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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
leasing
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Emanuela Levi
Milano19/09/2011 19:55leasing
Nel contratto di leasing è prevista clausola risolutiva espressa per inadempimento; viene dichiarto il fallimento e la società di leasing - senza precisare nella insinuazione se il contratto si è risolto o meno - chiede restituzione beni, pagamento rate scadute e trattiene quelle pagate. Posso sostenere che non essendoci alcuna comunicazione precedente il falimento di volersi avalere della clausola risolutiva espressa la risoluzione non si è verificata e pertanto il fallimento trattiene i beni? in questo caso il credito della società di leasing per valore dei beni è in prededuzione?
Se invece ritengo che abbia operato la calusola risolutiva la società di leasing ha diritto a canoni arretrati, tratttenere quelli pagati e a ottenere restituzione dei beni? O invece dalle rate ancora dovute posso detrarre il valore dei beni che restituisco?
Vi ringrazio per le risposte che vorrete darmi.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/09/2011 19:10RE: leasing
Effettivamente la clausola risolutiva espressa per operare deve essere fatta valere, per cui se, prima del fallimento, la società di leasing non l'ha azionata, il contratto è ancora pendente.
Rispetto al contratto in corso lei, a norma dell'art. 72 quater, che richiama l'art. 72, lei ha due possibilità:
a- subentrare nel contratto, nel qual caso, però, lei è tenuto a pagare integralmente le rate scadute, per il disposto dell'art. 74, e, comunque- seppure su quelle scadute può sussistere qualche dubbio- sicuramente quelle che scadono via via, altrimenti si rende inadempiente e il concedente può far valere la risoluzione nei suoi confronti. E' chiaro che questa scelta può essere giustificata da particolari circostanze; ad esempio sono state pagate gran parte delle rate e si può riscattare un bene che abbia conservato un consistente valore di mercato, ecc.;
b- b-sciogliersi dal contratto, nel qual caso trovano applicazione i commi 2° e 3° dell'art. 72 quater, che sono stati così interpretati dalla S.C. (Cass. 01/03/2010, n. 4862): "In tema di effetti del fallimento su preesistente rapporto di leasing, ai sensi dell'art. 72 quater l.f., il concedente, in caso di fallimento dell'utilizzatore e di opzione del curatore per lo scioglimento del vincolo contrattuale, non può richiedere subito, mediante l'insinuazione al passivo ed ex art. 93 l.f., anche il pagamento dei canoni residui che l'utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di normale svolgimento del rapporto di locazione finanziaria, in quanto con la cessazione dell'utilizzazione del bene viene meno l'esigibilità di tale credito, ma ha esclusivamente diritto alla restituzione immediata del bene ed un diritto di credito eventuale, da esercitarsi mediante successiva insinuazione al passivo, nei limiti in cui, venduto o altrimenti allocato a valori di mercato il bene oggetto del contratto di leasing, dovesse verificarsi una differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e la minor somma ricavata dalla allocazione del bene cui è tenuto il concedente stesso, secondo la nuova regolazione degli interessi fra le parti direttamente fissata dalla legge"
Nel caso, invece, in cui il contratto sia stato già risolto prima della dichiarazione di fallimento, è chiaro che non sussiste più la facoltà di scelta per il curatore perché la disciplina delle sorti del contratto di leasing introdotta con l'art. 72 quater l.f. risulta applicabile solo in presenza di un contratto di locazione finanziaria pendente alla data di dichiarazione di fallimento. In presenza di risoluzione già avvenuta o già avviata a tale data, le sorti del contratto devono essere disciplinate- in via analogica- tenendo in considerazione la distinzione effettuata dalla Corte di Cassazione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente ricorso, in presenza di quest'ultima tipologia, a quanto previsto dall'art. 1526 C.C. in materia di vendita con riserva di proprietà.
Zucchetti Sg Srl
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Alessia Tirelli
Reggio Emilia (RE)21/09/2011 11:05RE: RE: leasing
E se il bene in leasing è stato oggetto di furto un anno e mezzo prima della dichiarazione di fallimento della società, il contratto deve essere comunque sciolto dal curatore? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/09/2011 13:49RE: RE: RE: leasing
Certamente, se non è stato in precedenza risolto il contratto per impossibilità sopravvenuta a causa della mancanza del bene oggetto del leasing o per altro motivo.
Sciolto il contratto- e non vi è altra soluzione perché il curatore non può avere interesse a continuare un leasing se il bene è stato rubato- il curatore però non è in grado di restituire il bene perché non fa parte dell'attivo, ed allora si applica l'art. 103.
Zucchetti SG Srl
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Domenico Mattace
Parma22/09/2011 08:12RE: RE: leasing
bongiorno,
con riferimento alla risoluzione del contratto avviato dalla società di leasing, sono a richiedere il seguente chiarimento.
La società di leasing ha inviato a mezzo raccomandata la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale in data antecedente alla dichiarazione di fallimento. L'avviso di giacenza è stato recapitato al liquidatore della società nei giorni precedenti la dichiarazione di fallimento (in proprio). Io ho la raccomandata dopo la dichiarazione di fallimento.
In questo caso la risoluzione del contratto è già stata "avviata" è quindi opponibile alla procedura?
Vi sarei grato se mi poteste citare eventuale giurisprudenza sul caso.
Grazie per la sempre preziosa collaborazione.
dott. Mattace-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/09/2011 19:29RE: RE: RE: leasing
Riteniamo che la risoluzione contrattuale sia operativa.
Nella specie infatti non sono applicabili le disposizioni relative alla notifica a mezzo posta e, quindi, non è pertinente la giurisprudenza, anche di rilievo costituzionale, che ha trattato la questione di quando è perfezionata la notifica nel caso di impossibile consegna diretta del plico, giacchè si tratta di una comunicazione fatta a mezzo raccomandata.
Orbene, il recapito del plico a mezzo lettera raccomandata avviene con consegna diretta al destinatario o alle persone abilitate a riceverlo in suo luogo, indicate dall'art. 38 comma 2, del regolamento di esecuzione del Codice Postale approvato con d.P.R. 29 maggio 1982 n. 655; nel caso in cui non sia stata possibile la distribuzione con consegna al destinatario, il successivo art. 40 comma 4, prevede che sia dato avviso di giacenza. "In tale seconda ipotesi, si presume la conoscenza alla data di rilascio dell'avviso di giacenza presso l'ufficio postale. Si realizza, quindi, un sistema che, sia nei casi di consegna diretta, sia a mezzo del succedaneo avviso di giacenza in caso di mancato diretto recapito per assenza del destinatario, è idoneo a rendere edotto l'interessato che, in ogni caso, versa in condizione, ove si allontani dallo stabile luogo di residenza, di approntare strumenti minimi per essere informato o per verificare l'esistenza di comunicazioni a lui indirizzate" (in termini, Consiglio Stato, 09/03/2011, n. 1468).
Per quanto attiene al fatto che la lettera è pervenuta al liquidatore (e non alla società), si tratta di una irregolarità priva di rilievo, visto che questa conclusione è stata raggiunta dalla Cassazione con riferimento anche alle notifiche (Cass. 11/02/2011, n. 3342).
Zucchetti SG Srl
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