Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Compenso del Collegio Sindacale nel Concordato Preventivo

  • Lorena Galuzzi

    Urbino (PU)
    16/09/2010 21:11

    Compenso del Collegio Sindacale nel Concordato Preventivo

    Con riferimento ad una SPA in concordato preventivo, posta in liquidazione antecedentemente alla domanda di ammissione al concordato, il Collegio Sindacale rimane in carica e continua ad effettuare la propria attività (trattandosi di SPA ciò si ritiene inevitabile).
    Si ritiene che, relativamente ai compensi dovuti per il periodo fino alla data di presentazione della domanda di concordato, operi il privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., con pagamento delle somme in sede di riparto/i.
    Per i compensi dovuti successivamente alla presentazione della domanda di concordato, dovrebbe invece operare la prededuzione (anche se nel concordato non si può parlare di prededuzione vera e propria) o più propriamente di spese necessarie alla procedura e quindi a carico della medesima (e ciò sia nella fase ante omologa che post).
    Nel periodo in cui opera tale "prededuzione" è possibile applicare ai compensi la tariffa professionale anche qualora vi sia stata una minore determinazione dei medesimi in sede di assemblea all'atto della nomina dei sindaci?
    E' obbligatorio applicare la riduzione al 50% prevista dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti (D.P.R. 10.10.1994 n. 645, art. 37, comma 3, ultimo periodo)? Tale norma prevede infatti che "L'onorario di cui alla lettera b) – per controlli sui bilanci di esercizio e per la redazione e sottoscrizione della relativa relazione all'assemblea dei soci - … qualora si tratti di società la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili di proprietà o al solo godimento di redditi patrimoniali, il compenso è ridotto del 50%. Analoga riduzione è applicata, qualora la situazione lo giustifichi, nel caso in cui la società si trovi in stato di liquidazione o comunque non svolga alcuna attività…")
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/09/2010 18:31

      RE: Compenso del Collegio Sindacale nel Concordato Preventivo

      La sua domanda tocca un argomento su cui non ci risultano interventi né della giurisprudenza né della dottrina.
      A nostro parere le indicazioni da lei date sono corrette, nel senso che i crediti precedenti alla domanda di concordato sono concorsuali e vanno considerati privilegiati ai sensi della'rt. 2851 bis n. 2 c.c. nel mentre i crediti successivi, almeno fino all'omologa, vanno soddisfatti via via che maturano. Non riteniamo che sia dovuto il compenso per la fase successiva all'omologa in quanto non interessano più ai creditori le sorti della società debitrice.
      Per la fase "prededucibile" ci sembra altresì giustificata la riduzione del 50% indicata dalla Tariffa professionale data la restrizione dell'attività che il collegio sindacale subisce a causa dell'apertura della procedura concordataria.
      Zucchetti SG Srl
      • Marco Crifò

        Verdellino (BG)
        27/02/2020 17:37

        RE: RE: Compenso del Collegio Sindacale nel Concordato Preventivo

        La revisione legale e l'attività di vigilanza sono svolti parte nel 2019 e parte nel 2020, in relazione al bilancio chiuso al 31/12/2019. La società cui si riferisce l'attività di revisone e di sindaco presenta domanda di concordato preventivo in bianco, con relativa iscrizione al registro imprese il 17/1/2020. Il contratto professionale relativo all'attività di sindaco e revisore prevedeva il pagamento del 40% del compenso a giugno 2019, il saldo con la consegna della relazione di revisione al bilancio al 31/12/2019, pertanto dopo la presentazione della domanda di concordato.
        La maggior parte dell'attività di revisione viene svolata dopo la presentazione della domanda di concordato. La società iscriverà, secondo il principio di competenza economica, tutto il costo della revisione nel bilancio chiuso al 31/12/2019.
        Il saldo dovuto per l'attività di revisione (60%) ha diritto alla prededuzione? Si considera quanto maturato (e quindi il relativo credito) in base al periodo di effettuazione delle prestazioni, ante e post presentazione domanda di concordato peri stabilire se spetta la prededuzione?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          27/02/2020 20:05

          RE: RE: RE: Compenso del Collegio Sindacale nel Concordato Preventivo

          La presentazione di una domanda di concordato con riserva non interrompe il rapporto con i sindaci in quanto l'attività della società continua per cui anche il collegio sindacale rimane in carica e continua ad operare mantenendo un ruolo attivo, seppur più limitato rispetto a quello normalmente svolto nella società in bonis; tra questi compiti rientra anche quello di redigere la relazione di cui all'art. 2429 c.c.
          Pertanto, a nostro avviso, l'attività del sindaco svolta in pendenza del termine concesso ai sensi dell'art .161, co. 6, l.fall., è da considerare eseguita in occasione e in funzione della procedura, per cui gode della prededuzione, a norma del l'art. 111, co. 2 l.fall..
          Zucchetti Sg srl
          • Marco Crifò

