Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

spese giudiziali relative a ingiunzione di pagamento avvocato

  • Chiara Clementi

    RIMINI
    18/05/2012 14:46

    spese giudiziali relative a ingiunzione di pagamento avvocato

    Buongiorno,
    vi scrivo per chiedervi se le spese di ingiunzione di pagamento e atto di precetto, gli interessi e la rivalutazione indicata in precetto fino alla data di fallimento sostenute da un avvocato e richieste in un'insinuazione al passivo del proprio credito siano da porre in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. oppure in chirografo.
    Ringrazio.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/05/2012 18:38

      RE: spese giudiziali relative a ingiunzione di pagamento avvocato

      Dalle informazioni che ci fornisce riteniamo che l'avvocato in questione sia stato il professionista dell'impresa fallita e che per il recupero del proprio credito abbia fatto un decreto ingiuntivo e poi un precetto.
      Orbene il credito del professionista che gode del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. è soltanto quello per la retribuzione, come chiaramente specifica la norma appena richiamata, per cui il privilegio non sarebbe dovuto neanche per le spese effettuate per la prestazione professionale e, a maggior ragione, non è assistito da tale privilegio il credito per le spese processuali per decreto ingiuntivo e precetto, che attengono non alla prestazione professionale ma al recupero del relativo credito.
      L'ammissione in via privilegiata del credito per prestazioni (onorari e diritti) comporta l'applicazione dell'art. 2749 c.c. per gli interessi (eguale privilegio per gli interessi maturati nel corso dell'anno del fallimento e per quello precedente e per quelli successivi al fallimento al tasso legale fino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito in questione è soddisfatto, seppure in parte, giusto il nuovo disposto dell'ult. comma dell'art. 54).
      La rivalutazione fino alla data del fallimento può essere concessa, se riconosciuta nel decreto ingiuntivo definitivo, altrimenti il relativo credito può essere contestato in quanto non trova applicazione la disciplina dell'art. 429 c.p.c.. Il debito verso il professionista è, infatti, un debito di valuta soggetto al principio nominalistico, la cui rivalutazione monetaria non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito.
      Si è già detto che il credito per le spese del decreto ingiuntivo e del precetto non gode del privilegio di cui all'art. 2751 bis c.c., ma non gode neanche del privilegio di cui all'art. 2755 c.c. (che è quello più vicino alla fattispecie) perché la norma tratta delle spese dei giudizi cautelari ed esecutivi; la domanda per decreto ingiuntivo introduce un giudizio di cognizione, anche se sommaria, e non esecutivo e il precetto è antecedente al pignoramento, che è l'atto con cui inizia il processo di esecuzione.
      Zucchetti SG Srl