Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

insinuazione al passivo di Cassa di Mutualita' e Assistenza

  • Silvia Pavanello

    Milano
    26/03/2023 19:45

    insinuazione al passivo di Cassa di Mutualita' e Assistenza

    Buongiorno.
    Cassa Edile di Mutualità e Assistenza si insinua alpassivo p0er importi dovuti dall'anno 2013 al 2022 ( fallimento del ), in via privilegiata, con i seguenti gradi di privilegio:
    - per ferie , anzianità professionale edile, fondo pernsione integrativa : ex art- 2751 bis n. 1 cc
    - per previdenze sociali : ex art. 2778 n. 8 e 2754 cc
    - altro ( quote ass.ve D34 sanzione lav. non reg.denuncia, contributi formazione e fondo per la sicurezza , al chirografo

    due quesiti:
    1) quali termini di prescrizione si applicano ( decennale, quinquennali, biennale ?)
    2) è corretta la richiesta dei privilegi, come articolata ?

    Grazie.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/03/2023 17:51

      RE: insinuazione al passivo di Cassa di Mutualita' e Assistenza

      La collocazione dei privilegi ci sembra corretta. Infatti, con riguardo alle somme versate alla cassa edile bisogna distinguere gli accantonamenti dai contributi. Gli accantonamenti sono costituiti da importi corrispondenti: a voci retributive (come ratei di ferie, gratifica natalizia e festività) accantonati presso le Casse dai datori di lavoro per essere poi erogati ai lavoratori a scadenze prestabilite nella contrattazione collettiva, sicché, avendo natura prettamente retributiva, sono assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751 bis c.c. I contributi, a seguito della equiparazione normativa dei rapporti con la Cassa Edile a quelli con l'INPS e l'INAIL sotto il profilo della loro necessarietà nel sistema complessivo della previdenza, non vanno più considerati come una contribuzione volontaria privatistica, per cui sia pur ovviamente con i caratteri di rilevanza sociale comunque propri della previdenza integrativa, rientrano nella previsione di cui all'art. 2754 c.c. (Ovviamente va controllato se nelle singole voci siano contenuti i crediti indicati).
      Questo inquadramento si riflette anche sulla prescrizione perché l'art. 3, comma 9 della legge n. 335/1995 fissa in cinque anni il termine di prescrizione riguardante il versamento dei contributi obbligatori previdenziali, che decorrono dal giorno in cui dovevano essere versati.
      Zucchetti SG srl