all'art. 2751 bis n.5. La cooperativa in questione è iscritta nel registro delle cooperative sezione mista e rispetta i parametri di mutualità prevalente ma i suoi servizi sono quelli di offrire ai suoi soci agevolazioni ai fini telepass e assicurativi e non prestazioni di servizi di trasporto, è corretto riconoscerle il privilegio?
Si ringrazia anticipatamente.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/06/2016 19:31RE: RE: Cooperativa di trasportatori e privilegio ex art. 2751 bis n. 5
Nella risposta che precede concludevamo che "Il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 5 compete ai crediti delle cooperative rientranti nella categoria degli enti di produzione e di lavoro, (tra cui rientra il trasporto) che possano dimostrare che i propri soci cooperatori svolgono, nell'ambito dell'organismo, un'attività lavorativa, esercitando un'arte o un mestiere corrispondenti all'oggetto sociale, prevalente e preminente (e sul punto manca qualsiasi dato), come per le imprese artigiane- cui la presente categoria è accumunata- perchè solo in tal modo il credito per la vendita dei manufatti e il servizio prestato può considerarsi il corrispettivo di attività lavorati".
nel caso da lei prospettato la Cooperativa rende un servizio di agevolazione dell'attività dei singoli soci, ma la Cooperativa non utilizza il lavoro dei soci finalizzato all'attività sociale, per cui ci sembra che il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 5 c.c., non possa essere nella specie riconosciuto.
Zuchetti SG srl
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Luana Berti
MONDAVIO (PU)09/06/2016 08:59RE: RE: RE: Cooperativa di trasportatori e privilegio ex art. 2751 bis n. 5
Ringrazio per la celere risposta e affermo che i soci della stessa cooperativa, come da statuto, sono imprese artigiane dell'autotrasporto di merci per conto terzi. Nelle osservazione viene confermato che la stessa svolge la propria attività nella fornitura di servizi agli operatori dell'autotrasporto conto terzi (servizi quali noleggio degli apparati telepass, riaddebito dei relativi canoni, ecc)e il privilegio è riconosciuto in quanto la medesima cooperativa ha superato positivamente la revisione di cui al decreto legislativo 2/8/2002, n. 220. Alla luce di ciò è corretto riconoscere il privilegio?
Ringrazio-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/06/2016 19:29RE: RE: RE: RE: Cooperativa di trasportatori e privilegio ex art. 2751 bis n. 5
Il superamento della revisione potrebbe modificare la precedente risposta perché il comma 3bis dell'art. 82 del d.l. n. 69 del 2013 (aggiunto in sede di conversione in legge) ha stabilito che "Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalita' mutualistica, il privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, e' riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220". Rimane però ancora da stabilire se, nel caso, il credito vantato costituisce il corrispettivo di servizi prestati o di manufatti prodotti, su cui erano cadute le nostre perplessità alla luce delle finalità della Cooperativa da lei indicate; tuttavia questa è una indagine di fatto che deve fare lei in concreto.
Zucchetti SG Srl
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