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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Opposizione ex art. 98 L.F. - sospensione feriale dei termini
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Caterina Pinto
Belluno08/07/2014 15:31Opposizione ex art. 98 L.F. - sospensione feriale dei termini
Buongiorno, richiedo cortesemente conferma della circostanza che in materia di lavoro (insinuazione di dipendente ex art. 2751 bis n. 1 cpc) i termini relativi alla fase di opposizione ex art. 98 / 99 L.F. (nel caso specifico quelli per la costituzione del resistente Fallimento) non sono soggetti alla sospensione feriale.
Ringrazio sin da ora per la collaborazione.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/07/2014 20:24RE: Opposizione ex art. 98 L.F. - sospensione feriale dei termini
Classificazione: STATO PASSIVO / IMPUGNAZIONILe Sezioni Unite della Cassazione (Cass. S.U. 24 novembre 2009, n. 24665), nell'affermare che, le controversie aventi ad oggetto l'ammissione dei crediti al passivo non si sottraggono al principio della sospensione dei termini durante il periodo feriale, hanno posto l'eccezione per quelle riguardanti crediti di lavoro, "le quali, pur dovendo essere trattate con il rito fallimentare, sono assoggettate al regime previsto dall'art. 3 l. n. 742 del 1969, che, escludendo l'applicabilità della sospensione alle controversie previste dall'art. 409 c.p.c. e segg., fa riferimento alla natura specifica della controversia, avente ad oggetto un rapporto individuale di lavoro". Più specifica alla fattispecie da lei prospettata è Cass. 1 agosto 200, n. 10525, per la quale "Le eccezioni al principio della sospensione dei termini feriali sono stabilite dall'art. 3 l. n. 742 del 1969 sulla base della natura della controversia e non in relazione al rito previsto. Ne consegue che le opposizioni allo stato passivo di una procedura concorsuale proposte per far valere un credito relativo ad uno dei rapporti indicati negli articoli 409 o 442 c.p.c. sono escluse dalla sospensione dei termini feriali".
Zucchetti SG Srl
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Rosalia Lisanna Nieddu del Rio
Roma09/01/2016 22:40RE: Opposizione ex art. 98 L.F. - sospensione feriale dei termini
Mi collego al quesito proposto per avere chiarezza sulla non applicabilità della sospensione feriale in tutti i casi di opposizione allo stato passivo e non solo in caso di crediti da lavoro del dipendente. In particolare un creditore che vanta un credito professionale ex 2751 bis n. 2 si oppone con ricorso depositato il 23.09.15 alla esclusione parziale comunicata con pec del 14.08.15.
l'opposizione è tardiva perchè oltre i 30 gg e quindi improcedibile? E tale eccezione è rilevabile d'ufficio senza necessità per il curatore di costituirsi in giudizio per farla valere?
Ringrazio sin d'ora per la risposta che vorrete fornirmi.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/01/2016 21:05RE: RE: Opposizione ex art. 98 L.F. - sospensione feriale dei termini
Nella risposta che precede noi abbiamo detto che, secondo la giurisprudenza richiamata, le controversie aventi ad oggetto l'ammissione dei crediti al passivo non si sottraggono al principio della sospensione dei termini durante il periodo feriale, il che vuol dire (non si sottraggono) che sono soggette alla sospensione, con l'eccezione delle controversie riguardanti crediti di lavoro, le quali, pur dovendo essere trattate con il rito fallimentare, sono assoggettate al regime previsto dall'art. 3 l. n. 742 del 1969, che, escludendo l'applicabilità della sospensione alle controversie previste dall'art. 409 c.p.c. e segg., fa riferimento alla natura specifica della controversia, avente ad oggetto un rapporto individuale di lavoro.
Gli stessi principi si applicano anche in materia di opposizione allo stato passivo, per cui il termine per la proposizione dell'opposizione è sospeso durante il periodo feriale a meno che non si tratti di un rapporto di lavoro subordinato o para subordinato per collaborazione continuativa e coordinata, come individuato dall'art. 409 n. 3 c.p.c.. In proposito riportiamo una più recente sentenza (Cass. 02/07/2013 n. 16494), per la quale "La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale non si applica, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 ottobre n. 742, al giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, qualora esso concerna un credito da rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c. L'esclusione, infatti, che si correla alla specifica natura della anzidetta controversia, permane anche se non sia stato applicato il rito speciale del lavoro, deve intendersi riferita all'intero corso del procedimento e quindi riguarda anche i termini per proporre ricorso per cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 1091 del 01/02/2000). Invero, tra le controversie per le quali, a norma dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, i termini processuali non sono sospesi durante il periodo feriale vanno incluse, oltre quelle di lavoro subordinate in senso stretto, anche le controversie relative a rapporti di lavoro parasubordinato di cui all'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. (Sez. L, Sentenza n. 4267 del 08/05/1987)".
Vi è da aggiungere che l'art. 36bis l.f., stabilendo che i termini di cui agli artt. 26 e 36 non sono soggetti alla sopenzione feriale adduce un ulteriore argomento a far ritenere che gli altri termini estranei a queste norme siano soggetti alla sospensione.
In sostanza, nel suo caso, a meno che il creditore professionista non vanti un credito derivante da un rapporto di prestazione di lavoro autonomo continuativo e coordinato, il ricorso in opposizione è stato regolarmente propsoto in termini.
Zucchetti SG srl
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