Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

riconoscimento del privilegio in presenza di decreto ingiuntivo non opponibile al fallimento

  • Shaula D'Antonio

    Pescara
    10/09/2018 11:58

    riconoscimento del privilegio in presenza di decreto ingiuntivo non opponibile al fallimento

    Buongiorno, vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione una questione che mi lascia qualche dubbio. Si è insinuato al passivo del fallimento un creditore in virtù di decreto ingiuntivo non opponibile al fallimento perchè divenuto definitivamente esecutivo dopo la dichiarazione di fallimento, ma il credito è parzialmente ammissibile in base alla ulteriore documentazione depositata. Fin qui nessun problema. Sulla base del decreto (provvisoriamente esecutivo) il creditore aveva però iscritto ipoteca sul bene immobile della società e quindi chiede ammissione in via privilegiata ipotecaria. E' corretto ritenere che essendo stata iscritta l'ipoteca in virtù di decreto non opponibile al fallimento il privilegio non possa comunque essere riconosciuto?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/09/2018 12:26

      RE: riconoscimento del privilegio in presenza di decreto ingiuntivo non opponibile al fallimento

      Corretta la sua conclusione. cerchiamo di vederne le ragioni.
      La sopravvenienza del fallimento del debitore nelle more del decorso del termine per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo o nel corso del giudizio di primo grado promosso dal debitore in opposizione a decreto ingiuntivo, comporta l'inopponibilità al fallimento del predetto decreto, anche se dichiarato provvisoriamente esecutivo, ed impone al creditore di far valere le sue ragioni in sede di ammissione al passivo (come in effetti ha fatto nella specie), ove, posto che il provvedimento monitorio è tamquam non esset, egli deve fornire la prova del credito e della sua consistenza in base agli elementi probatori che avrebbe portato se non avesse ottenuto il decreto ingiuntivo.
      Oltre questa, altre rilevanti conseguenze della giuridica inesistenza del titolo monitorio sono: (i) l'esclusione dallo stato passivo delle spese liquidate nel decreto (come tutte le spese relative ad un giudizio di cognizione non arrivato a conclusione al momento della dichiarazione di fallimento); (ii) la ripetibilità del pagamento ricevuto dal creditore in forza della provvisoria esecuzione di quel decreto, che non trova più alcuna giustificazione né nel titolo, divenuto inefficace, né nel credito, contestato e non accertato; (iii) e, ben più importante, la caducazione nei confronti della massa degli effetti dell'iscrizione ipotecaria ottenuta dal creditore in base al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, indipendentemente dall'epoca dell'iscrizione (cfr. su quest'ultimo punto, Cass. 5/11/2010, n. 22549; Cass. 1/4/2005, n. 6918; App. Bologna, 23/1/2004; Trib. Bari, 5/1/2011, n. 31; Trib. Salerno, 2/2/2002.
      Sopravvenuto il fallimento, infatti, il già instaurato procedimento monitorio non conserva più alcun effetto, perché, come detto, la domanda va riproposta ex novo all'interno del procedimento concorsuale e, quindi, perde efficacia anche l'ipoteca giudiziale iscritta in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Questa, invero, viene consentita in via eccezionale, come anticipazione degli effetti futuri, in considerazione della particolare attendibilità della prova del credito ed acquista la sua stabilità unicamente se il suo titolo diviene poi definitivo nei modi previsti dalla legge: rigetto, in tutto o in parte, dell'opposizione a decreto ingiuntivo (o mancata opposizione). Ne consegue che, non potendo il decreto ingiuntivo divenire definitivo nel giudizio di verificazione dello stato passivo, neppure in caso di riconoscimento del credito, non può certo conservare la sua efficacia l'ipoteca iscritta in anticipazione di un evento che, almeno nei confronti della massa, non può più verificarsi.
      Zucchetti SG srl