Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Ammissione del compenso riconosciuto al CTU: privilegio o chirografo?

  • Piero Mussida

    Casalpusterlengo (LO)
    25/01/2017 19:55

    Ammissione del compenso riconosciuto al CTU: privilegio o chirografo?

    Espongo la seguente situazione.
    L'azienda oggi fallita era stata condannata (con sentenza passata in giudicato antecedentemente alla dichiarazione di fallimento) in una causa; il provvedimento liquida le spese del nominato CTU e le pone a carico della soccombente. Il professionista/CTU si insinua nello stato passivo per l'importo liquidato, chiedendo l'ammissione al privilegio ex art.2751-bis n.2 c.c..
    La questione controversa è la seguente: il compenso del CTU è assistito dal privilegio ex art.2751-bis n.2 c.c. (atteso che trattasi di prestazione professionale) oppure è da considerarsi credito chirografario (atteso che, pur trattandosi di prestazione professionale, l'incarico al CTU non è stato conferito dall'azienda oggi fallita ma dall'Autorità Giudiziaria)?
    Grazie per l'attenzione.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/01/2017 19:19

      RE: Ammissione del compenso riconosciuto al CTU: privilegio o chirografo?

      Il CTU ha titolo, a nostro avviso, per insinuarsi al passivo della parte a cui carico è stato posto il pagamento del suo compenso e chiedere il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c..
      E' vero che il CTU non è stato incaricato dalla parte, ma egli ha comunque svolto una prestazione professionale o, in generale, di carattere intellettuale, in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, tant'è che la Cassazione ritiene che le parti sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze anche dopo che la controversia nella quale il consulente ha prestato la sua opera sia stata decisa con sentenza passata in giudicato, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (Cass. 08/11/2013, n. 25179; Cass. 15/09/2008 n. 23586; Cass. 07/12/2004 n. 22962, ecc.). Ossia, la consulenza tecnica d'ufficio, sebbene strutturata essenzialmente quale ausilio fornito al giudice, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio, costituisce un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale superiore della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti, sicchè il corrispettivo richiesto ad una di esse costituisce la controprestazione per l'espletamento dell'attività di carattere intellettuale svolta e che è tutelata dal privilegio di cui all'art. 2751bis c.c..
      Zucchetti SG srl