            Verdellino (BG)
            28/02/2020 08:41

            RE: RE: RE: RE: Compenso del Collegio Sindacale nel Concordato Preventivo

            Nessun dubbio circa la prededuzione del compenso del sindaco/revisore. Si può discutere anche sul ruolo più limitato, dal momento che nel concordato preventivo in bianco, che potrebbe sfociare in un concordato in continuità, nulla cambia circa l'operatività della società, anzi potrebbero essere poste in essere operazioni di natura straordinaria che richiedono una maggiore attività di vigilanza da parte del sindaco/revisore, che dovrà relazionarsi anche con gli organi della procedura. Il quesito era rivolto ad individuare il criterio di ripartizione del compenso del revisore tra parte "concorsuale" e parte "prededucibile". Bisogna tener conto del momento in cui sorge il credito contrattualmente (nel caso specifico il 40% del compenso doveva essere pagato a guigno 2019, ante domanda di concordato e il 60% con la consegna della relazione, post domanda di concordato) oppure va quantificata ai fini dell'onorario l'attività svolta ante e post domanda di concordato preventivo?
            Grazie, Marco Crifò.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              02/03/2020 08:21

              RE: RE: RE: RE: RE: Compenso del Collegio Sindacale nel Concordato Preventivo

              Il compenso sindacale è unitario su base annua, per cui il credito dovrebbe avere interamente natura prededucibile, salvo diverso accordo tra le parti. Nel caso il pagamento è stato scisso in due rate, una, pari al 40% del totale, doveva essere pagata a giugno, quando il debitore era in bonis, l'altra, pari al residuo, a fine attività quando il debitore era in pre concordato. Seguendo questa indicazione delle aprti si potrebbe considerare il 40% del compenso credito concorsuale e iil residuo 60% prededucibile.
              Usiamo volutamente il condizionale perché è una ipotesi basata su una possibile lettura dell'accordo delle parti, teso a scindere il compenso, che, però, non esclude altre interpretazioni.
              Zucchetti SG srl
      • Massimo Mancinelli

        Martinsicuro (TE)
        02/05/2020 14:04

        RE: RE: Compenso del Collegio Sindacale nel Concordato Preventivo

        Mi inserisco nella discussione per chiedere conferma su alcune circostanze:
        Società per Azioni in concordato preventivo in continuità risolto e dichiarazione di fallimento in consecuzione.
        I componenti del Collegio sindacale si sono insinuati al passivo per i crediti vantati, sia con riferimento al periodo antecedente al deposito della domanda di concordato preventivo e sia per i periodi successivi, fino al giorno della sentenza dichiarativa di fallimento che è intervenuta - su richiesta della debitrice - circa un anno e mezzo dopo l'omologazione del concordato.
        Le delibere, sia di nomina e sia di riconferma del Collegio sindacale non stabiliscono il relativo compenso che tuttavia, in passato, risulta corrisposto nella misura oggi richiesta dai tre componenti nelle rispettive domande di insinuazione.
        Mi chiedo:
        1) E' sufficiente la constatazione (fatta dal curatore attraverso l'esame della contabilità della fallita), che il compenso in passato veniva corrisposto nell'entità oggi insinuata, per riconoscerlo anche in sede di formazione del passivo?
        2) E' opportuno/legittimo ridurre del 50% il compenso maturato successivamente alla presentazione della domanda di concordato preventivo, trattandosi di concordato in continuità che, verosimilmente, potrebbe non aver cagionato nessuna riduzione delle attività dell'Organo di controllo in quanto la fallita ha continuato la sua attività caratteristica fino alla data del fallimento?
        3) Nella fattispecie sopra descritta, ritenete che il diritto al compenso per i componenti del Collegio sindacale, in sede di esame delle insinuazioni, si debba considerare interrotto con l'omologazione del concordato preventivo?
        Vi ringrazio anticipatamente per il contributo che vorrete offrirmi.
        Massimo Mancinelli Commercialista in Martinsicuro
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          04/05/2020 20:19

          RE: RE: RE: Compenso del Collegio Sindacale nel Concordato Preventivo

          1) E' sufficiente la constatazione (fatta dal curatore attraverso l'esame della contabilità della fallita), che il compenso in passato veniva corrisposto nell'entità oggi insinuata, per riconoscerlo anche in sede di formazione del passivo?
          Si, in quanto i precedenti costituiscono un sufficiente indizio che fosse stato convenuto un compenso della entità corrisposta e, pertanto, in mancanza di elementi che facciano pensare essere intervenuta una variazione, è da ritenere che valga ancora quell'accordo.
          2) E' opportuno/legittimo ridurre del 50% il compenso maturato successivamente alla presentazione della domanda di concordato preventivo, trattandosi di concordato in continuità che, verosimilmente, potrebbe non aver cagionato nessuna riduzione delle attività dell'Organo di controllo in quanto la fallita ha continuato la sua attività caratteristica fino alla data del fallimento?
          No, perché o si ritiene che i componenti del collegio sindacale non abbiano diritto al compenso per la fase successiva alla domanda di concordato, oppure, se si ammette che tale diritto sussiste -come è preferibile opinare specie trattandosi di concordato in continuità- esso va riconosciuto nella sua interezza.
          3) Nella fattispecie sopra descritta, ritenete che il diritto al compenso per i componenti del Collegio sindacale, in sede di esame delle insinuazioni, si debba considerare interrotto con l'omologazione del concordato preventivo?
          No, l'omologa del concordato ha determinato il ritorno in bonis della società concordataria e la continuazione dell'attività da cui trarre i flussi per soddisfare i creditori, per cui il collegio sindacale ha continuato ad operare. peraltro la dichiarazione di fallimento in continuità dedl precedente concordato dovrebbe comportare la natura prededucibile del compenso per il periodo del concordato, qa norma del secondo comma dell'art. 111 l. fall.
          Zucchetti SG srl