Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

crediti per atti conservativi - compenso per il delegato alla vendita -privilegio ex art 2770 cc

  • Marco Bartolini

    Orvieto (TR)
    22/06/2011 18:16

    crediti per atti conservativi - compenso per il delegato alla vendita -privilegio ex art 2770 cc

    Buonasera,

    Caso: Una società creditrice, in periodo ante fallimento, instaurava procedura esecutiva immobiliare contro il soggetto poi fallito. In seguito al fallimento, tale esecuzione veniva dichiarata improcedibile. La creditrice, quindi, si insinuava e veniva ammessa al passivo, tra l'altro, per una certa somma, con privilegio ex art. 2770 cc, per atti conservativi o di espropriazione.
    Successivamente, la creditrice soteneva ulteriori spese per il compenso del delegato alla vendita (come da nota spese liquidata dal G.E. in data post fallimento).
    Ora, la creditrice presenta ulteriore insinuazione al passivo per farsi riconoscere questo ulteriore credito, richiendolo sempre in via privilegiata ex art 2770.

    Proposta del sottoscritto Curatore, in merito a questa seconda insinuazione: "non si ammette al passivo, in quanto le spese sostenute per la vendita non sono state sopportate dall'istante nell'interesse comune dei creditori".

    Vi chiedo se condividete questa scelta o se, a Vostro avviso, tale spese siano ammissibili, magari in via chirografaria.

    Cordiali saluti.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/06/2011 19:10

      RE: crediti per atti conservativi - compenso per il delegato alla vendita -privilegio ex art 2770 cc

      Non siamo molto convinti della soluzione da lei proposta. In realtà il creditore ha sostenuto delle spese per l'esecuzione e l'intera attività esecutiva svoltasi prima della procedura ha contribuito alla conservazione del bene nel patrimonio del debitore poi fallito, che è l'effetto di cui si giova la massa una volta intervenuto il fallimento del debitore. Diversamente questo effetto l'avrebbe soltanto il pignoramento, e solo le spese relative dovrebbero godere del privilegio ex art. 2770 c.c. (o 2755 c.c. se si tratta di mobili), ma gli atti successivi al pignoramento sono indispensabili altrimenti il pignoramento stesso avrebbe perso efficacia. Una volta, quindi ritenuto che, ad esempio si è trattato di un pignoramento positivo e del primo pignoramento, il vantaggio per i creditori è da riconoscere anche agli atti successivi, come la spesa per il notaio delegato.
      Il fatto che gli onorari del notaio siano stati liquidati successivamente alla dichiarazione di fallimento, non esclude la concorsualità del credito perché la prestazione da cui è nata la spesa (e quindi il credito) è anteriore al fallimento; e questo dato si riflette anche sulla ammissibilità della tardiva, nel senso che il creditore non poteva insinuare il credito in questione in quanto non ancora liquidato all'atto della domanda tempestiva.
      Ovviamente l'ammissione presuppone che il creditore abbia pagato il notaio.
      Zucchetti Sg Srl