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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
domanda ultratardiva Agente della riscossione
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Alberto Mason
Cassola (VI)19/04/2018 13:51domanda ultratardiva Agente della riscossione
L'Agente della riscossione propone domanda ultratardiva asserendo di non avere mai avuto notizia del fallimento mediante la comunicazione ex art. 92, L.F..
Il Curatore propone l'esclusione del credito dallo stato passivo motivandola con l'avvenuta ricezione, in data di poco successiva alla dichiarazione di fallimento, della comunicazione ex art. 92, L.F. da parte dell'Ente creditore che aveva affidato la riscossione al predetto Agente.
L'Agente della riscossione formula osservazioni con cui, nel fare presente che il ruolo in questione gli era stato consegnato dall'Ente creditore prima quest'ultimo ricevesse la comunicazione ex art. 92, L.F. dal Curatore, afferma che la mancata ricezione della comunicazione predetta da parte dell'Agente stesso rende il ritardo non imputabile.
A mio sommesso avviso tale osservazione non merita di essere accolta in quanto l'Ente creditore, una volta ricevuta la comunicazione ex art. 92, L.F. dal Curatore, avrebbe dovuto informare l'Agente della riscossione (al quale aveva affidato il recupero dei propri crediti) dell'intervenuto fallimento del debitore.
Siete di diversa opinione?
Grazie dell'attenzione.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/04/2018 17:18RE: domanda ultratardiva Agente della riscossione
Condividiamo il suo ragionamento in qaunto l'Agenzia delle Entarte non è un terzo estraneo al rapporto tributario, ma ne è il titolare, che poi demanda il concessionario alla riscossione. Ed, infatti, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che "In tema di fallimento, alla legittimazione del concessionario a far valere il credito tributario nell'ambito della procedura fallimentare deve essere attribuita una valenza esclusivamente processuale, nel senso che il potere rappresentativo attribuito agli organi della riscossione non esclude la concorrente legittimazione dell'Amministrazione finanziaria, la quale conserva la titolarità del credito azionato e la possibilità di agire direttamente per farlo valere in sede di ammissione al passivo" (Cass. sez. un. 15/03/2012, n. 4126, che spiega tale soluzione con ampia motivazione e richiami normativi).
Se l'Agenzia delle Entrate conserva la titolarità del credito e anche la legittimazione alla riscossione, condividiamo che l'Amministrazione finanziaria, ricevuta la comunicazione dell'avvenuta dichiarazione di fallimento del contribuente, comunicasse all'agente per la riscossione tale evento, in modo da consentirgli di effettuare l'insinuazione al passivo che gli aveva demandato.
Proprio in questa materia la S. Corte (Cass. 13 ottobre 2011 n. 21189), ha affermato che bisogna considerare ai fini della tardività colpevole il comportamento effettivo tenuto dal creditore, per cui l'amministrazione finanziaria, una volta che abbia avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento, deve immediatamente attivarsi per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo in termini inferiori a quelli massimi attribuiti dalla legge per l'espletamento di tali incombenze.
Non sono sentenze testuali (per cui non è possibile dare una opinione sicura), ma indicative della necessità di non tener conto di ciò che avviene nei rapporti interni tra Agenzia delle entrate e gli ex addetti alla riscossione. Qualora ritenga di confermare questa linea, la sua proposta non deve essere il rigetto nel merito della domanda, ma la inammissibilità per mancanza di prova che il ritardo è dovito a causa non imnputabile al creditore.
Zucchetti Sg srl
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