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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Domanda di insinuazione al passivo di credito portato da decreto ingiuntivo.
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Roberto Marigliani
Rimini05/10/2011 09:54Domanda di insinuazione al passivo di credito portato da decreto ingiuntivo.
E' possibil escludere dal passivo un credito portato da decreto ingiuntivo per il quale alla damanda di insinuazione viene allegata esclusivamente una copia del decreto con la relazione di notificazione effettuata dall'ufficiale giudiziario tramite ufficio postale ?
Per l'esclusione verrebbero utilizzate le seguenti motivazioni:
1)Manca l'originale del Decreto Igiuntivo;
2)Manca avviso di ricevimento e/o C.A.D. relativo al decreto ingiuntivo;
3)Non e' stato allegato decreto di definitivita';
4)Manca la formula esecutiva.-
FABIO FAZZI
LUCCA05/10/2011 22:16RE: Domanda di insinuazione al passivo di credito portato da decreto ingiuntivo.
nel caso in cui il fallimento fosse intervenuto nei 40 gg dalla notifica, il credito portato dal D.I. è inopponibile alla procedura come per la generalità dei crediti o dato che trattasi di credito di lavoro il decreto diviene comunque esecutivo?
- 21/04/2011 data del Decreto
- 17/05/2011 data notifica al creditore
- 16/06/2011 FALLIMENTO
- 12/07/2011 IL GIUDICE DEL LAVORO DICHIARA ESECUTIVO IL DECRETO INGIUNTIVO.
Le causa di lavoro continuano autonomamente anche in presenza di fallimento?
Grazie per la risposta.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/10/2011 16:04RE: RE: Domanda di insinuazione al passivo di credito portato da decreto ingiuntivo.
Nel caso non si pone il problema di cui alla precednete risposta perchè prima del fallimento non erano decorsi 40 giorni dalla notifica del decreto, per cui, indipendentemente dalla dichiarazione di esecutività intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento, il decreto, anche seguendo la tesi meno rigorosa, non era divenuto definitivo neanche prima.
Gli stessi criteri valgono anche per i decreti ingiuntivi emessi dal giudice del lavoro.Anche le cause di lavoro sottostanno al principio dell'esclusività dell'accertamento del passivo, a meno che non si tratti di azioni aventi ad oggetto la illegittimità del licenziamento o altri casi limitati in cui l'accertamento extrafallimentare non possa costituire la base per una pretesa economica nei confronti del fallimento.
Zucchetti Sg Srl
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/10/2011 08:05RE: Domanda di insinuazione al passivo di credito portato da decreto ingiuntivo.
Abbiamo più volte detto che il decreto ingiuntivo acquista efficacia di cosa giudicata in virtù della mancata opposizione nel termine stabilito dall'art. 641 c.p.c., ma per l'opponibilità al fallimento dell'ingiunto la giurisprudenza richiede anche che prima della dichiarazione di fallimento sia intervenuta la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e, dunque, il decreto è inopponibile alla massa dei creditori concorsuali se non dichiarato esecutivo prima della sentenza dichiarativa di fallimento (da ult. Cass. 13 marzo 2009, n. 6198; Cass. 31 ottobre 2007, n. 22959). E' stato anche aggiunto (Trib. Roma 5.divcembre 2000; Trib. Roma 1 marzo 2001) che la produzione di un certificato, rilasciato dalla cancelleria ed allegato al decreto ingiuntivo attestante che avverso quest'ultimo non risultano proposte opposizioni, non costituisce di per sè modalità equivalente a quella prevista dalla legge - e, segnatamente, dall'art. 647 c.p.c. - per l'accertamento della definitività del decreto ingiuntivo; e di conseguenza la suddetta certificazione non costituisce supporto probatorio sufficiente ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare del credito di cui al decreto ingiuntivo, giacchè la valutazione per disporre la esecutività compete al giudice che ha emesso il decreto e non al giudice delegato.
Abbiamo anche detto che noi abbiamo più di qualche perplessità su questa rigorosa interpretazione ritenendo che la pronuncia giudiziale di esecutività resa ai sensi dell'art. 647 comma 1 c.p.c., attribuisce al decreto efficacia di titolo esecutivo, ma il passaggio in giudicato si è già verificato con la mancata opposizione nei termini di legge (40 giorni dalla notifica se la notifica è in Italia), per cui dovrebbe essere sufficiente l'attestazione della cancelleria della mancata opposizione in termine per considerare il decreto in questione definitivo.
La scelta tra le due opzioni è sua. Se aderisce alla prima soluzione, il decreto ingiuntivo non è utilizzabile nel fallimento, essendo il decreto di esecutività intervenuto dopo questo evento (e questa potrebbe essere la motivazione più tranquillante); in tal caso, il creditore per essere ammesso deve fornire la prova del suo credito in altro modo che non sia la produzione del titolo monitorio.
Se, invece, preferisce seguire la seconda indicazione, il fatto che sia prodotta soltanto la copia del decreto non è rilevante. importante, invece, è che si abbia la prova dell'avvenuta notifica per valutare se siano decorsi 40 giorni dalla stessa prima della dichiarazione di fallimento, per cui diventa indispensabile la cartolina di ritorno della raccomandata con cui è stata fatta la notifica; ovviamente il creditore potrà produrre detta ricevuta in sede di opposizione..
Zucchetti SG Srl
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