Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Ammissione con riserva di credito in corso di accertamento

  • Claudio Montecchio

    Rodigo - Fraz. Rivalta sul Mincio (MN)
    09/10/2014 11:15

    Ammissione con riserva di credito in corso di accertamento

    Buongiorno,
    Vorrei sottoporVi questa situazione e gradirei un Vostro parere al riguardo:

    La fallita aveva stipulato un contratto di trasporto con Alfa e, a sua volta, non essendo in grado da sola di fornire la prestazione, ha affidato il trasporto ad un'altra ditta ancora, Gamma (sub vettrice).
    Alfa – che si dichiara ignara dell'esistenza di un contratto di sub trasporto – ha regolarmente pagato la fallita la quale, a sua volta, non ha pagato la sub vettrice Gamma.
    L'art. 7 ter del DGLS 286 del 2005 consente al sub vettore non soddisfatto (Gamma), un'azione diretta nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto (Alfa), i quali sono obbligati in solido.
    Nel caso di specie, Gamma, non pagata dalla fallita, ha richiesto il pagamento ad Alfa. Allo stato attuale Alfa non ha ancora pagato Gamma instaurando un contenzioso tra le parti (si precisa che nessuna azione giudiziale risulta avviata). Ne consegue che se Alfa dovesse pagare Gamma, avrebbe diritto ad un'azione di regresso nei confronti della fallita.
    Alfa ha depositato un'istanza di ammissione al passivo con riserva subordinata all'eventuale pagamento nei confronti di Gamma.
    Il mio orientamento è quello di escludere il credito semplicemente perché la tipologia di riserva richiesta non è contemplata all'art. 96 l.f. Diversa sarebbe la situazione qualora il pagamento fosse già avvenuto (ammissione ). Quale è il vostro parere? Grazie in anticipo per la collaborazione.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/10/2014 20:23

      RE: Ammissione con riserva di credito in corso di accertamento

      Classificazione: SOLIDARIETA'
      Premesso che il sub vettore ha, a norma dell'art. 7 ter del d.lgs. 21.11.2005, n. 286, "azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale", riteniamo che la domanda di ammissione con riserva sia da accogliere. Diversamente, infatti, se cioè si dovesse attendere l'adempimento del committente nei confronti del subvettore per consentire a questi l'insinuazione di quanto pagato, si pregiudicherebbe il condebitore committente perché, quando effettuerà il pagamento al sub vettore, potrebbe trovarsi privo di qualsiasi tutela per il recupero del credito nei confronti del fallimento (il fallimento potrebbe aver distribuito l'intero attivo, o addirittura potrebbe essere chiuso); con un ingiustificato arricchimento per il fallimento che non paga il suo sub vettore né il committente che eventualmente sborderà, per la seconda volta, il prezzo (tutto o parte) del trasporto.
      Dovendo trovare una forma di tutela per il condebitore solidale non ancora escusso o comunque non ancore solvente, né chiaro che questi non può essere ammesso al passivo in via incondizionata sia perché potrebbe pur sempre il subvettore insinuarsi al passivo del fallimento sia perché il committente potrebbe non pagare, per un qualsiasi motivo; sicchè il credito per l'ammontare corrispondente alle somme pagate dal coobbligato e azionabili in rivalsa nei confronti del fallito, può essere ammesso con riserva doppiamente condizionata al mancato intervento nel concorso del creditore principale (perché, quando questo evento si verifica, scatta il divieto di cui al secondo comma dell'art. 61, atteso che il creditore può insinuare comunque il credito risultante al momento del fallimento, senza tener conto dei pagamenti parziali ricevuti dopo la sentenza dichiarativa, anche se precedenti alla sua insinuazione) e all'effettivo esborso da parte del coobbligato escusso.
      Zucchetti SG Srl