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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
avviso art. 92 L.F.
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Laura Vitali
Sondrio04/04/2017 10:14avviso art. 92 L.F.
Buongiorno,
a seguito del fallimento di una Snc e dei due soci, nel 2013 ho trasmesso l'avviso art. 92 L.F. ad una banca, per raccomandata A.R., all'indirizzo della filiale presso cui figurava intrattenuto il rapporto. La raccomandata è stata regolarmente consegnata al mittente.
In questi giorni ho ricevuto tramite pec istanza ultratardiva giustificata dal mancato ricevimento dell'avviso art. 92 L.F.
Chiedo se l'avviso inviato a suo tempo all'indirizzo della filiale (Sondrio) e non alla sede legale dell'istituto (Milano) sia valido e provi l'avvenuta comunicazione da parte del curatore.
Ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/04/2017 19:10RE: avviso art. 92 L.F.
La Cassazione ha ritenuto valida la notificazione eseguita non presso la sede legale della banca, bensì presso filiali e/o succursali della stessa (presso la quale il correntista intratteneva il rapporto di conto corrente), anche se generalmente prive di personalità giuridica. Così Cass. 26/01/2016, n. 1365; Cass. 25/07/2008, n. 20.425). Da un lato, infatti, spiega la Corte- la loro attività deve essere imputata, ex art. 1, lett e), TUB, all'istituto di credito, di cui costituiscono un'articolazione periferica, pur senza assurgere a centro autonomo di imputazione dei rapporti giuridici; dall'altro, dal momento che, generalmente, i dirigenti ad esse preposti hanno la qualità di institore ex art. 2203 cc, non si può che derivarne la loro legittimazione attiva e passiva in giudizio in nome della banca preponente, con imputazione a quest'ultima dell'attività giudiziaria da essi svolta.
Se è valida ed eefficace la notifica effettuata alla filiale o succursale della banca, a maggior ragione, è valida ed efficace la comunicazione ex art. 92, che non richiede iil formalismo della notifica, per cui va superata la interpretazione letterale dell'art. 92, che, parlando di lettera raccomandata "presso la sede dell'impresa", potrebbe far pensare all'invio esclusivamente presso la sede legale.
Piuttosto la banca potrebbe appellarsi al fatto che la comunicazione ex art. 92 è stata effettuata a mezzo raccomandata benchè avvenuta per un fallimento dichiarato nel 2013, quando già era in vigore il nuovo testo dell'art. 92, dovuto all'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, convertito nella legge n. 221 del 2012applicabile,m tra l'altro, a tutte le procedure fallimentari dichiarate dal 19.12.2012. A seguito di queste modifiche la comunicazione di cui all'art. 92 va effettuata a mezzo Pec "se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti" e, solo in mancanza a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore.
Di conseguenza, soltanto nel caso in cui la banca non risultava dal registro delle imprese (nel 2013, ci sembra, l'Indice nazionale degli indirizzi non era ancora operativo) possedere un indirizzo di posta elettronica, lei poteva procedere alla comunicazione dell'avviso a mezzo posta raccomandata o fax, ma se la banca dimostra di avere tale indirizo già all'epoca, la comunicazione andava fatta a mezzo Pec.
Che accade se, ricorrendo le condizioni per la comunicazione amezzo Pec, lei ha effettuato la tradizionale notifica a mezzo raccomandata? Non ci risultano pronunce sul punto specifico. A nostro avviso, una comunicazione fatta con raccomandata a chi dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata che risulti dal registro delle imprese o dall'indice di cui si è detto deve ritenersi irrituale e come non fatta, stante la priorità che il legislatore ha inteso attribuire al nuovo mezzo di comunicazione anche nell'ulteriore sviluppo dell'accertamento del passivo e dell'intera procedura fallimentare.
Se la banca per giustificare la tardività solleva la questione della erronea utilizzazione del mezzo di trasmissione e si segue la tesi sopra accennata, potrebbe superare la prova di ammissibilità di cui all'ult. comma dell'art. 101.
Zucchetti Sg srl
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