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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
domanda tardiva di credito da parte di istituto bancario - prova del credito
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Michele Giorgiutti
Venezia14/03/2011 20:05domanda tardiva di credito da parte di istituto bancario - prova del credito
Fallimento ante riforma di una Srl.
A distanza di sei anni dall'inizio della procedura una banca presenta istanza di ammissione al passivo ex art. 101 LF, in via chirografaria, documentando il proprio credito come segue:
- contratto di conto corrente, sottoscritto dalle part ma privo di data certa (non ci sono timbri postali nè altro)
- certificazione ex art. 50 TUB
Viene allegato un decreto ingiuntivo ottenuto e notificato ai soli soci fideiussori in proprio.
Ritengo che la documentazione allegata al ricorso ex art. 101 LF non sia sufficiente per provare il credito della banca.
Il D.I. ottenuto nei confronti dei soci fideiussori a mio avviso non c'entra nulla. Probabilmente la banca ha iniziato la propria azione esecutiva nei confronti solo dei soci e, rimasta insoddisfatta, cerca ora l'insinuazione al passivo della società esibendo il Decreto utilizzato per agire nei confronti dei soci.
Grato per un Vostro parere.
michele giorgiutti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/03/2011 17:15RE: domanda tardiva di credito da parte di istituto bancario - prova del credito
Il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti dei soci e, sicuramente, anche della società (se anteriore alla dichiarazione di fallimento di questa), non essendo stato notificato alla società non ha alcun valore nei confronti di questa, come giustamente lei dice. Quel decreto può essere utilizzato, sempre che sia stato ottenuto anteriormente alla data di dichiarazione di fallimento della società, soltanto come elemento idoneo a fornire la data certa del credito derivante da conto corrente, giacchè se, prima drel fallimento della società il creditore agisce chiedendo anche se ai fideiussori il pagamento di una somma derivante da un titolo, quel titolo doveva esistere e, quindi, essere utilizzata, ai sensi dell'art. 2704 c.c. come il "fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento".
L'accertata anteriorità della data comporta soltanto che quel documento è opponibile al fallimento, ma non costituisce la prova del credito, che la banca deve fornire con gli strumenti idonei. E' pacifico che l'attestazione di cui all'art. 50 TUB- per il quale le banche, "possono chiedere il decreto di ingiunzione previsto dall'art. 633 c.p.c. anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritturazioni da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido"- è idonea, appunto, ad ottenere un decreto ingiuntivo ma non è sufficiente a fornire la prova del credito azionato. Ciò perché la norma citata costituisce una (anticipata) integrazione dell'art. 635 c.p.c. in quanto contiene solo un esonero dalle formalità che sarebbero altrimenti necessarie per utilizzare la contabilità dell'impresa ai fini dell'ingiunzione (ricorso a notaio o ad altro pubblico ufficiale per la certificazione di conformità dell'estratto ai sensi dell'art. 634 cpc), mentre non esprime alcuna disposizione che possa, direttamente o indirettamente, indicare l'intento del legislatore di assegnare a detto atto unilaterale la consistenza di documento prova a favore del suo autore.
Zucchetti SG Srl
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