Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

CREDITO PREDEDUCIBILE DEL CONDOMINIO E VENDITA ESEGUITA FUORI DEL FALLIMENTO

  • Luigi Lucchetti

    ROMA
    15/09/2021 16:34

    CREDITO PREDEDUCIBILE DEL CONDOMINIO E VENDITA ESEGUITA FUORI DEL FALLIMENTO

    All'apertura del fallimento era pendente un'esecuzione immobiliare promosso dal creditore ipotecario per un mutuo fondiario, non interrotta ex articolo 41 del TUB. Il delegato alla vendita ha trasferito l'immobile e ha trattenuto il prezzo, al netto delle spese sostenute dal fallimento (compenso curatore, quota spese generali imputabili al conto speciale, imposte IMU arretrate dalla data della dichiarazione di fallimento alla vendita). Il condominio all'interno del quale l'immobile si trova non ha chiesto il pagamento degli oneri condominiali maturati successivamente al fallimento e fino alla vendita alla procedura esecutiva immobiliare, ma ha presentato istanza di ammissione al passivo del fallimento chiedendo il riconoscimento del diritto alla prelazione per gli oneri condominiali maturati dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.
    Si domanda se, in difetto dell'acquisizione del ricavato della vendita dell'immobile da parte del fallimento, si possa riconoscere la prededuzione al credito e se, in caso affermativo, tale importo debba essere degradato al chirografo al momento del riparto da parte del fallimento, atteso che il conto speciale registrerebbe il credito, ma nessun attivo sul quale farlo valere.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/09/2021 18:19

      RE: CREDITO PREDEDUCIBILE DEL CONDOMINIO E VENDITA ESEGUITA FUORI DEL FALLIMENTO

      Correttamente il condominio non ha chiesto il pagamento delle quote di sua spettanza nella procedura esecutiva in quanto, dichiarato il falllimento del debitore tutte le pretese sul patrimonio del fallito sono convogliate nel fallimento, ove vanno fatte valer econ le modalità che la legge prevede. Il credito per le quote di condominio maturate successivamente al fallimento godono della prededuzione e, se il condominio avesse formulato istanza di ammissione più tempestivamente, lei, quando è intervenuto nell'esecuzione individuale per far valere i crediti per spese prededucibili, avrebbe potuto azionare anche il credito in questione.
      Il fatto che il condominio non si sia mosso tempestivamente non preclude il suo diritto a far valere il suo credito, che rimane prededucibile, perché, come abbiamo detto svariate volte in questo Forum, l'assegnazione della somma al creditore fondiario in sede esecutiva è provvisoria in quanto la esatta definizione del credito effettivo del creditore fondiario si fa nel fallimento, nel quale appunto questi è tenuto ad insinuarsi per trattenere in via definitiva la somma ricevuta. A questo scopo va rifatto il conteggio di quanto ha ricevuto il Fondiario nell'esecuzione e di quanto avrebbe potuto ricevere nel fallimento, considerando tutte le spese, anche quelle non calcolate nell'esecuzione, prededucibili che hanno collocazione anteriore all'ipoteca.
      Pertanto lei deve ammettere il Condominio in prededuzione per poi detrarlo dalla somma che nel fallimento spetterebbe al Fondiario, che alla fine dovrà restituire al fallimento quanto ha ricevuto in più rispetto a quello che nel fallimento gli competeva.
      Zucchetti SG srl