Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

cessione del quinto dello stipendio

  • Ambrosella Landonio

    Milano
    01/11/2009 14:45

    cessione del quinto dello stipendio

    La società terza debitrice ceduta fallisce. Il lavoratore si insinua al passivo e la società finanziaria che aveva stipulato con il lavoratore il contratto di finanziamento estinguibile mediante la cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile si insinua anch'essa per i crediti derivanti dalla cessione in via privilegiata con lo stesso grado spettante al cedente. Detta domanda va ammessa o è incompatibile con quella del lavoratore perchè la procedura pagherebbe due volte?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/11/2009 19:53

      RE: cessione del quinto dello stipendio

      Sicuramente la procedura non può e non deve pagare due volte lo stesso credito; si tratta di vedere chi tra i due abbia diritto a partecipare al passivo, posto che si è trattato di cessione pro solvendo, che non libera il debitore.
      Se la cessione del credito è stata notificata (o è stata comunque accettata dal debitore poi fallito) ante fallimento ed ha data certa, essa è opponibile alla procedura e il cessionario ha diritto a far valere il credito al posto del lavoratore e con la stessa collocazione dato che , a norma dell'art. 1263 c.c., per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali ereali e con gli altri accessori.
      Zucchetti SG Srl
      • Maria Rosaria Potenza

        Vibo Valentia
        03/06/2015 10:00

        RE: RE: cessione del quinto dello stipendio

        per quanto ormai datata mi collega alla precedente domanda.
        a vs. parere, in caso di una cessione del quinto, la presenza di un debito verso la finanziaria registrato in contabilità dalla fallita e riferito a rate mensili trattenute in busta paga al lavoratore e non versate alla finanziaria, può essere essere considerato, ex art. 2704 cc, ai fini della data certa, "un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento (contratto di finanziamento)" e se lo considero tale devo riconoscere solo l'importo del credito come rilevato dalla contabilità della fallita o posso compensare con il TFR dovuto al lavoratore anche il debito residuo del finanziamneto, considerato che nel contrato è contemplato la compensazione con il tfr.
        Chiaramente il problema nasce dalla circostanza che il contratto non è stato notificato (o meglio la notifica vorrebbe essere provata da una cartolina di ritorno di una raccomandata, con data anteriore al fallimento, mittente finanziaria, destinatario società fallita, che a mio parere non da prova della data certa dell'atto perchè non da prova di quale lettera o documento sia stato inviato con quella raccomandata) anche se la finanziaria ha prodotto il benestare e l'accettazione del datore di lavoro fallito.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          03/06/2015 20:56

          RE: RE: RE: cessione del quinto dello stipendio

          Per quanto riguarda la data certa della cessione di credito del dipendente alla finanziaria ci sembra che l'esistenza di un contratto, la ricevuta di ritorno di una raccomandata spedita dalla finanziaria al datore di lavoro (in mancanza di altri rapporti) la registrazione della cessione nella contabilità della ditta fallita e, ciò che più conta, il fatto che il datore di lavoro non ha corrisposto la quota ceduta al dipendente, che non la richiede, ma si era riservato di versare la stessa alla finanziaria, che infatti si insinua perché l'impegno non è stato mantenuto, sono elementi tutti che da un lato dimostrano che la cessione di credito è stata notificata al datore di lavoro in data anteriore alla dichiarazione di fallimento o, almeno, è stata accettata da questi sempre in data anteriore al fallimento.
          Circa l'importo da ammettere al passivo, si tratta di una valutazione concreta in base alle prove che la parte interessata produce . Orientativamente è bene che il curatore si attenga alla contabilità del fallito, a meno che la stessa non risulti inattendibile, salvo a verificare meglio alla luce di degli elementi addotti dal creditore. Non capiamo bene cosa voglia dire con l'ipotesi della compensazione con il TFR.
          Zucchetti Sg srl
          • Eleonora Di Vona

            FIRENZE
            25/05/2017 15:28

            RE: RE: RE: RE: cessione del quinto dello stipendio

            Nel mio caso la finanziaria si insinua tardivamente a seguito di contratto di finanziamento stipulato con l'ex dipendente della società fallita per il debito residuo. Si insinua in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per le somme dovute dalla fallita all'ex dipendente a titolo di retribuzione, indennità od anzianità fino a concorrenza dell'importo residuo chiedendo anche la possibilità di accedere al fondo di garanzia. Il tutto è documentato.
            Il fatto particolare è che in sede di tempestive, un altro soggetto era stato già ammesso al passivo per aver eseguito il pignoramento di tutte le somme dovute e debende dalla fallita allo stesso ex dipendente fino a concorrenza del credito. Il pignoramento è successivo alla cessione del quinto dello stipendio effettuata in favore della finanziaria.
            Come occorre comportarsi in questo caso?
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              26/05/2017 20:46

