Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

CONTRATTO DI LEASING

  • Caterina Ambrosone

    Montesarchio (BN)
    17/10/2022 17:00

    CONTRATTO DI LEASING

    Una società presenta domanda di rivendica di un veicolo condotto in leasing dall'utilizzatore (società fallita) e domanda di insinuazione al passivo per le rate non pagate.

    Con il deposito del progetto di stato passivo:
    1.viene accolta la domanda di rivendica, sciolto il contratto e restituito il bene alla società di leasing;
    2. viene ammesso con riserva il credito vantato dalla concedente al netto degli interessi moratori non maturati ai sensi dell'art. 72 l.f e del prezzo di riscatto.

    Dopo alcuni mesi Il bene viene venduto dal concedente a valori di mercato ad un prezzo pari (all'incirca) all'importo richiesto con la domanda di insinuazione ma, allo stesso tempo, ad un prezzo superiore rispetto al credito ammesso con riserva con il progetto di stato passivo (reso esecutivo e non opposto).

    E' corretto chiedere al concedente di versare in favore della Curatela la differenza tra la somma ricavata dalla vendita del veicolo rispetto al credito ammesso al netto degli interessi e del prezzo di riscatto?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/10/2022 20:19

      RE: CONTRATTO DI LEASING

      Dipende dal contenuto della riserva. Se il credito è stato ammesso con riserva di quantificazione al momento della allocazione del bene (che peraltro sarebbe una riserva anomala) e riguarda non le rate scadute ante fallimento ma il credito residuo da pagare, la richiesta sarebbe corretta a norma del secondo comma dell'art.74.quater l. fall. per il quale "In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale". Di contro, il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene (comma terzo).
      Zucchetti SG srl
      • Daniele Grava

        Ponte nelle Alpi (BL)
        20/10/2022 19:17

        RE: RE: CONTRATTO DI LEASING

        Buonasera,
        scusate se mi intrometto nella discussione:

        l'eventuale differenza positiva a favore del fallimento va fatturata (e ivata)?
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          27/10/2022 13:54

          RE: RE: RE: CONTRATTO DI LEASING

          L'importo in questione non è il corrispettivo di una cessione, né di un servizio, nemmeno, a nostro avviso, nell'ampia accezione che l'Agenzia delle Entrate dà della locuzione "obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte" contenuta nell'art. 3, I comma, del D.P.R. 633/72.

          Riteniamo quindi che esso sia fuori del campo di applicazione dell'IVA.
    • Caterina Ambrosone

      Montesarchio (BN)
      19/10/2022 11:56

      RE: CONTRATTO DI LEASING

      Buongiorno
      cerco di essere più precisa.
      Il credito veniva ammesso con riserva perchè
      subordinato all'accertamento della somma ricavata dalla vendita o altra collocazione del bene a valori di
      mercato rispetto al credito residuo in linea capitale; l'utilizzatore aveva già versato parte dei canoni; venivano esclusi gli interessi moratori ed il prezzo di riscatto.
      La società concedente non ha proposto opposizione al progetto di stato passivo; solo con la vendita del bene, avvenuta dopo il deposito del progetto, il concedente mi chiede di calcolare il capitale residuo sommando il capitale dei canoni dovuti alla data del fallimento con il prezzo di riscatto, quindi secondo il leasing l'eventuale versamento in favore della Curatela deve avvenire calcolando la differenza tra la maggior somma ricavata dalla vendita rispetto al credito residuo in linea capitale comprensivo anche del prezzo di riscatto.
      Poichè viene meno il diritto potestativo dell'utilizzatore all'opzione finale di acquisto non credo vada calcolato dal Curatore il prezzo di riscatto (prezzo già escluso in sede di ammissione al passivo). Quindi è corretto escludere il prezzo di riscatto anche nella fase post vendita del bene per determinare l'eventuale credito in favore della Curatela?
      Grazie per la pazienza






      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        19/10/2022 20:21

        RE: RE: CONTRATTO DI LEASING

        Riteniamo di no.
        Il credito della società di leasing da ammettere al passivo corrisponde ai canoni scaduti e non pagati e ai canoni a scadere attualizzati in quanto questo rispecchia l'effettivo credito della stessa alla data del fallimento e dello scioglimento del contratto, che non comprende il prezzo del riscatto perché il bene oggetto del contratto non viene riscattato ma restituito.
        Altra cosa è il calcolo da effettuare al momento in cui il bene viene allocato in quanto si tratta di determinare eventuali crediti o debiti della società concedente che, da un lato deve tendere al recupero per il concedente dell'intera somma investita e del profitto sperato e, dall'altro tenere conto del ritorno del bene anzitempo restituito, che in alcuni casi può avere ancora un significativo valore. In passato gli effetti della cessazione del rapporto erano demandati alla sola autonomia negoziale, o per meglio dire alle clausole predisposte nei moduli delle società di leasing, alle quali la giurisprudenza aveva apportato dei sostanziali correttivi distinguendo le varie tipologie di leasing ed applicando al leasing traslativo l'art., 1526 c.c., fin quando è poi intervenuto l'art. 72 quater l. fall.
        Questa norma ha sviluppato, seppur la traduzione in testo normativo non è stata del tutto precisa, l'idea che, per equilibrare le reciproche posizioni, svincolandole sia dalla automatica applicazione dell'art. 1526 c.c., inadeguato alla fattispecie, sia dalle insidie della pattuizione contrattuale predisposta dalla parte più forte, occorreva, una volta restituito il bene, conceder all'utilizzatore il diritto di imputare il valore del bene reso alla somma dovuta in restituzione delle rate a scadere; ossia, l'idea che il rischio di una ingiustificata locupletazione del concedente rispetto alla sua originaria prospettiva di profitto, poteva essere evitato solo collegando il rimborso pecuniario alla effettiva ricollocazione del bene sul mercato, in modo da consentire al concedente il recupero di tutto il credito residuo, quello, cioè, che avrebbe ottenuto se il contratto avesse avuto regolare esecuzione, con detrazione di quanto effettivamente ricavato dalla riallocazione sul mercato del bene recuperato.
        Nel fare questo rapporto, quindi, non si può prescindere dal prezzo del riscatto, che faceva parte dell'introito che il concedente avrebbe avuto ove il contratto foisse stato regolarmente eseguito. Concetto che è stato tradotto in termini precisi nel nuovo codice della crisi. L'art. 177 CCII, invero, nel riprendere l'art. 72 quater stabilisce che il credito residuo va determinato ai sensi dell'art. 97, comma 12, primo periodo, che ha il seguente tenore: "In caso di scioglimento del contatto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta una somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita".
        Zucchetti SG srl