Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

privilegio ex art.2756 c.c.

  • Cristina Neve

    CORREGGIO (MO)
    20/07/2011 15:23

    privilegio ex art.2756 c.c.

    Si pone il seguente quesito :
    un creditore della società, successivamente dichiarata fallita, procede al pignoramento di una serie di beni di cui viene nominato custode il legale rappresentante della società stessa. Alla data dell'inventario fallimentare detti beni risultano sottratti.
    Il creditore presenta domanda di insinuazione al passivo con richiesta di privilegio ex art. 2756.
    Come meglio procedere?
    Grazie
    • Cristina Neve

      CORREGGIO (MO)
      21/07/2011 11:04

      RE: privilegio ex art.2756 c.c.

      Mi correggo la domanda di insinuazione presenta richiesta di privilegio ex art. 2748.
      Grazie
      • Cristina Neve

        CORREGGIO (MO)
        21/07/2011 17:02

        RE: RE: privilegio ex art.2756 c.c.

        In seguito ad ulteriori e più approfondite verifiche si è potuto riscontrare che parte dei beni mobili oggetto del pignoramento eseguito dal creditore sono stati effettivamente inclusi nell'inventario. Ora, dato che solo parte dei beni pignorati è stata rinvenuta, come riconoscere il privilegio speciale?
        Attendo cortese riscontro.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          21/07/2011 17:14

          RE: RE: RE: privilegio ex art.2756 c.c.

          Non capiamo bene il richiamo dell'art. 2748 c.c.- che regola i rapporti del privilegio speciale con il pegno (primo comma) e con l'ipoteca (secondo comma). Il pegno di cui parla l'art. 2748 c.c è la garanzia di cui trattano gli artt. 2784 e segg. c.c. e non ha nulla che fare con il pignoramento, che si sostanzia nell'ingiunzione al debitore di non disporre di determinati beni in quanto su essi intende soddisfarsi il creditore.
          Soltanto una relazione terminologica esiste anche nel richiamo dell'art. 2756 c.c., che attribuisce il privilegio ai crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento dei beni mobili. Tra le spese conservative rientrano sì tutte quelle necessarie ad evitare la perdita del bene, quelle cioè, senza le quali, la cosa sarebbe perita o si sarebbe deteriorata, fatte per un obbligo di legge o contrattuale, ma non hanno nulla a che fare con le spese di custodia dei beni pignorati, che sono spese del processo esecutivo. Ad ogni buon conto, se non abbiamo capito male, la custodia è stata affidata al debitore, per cui si è fuori della portata dell'art. 2756 c.c. che riguarda la conservazione dei beni fatta dal creditore, tanto che il privilegio previsto da tale norma è di natura possessuale nel senso che opera purchè i beni oggetto della conservazione o del miglioramento "si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese".
          Nella specie, sempre se abbiamo ben inteso, un creditore ha eseguito un pignoramento su beni della società fallita, con custodia affidata al legale rappresentante di questa, e detti beni, al momento dell'inventario, non si trovano più o, secondo l'ultima comunicazione, se ne trovano soltanto alcuni. Se così è, il creditore, che non può più proseguire l'esecuzione per il divieto di cui all'art. 51 l.f., può solo insinuare il suo credito derivante dal rapporto intercorso (privilegiato o chirografario, a seconda della causa) e il credito per spese del procedimento esecutivo, con il privilegio di cui all'art. 2755 c.c.. Il fatto che i beni siano spariti o se ne trovino parte soltanto comporta che il privilegio speciale di cui all'art. 2755 c.c. (che va concesso solo se richiesto) grava su ciò che è stato rinvenuto e troverà, quindi, capienza al momento del riparto nei limiti del ricavato degli stessi, passando l'eventuale residuo credito in chirografo.
          Ovviamente il mancato rinvenimento di tutti o parte dei beni pignorati porta conseguenze per il custode, che ne dovrà rispondere, sia penalmente (lei deve indicare il fatto nella relazione ex art. 33) sia, essendo anche l'amministratore della società fallita, sotto il profilo della eventuale responsabilità civile, per la quale dovrà valutare se ricorrono i presupposti e l'opportunità di esperire una tale azione, da esporre anche nel programma di liquidazione.
          Zucchetti Sg srl
          • Cristina Neve

            CORREGGIO (MO)
            21/07/2011 17:23

            RE: RE: RE: RE: privilegio ex art.2756 c.c.

            Ringrazio. Effettivamente il richiamo operato dall'avvocato nella domanda di insinuazione non mi era chiaro. Il caso è esattamente come da voi delineato. Ritengo quindi di ammettere le spese di procedimento esecutivo con privilegio di cui all'art. 2755 c.c. mentre il credito per la vendita di merce alla società fallita in via chirografaria.