              RE: RE: RE: RE: RE: cessione del quinto dello stipendio

              In primo luogo è da esaminare l'ammissione al passivo del soggetto che aveva "eseguito il pignoramento di tutte le somme dovute e debende dalla fallita allo stesso ex dipendente fino a concorrenza del credito".
              In realtà costui, che chiamiamo A, era creditore verso B, dipendente della società fallita C, e aveva promosso una esecuzione presso il terzo (la società fallita C). Intervenuto il fallimento del terzo pignorato C, l'esecuzione potrebbe continuare in quanto la norma di cui all'art. 51, che sancisce - a seguito dell'intervenuta declaratoria di fallimento - il divieto di promuovere o proseguire azioni individuali o cautelari nei confronti del debitore fallito non è applicabile perché la società fallita C non è la debitrice esecutata (nei confronti della quale varrebbe il divieto di cui all'art. 51 se fosse dichiarata fallita), ma soltanto la terza pignorata (giur. pacifica) n. 5076).
              Questo significa che il terzo pignorato C deve, in prima battuta, rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 cpc e a tanto è legittimato il curatore, che al momento ha la capacità processuale (e non il vecchio legale rappresentante della società fallita), munendosi della preventiva autorizzazione del giudice delegato, ai sensi dell'art. 25 l. fall..In questo frangente il curatore avrebbe potuto far presente che il quinto dello stipendio era stato già ceduto, prima del pignoramento, ad una società finanziaria D.
              Se, comunque, la dichiarazione di debenza era stata già positivamente resa dal legale rappresentante della società fallita prima del fallimento, senza alcun riferimento alla cessione, o sia stata resa dal curatore, sempre senza alcun accenno alla cessione, nel senso che è stato ammesso che la società fallita C ha un debito verso l'esecutato B, molto probabilmente il giudice dell'esecuzione avrà disposto che detto debito sia pagato al creditore esecutante A, il quale, a quel punto, ha un titolo per partecipare al passivo ove concorrerà con gli altri creditori.
              Evidentemente, nella fattispecie in esame deve essersi verificata questa situazione, altrimenti ci riesce difficile capire la ragione dell'ammissione al passivo del fallimento di C, di A, creditore di B e non di C.
              Con l'insinuazione della Finanziaria D si apre il problema del bilanciamento tra le ragioni creditorie di chi agisce in esecuzione e quelle del debitore che già si è privato del quinto del proprio stipendio, con la cessione. Tale bilanciamento, a detta della Corte Costituzionale (ordin. n. 225/2002) è sottratto al giudice dell'esecuzione- e, quindi anche del giudice delegato- per cui ha dichiarato "manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 32, comma 1 cost. dell'articolo 545 c.p.c., nella parte in cui predetermina la pignorabilità dello stipendio o salario nella misura di un quinto" posto che "…. il legislatore, nella sua discrezionalità, al fine di assicurare il contemperamento dell'interesse del creditore con quello del debitore, che percepisca da un privato uno stipendio o un salario, ha previsto un limite fisso percentuale ragionevolmente contenuto (articolo 545, 4 comma, c.p.c.) non essendo obbligato a rimettere in ogni caso la determinazione del limite ad una scelta del giudice".
              Quale sia poi il criterio per determinare entro quale limite è possibile il pignoramento dello stipendio, in parte già volontariamente ceduto, non è agevole. La premessa è che, a norma dell'art. 2, comma 1, n. 3 del DPR n. 180/1950, la quota di assegnazione predeterminata dal legislatore è pari ad un quinto; ricorrendo, poi, nel caso specifico, una ipotesi di cumulo di cessione volontaria e successivo pignoramento, la norma di riferimento dovrebbe (è un campo in cui il condizionale è d'obbligo) l'art. 68 del DPR citato, il quale statuisce che ove preesista una cessione, la retribuzione resta pignorabile per la differenza tra la metà dello stipendio valutato al netto delle ritenute e la quota ceduta e quindi – in concreto – per una quota massima pari a tre decimi, che, se i calcoli sono esatti costituisce la differenza tra la metà e un quinto (in questi termini Trib. Caltanissetta 04/02/2014).
              A questo punto il curatore, non può non ammettere al passivo la cessionaria D- sempre che ovviamente sia documentata la cessione-; poi deve ricalcolare l'importo che competerebbe ad A in base a quanto sopra detto e chiedere la revocazione dell'importo eccedente ammesso a seguito della scoperta di nuovi documenti,, quale la cessione del quinto alla finanziaria D.
              Onde evitare cause, sarebbe opportuno un accordo, determinando il credito che compete ad A, il quale rinuncia all'eventuale importo superiore ammesso.
              Zucchetti SG Srl