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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
ordine di preferenza pegno - privilegi speciali
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Margherita Croci
Reggio Emilia (RE)07/05/2014 11:09ordine di preferenza pegno - privilegi speciali
Buongiorno,
ho il seguente dubbio: in ambito di magazzini generali, se all'atto del deposito della merce è stata emessa nota di pegno nei confronti di un istituto di credito (e la merce è pertanto sottoposta a pegno), qual è l'ordine di preferenza che devo rispettare nella distribuzione delle somme che saranno eventualmente ricavate dalla vendita della merce ex art. 2797 c.c.?
Normalmente, salvo diverse disposizioni di legge, il pegno è preferito al privilegio speciale. Tuttavia, se il depositario rimane nel possesso ininterrotto della merce ed esercita diritto di ritenzione, gode di un privilegio speciale che prevale sui diritti dei terzi ex art. 2761 3°comma e 2756, 2° e 3° comma. Tali disposizioni si applicano anche nei confronti del creditore pignoratizio, oppure si applica esclusivamente l'art. 2748 c.c. che dispone appunto che i privilegi speciali non possono esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio?
Ringrazio per la disponibilità.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/05/2014 19:46RE: ordine di preferenza pegno - privilegi speciali
Classificazione: PEGNO / ALTROL'art. 2748, co 1, c.c. nel conflitto tra privilegio e pegno dà prevalenza al pegno sui privilegi speciali mobiliari, indipendentemente dal momento in cui è sorto, salvo diversa disposizione di legge. Tra le deroghe fatte salve è sicuramente da porre l'art. 2777 c.c. per il quale i crediti per spese di giustizia sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio (o ipotecario, primo comma) in considerazione del fatto che le spese di giustizia sono sostenute anche nell'interesse del creditore pignoratizio. Il fatto è che l'art. 2777 c.c., dopo la disposizione appena richiamata, aggiunge, al secondo comma, che "immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2751bis..", e questa disposizione, unitamente a quella del terzo comma, aveva indotto parte della dottrina a ritenere che i crediti di cui all'art. 2751bis andassero collocati immediatamente dopo i crediti per spese di giustizia, prevalendo, allo stesso modo di questi ultimi, sui crediti pignoratizi. La S. C. è stata sempre di diverso avviso, avendo da tempo affermato che l'art. 2777, "pur contemplando nella stessa disposizione congiuntamente il grado dei crediti per spese di giustizia e di quelli di lavoro, distinguendoli tutti, quanto all'ordine della prelazione, da tutti gli altri contemplati nella disposizione successiva, attribuisce solo ai primi la prevalenza su ogni altro credito pignoratizio ed ipotecario, e si limita, riguardo ai secondi, a disporre che essi sono collocati immediatamente dopo le spese di giustizia" ( Cass. 18 dicembre 2006, n. 27044; Cass. 6 dicembre 2004, n. 22788; Cass. 17 febbraio 1996, n. 1238; Cass. 10 agosto 1992, n. 9429; Cass. 6 dicembre 1984, n. 6428; Cass. 16 giugno 1982 n. 3669, ecc.)..
Abbiamo richiamato questi precedenti per far capire il ruolo del pegno che, se va soddisfatto prima dei crediti di cui alla'rt. 2751 bis, a maggio ragione, precede i crediti cprivilegiati con diritto di ritenzione. Ed invero la più recente delle sentenze elencate, quella del 2006, ha anche chiarito che "l'art. 53 l.f., se pure riconosce ai creditori privilegiati assistiti dal diritto di ritenzione la possibilità di procedere, pendente la procedura concorsuale, alla vendita del bene, non la configura come esplicazione di autotutela in senso proprio, come avviene al di fuori del fallimento, perché richiede l'accertamento del credito nelle forme dell'insinuazione allo stato passivo e perché assoggetta la vendita del bene gravato dal privilegio all'autorizzazione ed ai criteri direttivi del giudice delegato, a fronte della concorrente legittimazione del curatore; onde il ricavato dalla vendita, quand'anche il bene gravato sia venduto direttamente dal creditore, non viene immediatamente incassato in via autosatisfattiva dal medesimo, ma ripartito attraverso il piano di riparto, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione". Ed il nucleo dell'argomentazione di questa decisione è costituito proprio dalla graduazione dettata dall'art. 2778 c.c., che colloca i crediti di cui agli artt. 2756 e 2761 c.c. rispettivamente al quarto e al tredicesimo posto, così posponendoli a quelli di cui all'art. 2751bis c.c..
Zucchetti SG Srl
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