Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

art. 2754- 1/2778 c.c.

  • Isabella Nana

    Pavia
    24/03/2017 12:54

    art. 2754- 1/2778 c.c.

    Buongiorno,
    analizzando la lista privilegio su Fallco trovo che i contributi INAIL di cui all'art. 2754, e che in virtù del dl 338/89 sono stati collocati al 1) comma dell'art. 2778 c.c., hanno preferenza G1.2 gen quindi un gradino sotto i contributi INPS che hanno preferenza G1.1. Entrambi i contributi INPS ed INAIL però hanno collocazione grado 1 dell'art. 2778 c.c., quindi dovrebbero essere concorrenti?
    Sto predisponendo un riparto e nella simulazione vedo che riesco ad arrivare a soddisfare solo una parte dei crediti di cui al G1.1 mentre quelli al G1.2 saranno totalmente esclusi.
    Chiedo conferma della correttezza della collocazione nella tabella dei privilegi dei crediti INAIL.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      24/03/2017 18:38

      RE: art. 2754- 1/2778 c.c.

      Non vi è dubbio che il legislatore, con l'art. 4 n. 3 della legge 7 dicembre 1989 n. 389 (di conversione, con modifiche, del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338), avendo disposto che "i crediti per premi dovuti all'INAIL di cui al n. 8 del primo comma dell'art. 2778 c.c., sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al n. 1 del primo comma del predetto articolo", ha spostato il credito per contributi dell'INAIL- chiaramente rientrante nella previsione dell'art. 2754 c.c., con conseguenziale collocazione privilegiata al grado ottavo- al grado primo, ferma restando la precedente regolamentazione per gli accessori, di conseguenza i crediti Inps e Inail per mancato versamento contributi si trovano sullo stesso piano.
      Ci sembra strano che Fallco si comporti in modo diverso, ma faremo immediatamente un controllo per verificare se ricorre il problema da lei segnalato.
      Prima di azionare questa verifica, tuttavia, ci farebbe piacere sapere se per caso lei non stia provvedendo alla distribuzione sussidiaria del ricavato immobiliare, perché, come può vedere dalle sigle della tabella, solo il privilegio INPS gode anche della collocazione sussidiaria e non il privilegio INAIL; ciò perché l'art. 2776 c.c. individua i crediti con collocazione sussidiaria con riferimento alla causa e non al grado, per cui i crediti contributivi dell'INAIL, benchè collocati allo stesso grado di quelli dell'INPS, non rientrano nella previsione dell'art. 2776, che non è stato modificato dalla legge n. 389 del 1989.
      Le saremmo grati se ci sciogliesse quanto prima il dubbio di cui sopra onde evitare di far partire una procedura di controllo faticosa, che potrebbe rilevarsi inutile.
      Grazie della segnalazione e della collaborazione.
      Zucchetti Sg srl