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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
sospensione ex art. 19 LF
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Simona Danesi de Luca
Pescara22/09/2021 12:44sospensione ex art. 19 LF
Buongiorno,
sono il Curatore di un fallimento per il quale la Corte di Appello ha disposto la sospensione ex art. 19 LF, nelle more della definizione del giudizio di reclamo avverso la sentenza di fallimento con udienza fissata al 27 ottobre 2021.
Le mie domande sono:
1. Posso procedere comunque alla trascrizione della sentenza sui beni mobili registrati ed immobili del debitore, oppure detta attività rientra nella liquidazione sospesa? Inoltre, qualora fosse possibili e dovessi procedere alle trascrizioni, nel caso di revoca del fallimento, su chi ricadrebbero le spese di cancellazione delle dette trascrizioni?
2. Sono state depositate istanze di rivendica di beni mobili oggetto di contratti di leasing, con udienza prevista per l'esame del passivo è fissata al 21 ottobre. Su tali beni non è stata ancora trascritta la sentenza di fallimento e quindi non sono stati acquisiti all'attivo; essendo beni in leasing posso procedere alla trascrizione della sentenza, alla loro acquisizione e quindi proporne la restituzione nel progetto di stato passivo, che dovrò depositare a breve, o anche questa è attività preclusa, stante la sospensione ex art. 19 LF?
Grazie per la collaborazione.
Dott. S. Danesi-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/09/2021 18:34RE: sospensione ex art. 19 LF
Il comma terzo dell'art. 18 prevede che "Il reclamo (avverso la sentenza di fallimento) non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo comma"; orbene quest'ultima norma dispone che "Proposto il reclamo, la corte d'appello, su richiesta di parte, ovvero del curatore, puo', quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell'attivo".
Pertanto emerge chiaro che la sospensione di cui al primo comma dell'art- 19 riguarda non la sospensione generale dell'esecuzione provvisoria della sentenza di fallimento, ma più limitatamente la sospensione della liquidazione dell'attivo in modo da evitare danni irreparabili che potrebbero derivare dalla liquidazione del patrimonio del fallito in pendenza di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, allorquando la impugnazione risultasse fondata ed il fallimento fosse revocato.
Se questo è l'oggetto e la funzione della sospensione ex art. 19 l. fall., al curatore sono inibite tutte e soltanto le attività di liquidazione del patrimonio, nel mentre deve svolgere gli altri incombenti in quanto la sentenza di fallimento mantiene la sua provvisoria esecutività.
A fronte della chiarezza e inequivocità del principio appena enunciato vi è la difficoltà di stabilire di volta in volta quali atti possono essere considerati liquidatori, oltre ovviamente la vendita che è l'atto tipico di liquidazione, che costituisce il nucleo delle sue domande.
A nostro avviso, la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati non costituisce atto di liquidazione ma di conservazione necessario anche per l'opponibilità a terzi e con effetti, quanto ai beni mobili registrati, anche sul pagamento della tassa di proprietà. La trascrisione della sentenza, come la sua cancellazione, costituisce una spesa della procedura, per cui se il fallimento sarà revocato, trova applicazione l'ult. comma dell'art. 18, per il quale "Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 26".
Per lo stesso motivo riteniamo che vada effettuata la trascrizione sui beni oggetto di contratti di leasing. Molti dubbi, invece avremmo sulla possibilità di decidere o meglio di accogliere la domanda di rivendica, che realizzerebbe la restituzione di beni, equivalente alla liquidazione degli stessi, che è sospesa. E' difficile dire che decisione prendere, ma potrebbe essere quella di dire che non si decide essendo sospesa la liquidazione dei beni.
Zucchetti Sg srl
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