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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
insinuazione commissario giudiziale e perito nominato dal tribunale
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Massimo Leardini
Riccione (RN)11/12/2013 13:55insinuazione commissario giudiziale e perito nominato dal tribunale
Concordato preventivo non omologato, conseguente dichiarazione di fallimento.
Il commissario giudiziale viene nominato curatore del fallimento.
Domande:
1)Il CG deve insinuarsi al fallimento in pre-deduzione?
2)Il perito incaricato dal Tribunale in sede concordataria deve allo stesso modo insinuarsi in pre-deduzione?
3)Qualora l'attivo fallimentare rinvenuto, non sia sufficiente al pagamento delle spese della Procedura concordataria e di quella fallimentare, il curatore potrebbe decidere di agire ai sensi dell'art 102 c.1 L.F., previa autorizzazione del Tribunale di non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo?.
Saluto
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/12/2013 13:34RE: insinuazione commissario giudiziale e perito nominato dal tribunale
Cominciando dall'ultima domanda, certamente può seguire la procedura di cui all'art. 102 se non vi è, né risulta fondatamente prospettabile che arrivi, attivo per soddisfare i creditori concorsuali; anzi se, come pare di capire nel caso in esame non vi è neanche la posibilità di pagare le prededuzioni, potrebbe procedere alla chiusura del fallimento ex art. 118, n. 4.
Per quello che può valere in questa situazione di totale incapienza, va detto che sia il credito per il compenso del commissario che quello dello stimatore sono predeucibili, con la differenza che in caso di contestazioni (che per il commissario sembrano difficili, visto che lo stesso èè stato nominato curatore) il commissario deve effettuare l'insinuazione, nel mentre lo stimatore, a norma del primo comam dell'art. 111 bis deve far ricorso al reclamo ex art. 26, rientrando nella previsione dell0art. 25, comam primo, n. 4.
Zucchetti Sg Srl
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Ester Ferrara
Orvieto (TR)26/10/2015 12:03RE: RE: insinuazione commissario giudiziale e perito nominato dal tribunale
Vi chiedo un chiarimento in merito all'ammissione al passivo del credito del commissario giudiziale, del perito e del coadiutore contabili nominati nell'ambito di una procedura di concordato preventivo poi sfociata in fallimento per inammissibilità del concordato.
Nel caso che mi riguarda i compensi maturati dai predetti professionisti nella fase concordataria sono stati liquidati dal GD e non sono stati contestati nei termini previsti ex lege. Quindi il provvedimento di liquidazione è divenuto definitivo. Nel provvedimento di liquidazione il GD non ha però indicato la collocazione in prededuzione dei predetti crediti.
Ritenete che in tal caso i professionisti (CG, perito e coadiutore) debbano comunque presentare la domanda di ammissione al passivo per ottenere l'accertamento della collocazione prededucibile ex artt. 2755 e 2770 c.c. del credito; ciò considerato che l'art. 111-bis si riferisce a crediti "non contestati per collocazione ed ammontare"?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/10/2015 20:17RE: RE: RE: insinuazione commissario giudiziale e perito nominato dal tribunale
A nostro avviso i crediti indicati vanno collocati in prededuzione dato che sono sorti in occasione e in funzione della precedente procedura di concordato. Se contestati quanto alla collocazione dal curatore, quelli del perito e del coadiutore vanno, a norma del primo comma dell'art. 111bis, accertati con il procedimento di cui all'art. 26 e quello del commissario attraverso la verifica del passivo; tuttavia sarebbe difficile contestare la collocazione in prededuzione data la causale dei crediti e il momento in cui sono sorti.
Nell'ambito della categoria delle prededuzioni i crediti in questione possono essere qualificati come spesa di giustizia, e quindi privilegiati ai sensi degli artt. 2755 e 2770 c.c., o, quanto meno, come crediti professionali, assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c.
Zucchetti SG srl
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