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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
INSINUAZIONE AL PASSIVO DELLE ULTIME TRE MENSILITA' DEL LAVORATORE
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Ivana Lorella Solidoro
Casarano (LE)18/09/2014 10:57INSINUAZIONE AL PASSIVO DELLE ULTIME TRE MENSILITA' DEL LAVORATORE
In presenza di una domanda di ammissione al passivo in cui il lavoratore chiede la somma complessivamente a suo credito, senza distinzione fra TFR, ultime tre mensilità e altre retribuzioni,senza fra l'altro specificare se gli importi sono al netto o al lordo (ma dai miei controlli so che sta chiedendo il netto in busta) come mi comporto, considerando, fra l'altro che per il credito viene richiesta l'ammissione in privilegio ma senza ulteriore specificazione dell'articolo c.c. di riferimento:
a)ammetto tutto come retribuzione art. 2751 bis n.1, specificando però al netto di Inps e al lordo di Irpef (anche se poi il netto che riceverà in sede di riparto sarà inferiore a quanto gli spetterebbe realmente;
b)non ammetto il credito perché non viene specificato il privilegio e la esatta natura delle somme a credito.
c)calcolo io (ma dovrei farmi coadiuvare dal consulente del lavoro) TFR, ultime tre mensilità e altre retribuzioni modificando l'importo richiesto e trasformandolo in importo lordo Irpef?
Infine se il fallimento è intervenuto dopo un anno dalla revoca del precedente concordato preventivo mai omologato, il calcolo dei 12 mesi per le ultime tre mensilità deve partire dal primo ricorso dell'istanza di fallimento o dal ricorso dell'imprenditore ex art. 161 L.F.?
Grazie.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/09/2014 17:57RE: INSINUAZIONE AL PASSIVO DELLE ULTIME TRE MENSILITA' DEL LAVORATORE
Classificazione: STATO PASSIVO / DOMANDARiteniamo che sicuramente vada esclusa la soluzione sub b) perché il creditore ha indicato il privilegio rappresentando che si tratta di credito di lavoro; questa è la fonte del privilegio salvo poi ad individuare la norma precisa che lo concede, ma questo è compito del giudice. Il creditore ha inoltre quantificato il credito nel totale che, quale credito di lavoro gode del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 1 c.c, per tutte le voci che lo compongo, sia esso il TFR, le ultime tre mensilità, l'indennità di preavviso, ecc., per cui non può escludere il credito per indeteminatezza.
La mancata specificazione porta però conseguenze, dannose per il lavoratore, giacchè quando l'Inps le chiederà di sottoscrivere vi modelli necessari per le anticipazioni cui provvede il Fondi di Garanzia, lei potrà rifiutarsi dichiarando che, poiché il creditore non ha specificato la quota per TFr e ultime tre mensilità, lei non è in grado di rilasciare l'attestazione richiesta; né lei è obbligato a sostenere una spesa per una consulenza, che graverebbe sulla massa, per sopperire alle carenze della domanda e nell'esclusivo interesse del creditore, posto che ai fini fallimentari e della partecipazione al riparto, la unitaria quantificazione con un unico privilegio è sufficiente.
Scarteremmo, quindi anche la soluzione sub c), per cui rimane quella sub a), con le conseguenze da lei prospettate. Onde evitare un pregiudizio al dipendente, potrebbe , èriam di decidere, essere opportuna una comunicazione allo stesso invitandolo a precisare le singole voci di credito, ad insinuarsi per gli importi al lordo delle ritenute fiscali, ecc.
L'Inps anticipa le retribuzioni maturate e non corrisposte degli ultimi 90 giorni del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono la data della domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale o la data di deposito in tribunale del relativo ricorso; la sua domanda sul decorso dell'anno è pertanto pertinente. La soluzione discende, a nostro avviso, dalla soluzione ad un problema molto più ampio e che coinvolge una serie di tematiche, e cioè bisogna stabilire se vi è stata continuità o meno tra la prima procedura concordataria e quella fallimentare, benchè la seconda sia intervenuta dopo un anno dalla revoca della prima. per questo bisognerebbe conoscere la situazione a fondo perché importante è capire se il fallimento sia espressione della memdesima situazione di insolvenza già esistente al momento del concordato.
Zucchetti SG Srl
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Ivana Lorella Solidoro
Casarano (LE)18/09/2014 19:15RE: RE: INSINUAZIONE AL PASSIVO DELLE ULTIME TRE MENSILITA' DEL LAVORATORE
Il concordato è stato revocato ai sensi dell'art. 173 L.F. nel dicembre 2013 e a maggio 2014 è intervenuto il fallimento. Da gennaio a maggio 2014 la società che già aveva licenziato i dipendenti nel 2012, non ha svolto alcuna attività e la sua situazione debitoria è rimasta pressocché invariata rispetto alla situazione che analizzai durante il concordato preventivo in qualità di C.G.
Quindi, se ho ben compreso, conto dal ricorso ex art. 161 L.F. e non dall'istanza di fallimento?!-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/09/2014 19:58RE: RE: RE: INSINUAZIONE AL PASSIVO DELLE ULTIME TRE MENSILITA' DEL LAVORATORE
Pensiamo di si sulla base dei dati forniti, ma sarebbe necessaria una indagine più approfondita della situazione in concreto..
Zucchetti SG Srl
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