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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
polizza assicurativa con vincolo a favore di terzi
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Miriam Giaquinto
CASERTA04/06/2016 22:29polizza assicurativa con vincolo a favore di terzi
Buongiorno,
sottopongo alla vs attenzione il seguente caso.
La società fallita sottoscriveva, quando in bonis, una polizza a copertura del rischio incendio su un immobile, con vincolo a favore dell'Istituto Bancario che aveva erogato un mutuo ipotecario. A seguito di un incendio, la compagnia assicurativa liquidava il danno in favore della società, quando ancora in bonis.
Nelle more della liquidazione, la società fallisce ed ora il curatore deve riscuotere l'indennizzo già liquidato ante fallimento. La compagnia assicurativa, in virtù del vincolo a favore del terzo, ha sospeso il pagamento in favore della curatela mancando l'assenso del terzo. Preciso che l'indennizzo copre solo in parte i danni all'immobile su cui il terzo (creditore ipotecario) beneficierebbe del vincolo.
A mio parere, atteso l'intervenuto fallimento dell'assicurata, l'intero patrimonio del debitore deve essere acquisito, ex art. 42 l.f., all'attivo fallimentare, ivi compreso il diritto di credito per indennizzo assicurativo.
Le clausole di vincolo a favore del terzo (che potrebbero essere inopponibili alla curatela se non contenute in contratto avente data certa anteriore al fallimento), non determinano alcun diritto al pagamento diretto dell'indennizzo in favore del terzo, che semmai potrà solo, previa insinuazione al passivo, invocare, ove sussistenti i presupposti, il privilegio ex art. 2742 c.c., quale sarà valutato dagli organi della procedura in sede di verifica del passivo. Inoltre, credo che la determinazione della quota dovuta in favore del terzo sia comunque subordinata all'accertamento (in sede di verifica) del credito del terzo stesso.
Sul punto, chiedo un Vostro parere. E' corretto che il curatore chieda alla compagnia il versamento dell'intero indennizzo, riservando in sede di verifica il riconoscimento al terzo della quota oggetto di vincolo? se si, su quali presupposti normativi?
Grazie.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/06/2016 19:56RE: polizza assicurativa con vincolo a favore di terzi
In primo luogo bisogna sgomberare il campo dall'argomento della mancanza di data certa del contratto di assicurazione, sia perché è difficile pensare ad una tale eventualità (si tratta di contratti che vengono datati dall'organizzazione interna, il presente è collegato ad un finanziamento con iscrizione ipotecaria, sono stati pagati dei premi, ecc.), sia perché ci sembra dannoso per la massa sollevare una tale eccezione; la mancanza di data certa colpirebbe, infatti, l'intero rapporto contrattuale assicurativo e non soltanto la clausola di vincolo a beneficio della banca, per cui la Compagnia assicurativa potrebbe, a quel punto, rifiutarsi di pagare l'indennizzo.
Tanto premesso, ci permettiamo di dissentire dalla sua pur acuta costruzione. Bisogna, invero, tenere presente che nella fattispecie la banca, a tutela del suo credito, si costituita due diritti: a) quello derivante dal vincolo previsto dalla polizza di assicurazione per il caso di incendio, che rende la banca beneficiaria del pagamento dell'indennizzo; b) quello derivante dall'ipoteca iscritta a garanzia del finanziamento sullo stesso immobile assicurato contro il rischio di incendio.
Se la banca avesse avuto soltanto quest'ultimo diritto, il suo discorso sarebbe stato ineccepibile, perché la fattispecie sarebbe ricaduta sotto la previsione dell'art. 2742 c.c., e, di conseguenza, mancando un'azione diretta del creditore ipotecario contro l'assicuratore, le somme da questi dovute avrebbero dovuto essere versate al fallimento e sarebbero rimaste vincolate al pagamento dell'ipoteca.
La presenza del vincolo obbligatorio di destinazione in favore della banca beneficiaria, contenuto nel contratto di assicurazione, ha trasformato questo in un contratto a favore di terzi, in forza del quale, salvo patto contrario, il terzo acquista, a norma dell'art. 1411 c.c., il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Ciò significa che la banca, alla stipula del contratto di assicurazione, ha acquisito il diritto a pretendere la corresponsione dell'indennizzo assicurativo nel momento in cui si sarebbe verificato l'evento, e l'esercizio di questo diritto, appartenente legalmente ad un terzo, non può essere impedito dal fallimento dell'assicurato, a meno che non si pervenga, ove ne ricorrano i requisiti, ad una dichiarazione di inefficacia della clausola in questione (risultato non agevole, anche perché la clausola è inserita in un contratto assicurativo collegato ad un finanziamento, per cui la facile tesi della gratuità potrebbe essere agevolmente contestata).
Zucchetti Sg Srl
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