Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

sanzioni tributarie applicate dopo il fallimento

  • Alessandro Civati

    Milano
    21/11/2013 17:40

    sanzioni tributarie applicate dopo il fallimento

    Sto analizzando alcune domande di Equitalia basate su avvisi di accertamento che mi sono stati notificati dopo l'apertura del fallimento.
    con detti avvisi sono state irrogate sanzioni pecuniarie per omessi versamenti IRES e IVA. dette sanzioni, quindi, sono state applicate dopo il fallimento, seppure riferentesi ad omissioni poste in essere ben prima dell'apertura della procedura.
    il dubbio è il seguente: si tratta di crediti opponibili alla procedura o meno?
    E' giusto proporne l'ammissione al passivo o trattasi di crediti erariali che vanno esclusi?
    ringrazio anticipatamente per l'eventuale risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/11/2013 19:52

      RE: sanzioni tributarie applicate dopo il fallimento

      La S. Corte, fin dal 1984, in tema di ammissibilità nel passivo fallimentare di sanzioni accertate dopo la dichiarazione di fallimento per infrazioni commesse anteriormente, ha statuito che "Sia l'obbligazione per il tributo sia quella per la sanzione nascono al momento dell'avveramento del presupposto, avendo sia l'accertamento che il provvedimento che irroga la sanzione natura dichiarativa di effetti già verificatisi ed essendo pronunciati al di fuori di ogni discrezionalità, salvo che per la determinazione della misura della sanzione" (Cass.19/03/1984, n. 1867). Da ultimo Cass. 01/12/2006, n. 25606 ed Cass. 13/10/2011, n. 21078 le quali hanno anche precisato che "In tema di sanzioni pecuniarie per violazioni delle leggi tributarie, qualora il contribuente sia stato dichiarato fallito, l'avvenuta irrogazione della sanzione per il mancato pagamento di un debito d'imposta sorto in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento esclude la rilevanza di qualsiasi considerazione attinente all'elemento soggettivo della violazione ed all'impossibilità per il curatore di effettuare pagamenti a favore di singoli creditori in lesione della "par condicio creditorum", trovando la sanzione il suo presupposto in una violazione commessa quando l'imprenditore era ancora "in bonis", e fermo restando che la soddisfazione del relativo credito deve aver luogo secondo le regole del concorso".
      Zucchetti Sg Srl
      • Alessandro Civati

        Milano
        22/11/2013 09:53

        RE: RE: sanzioni tributarie applicate dopo il fallimento

        Ringrazio per la tempestiva risposta e mi complimento per l'esaustività della stessa. cordiali saluti.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          22/11/2013 20:26

          RE: RE: RE: sanzioni tributarie applicate dopo il fallimento


          Ci fa piacere esserle stati utili.
          Zucchetti SG Srl
          • Raffaella Santinelli

            San Severino Marche (MC)
            13/12/2017 12:08

            RE: RE: RE: RE: sanzioni tributarie applicate dopo il fallimento

            Mi inserisco nella discussione per chiedere il Vostro parere in merito al caso in cui la sanzione faccia riferimento ad in tributo che non è stato pagato nel concordato cui succedeva il fallimento: le sanzioni richieste in sede di ammissione di equitalia, vanno riconosciute? e con quale grado? come incide la consecutio delle procedure, considerando che il tributo non pagato inerisce al periodo antecedente il fallimento, ma successivo alla domanda concordataria?
            Restando in attesa di leggerVi, ringrazio anticipatamente per la Vs risposta.
            Saluti

            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              14/12/2017 19:12

              RE: RE: RE: RE: RE: sanzioni tributarie applicate dopo il fallimento

              Se il presupposto che ha generato l'applicazione della sanzione si è verificato nel corso del concordato, temiamo che il relativo credito goda della prededuzione nel successivo fallimento, in forza del secondo comma dell'art. 111 l.f..
              Se, tuttavia, Equitalia non chiede la prededuzione (ed in ogni caso qualora si debba fare una graduazione all'interno delle prededuzioni per incapienza), la collocazione elle sanzioni dipende dalla natura del tributo o della pretesa avanzata. Ad esempio, il nuovo primo comma dell'art. 2752 c.c., colloca le sanzioni allo stesso grado del tributo, ma le sanzioni per il mancato pagamento dei contributi previdenziali seguono altra collocazione, ecc.
              Zucchetti Sg srl