Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

restituzione somme pagate al fallimento per compensazione opposta successivamente al pagamento del debito

  • Marco Quadrelli

    Quaregna Cerreto (BI)
    04/01/2014 11:38

    restituzione somme pagate al fallimento per compensazione opposta successivamente al pagamento del debito

    Una banca, anteriormente al fallimento, vanta un credito verso la società poi fallita (per anticipazione di credito ceduto) e contestualmente un debito per saldo di c/c attivo per la fallita (comprendente l'incasso del credito precedentemente ceduto alla banca ma accreditato sul conto attivo).
    A seguito della richiesta del curatore la banca accredita sul c/c del fallimento l'intero saldo attivo di c/c.
    In pari data presenta (anomala) domanda di insinuazione al passivo opponendo la compensazione del proprio credito e richiedendo la restituzione di quanto erroneamente pagato in eccesso al fallimento.
    Ritenendo Pacifico il diritto alla compensazione della banca, (credito e debito anteriori al fallimento liquidi ed esigibili) il fallimento deve restituire quanto già incassato ?
    Ritenete corretto che sia il curatore a proporre istanza per ottenere autorizzazione dal GD ad operare sul c/c per tale restituzione (richiamando l'istanza di "insinuazione al passivo" e la dinamica delle operazioni) ? O quale forma è più idonea al caso ?
    Grazie in anticipo per l'attenzione e per i preziosi suggerimenti
    • Alessandro Civati

      Milano
      05/01/2014 17:25

      RE: restituzione somme pagate al fallimento per compensazione opposta successivamente al pagamento del debito

      a mio parere la banca avrebbe dovuto far valere la compensazione a fronte della richiesta della curatela di accredito del saldo attivo del c/c.
      non avendolo fatto e, quindi, non avendo esercitato la facoltà di opporre la compensazione, può certamente chiedere di essere ammessa al passivo del fallimento, ma non credo possa pretendere che la curatela restituisca quanto incamerato (peraltro del tutto legittimamente).
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        07/01/2014 20:28

        RE: RE: restituzione somme pagate al fallimento per compensazione opposta successivamente al pagamento del debito

        Condividiamo la sua opinione, come può rilevare dalla risposta che diamo al rag. Quadrelli.
        Zucchetti Sg Srl
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/01/2014 20:22

      RE: restituzione somme pagate al fallimento per compensazione opposta successivamente al pagamento del debito

      A nostro avviso la banca restituendo la somma che aveva incassato, si è pregiudicato il diritto alla compensazione (ammesso che ne avesse diritto) perché, con detta restituzione, ha dimostrato di voler rinunciare alla compensazione, che oggi non può effettuare perché non ha più il debito nei confronti del fallito, ma eventualmente due crediti, quello originario per anticipazione e quello per la restituzione della somma riversata sul conto del fallimento e ritenuta indebitamente pagata.
      La banca dovrebbe, quindi, prima chiedere la restituzione dell'indebito, dimostrando che aveva diritto (non alla compensazione, ma) a trattenere la somma riscossa dal terzo, ad esempio perché era intervenuta una regolare cessione del credito e non un mandato all'incasso, che si trattava di una cessione traslativa e non in garanzia dell'adempimento dell'obbligazione di restituzione dell'anticipazione, ecc.; ossia dimostrando che la restituzione al fallimento è stata indebitamente effettuata.
      Solo in caso di vittoria dell'azione di indebito, (che peraltro è da stabilire avanti a qule giudice sia azionabile) si ricostruisce, per l'effetto retroattivo che essa produce, la situazione ante fallimento e ante restituzione e, a quel punto, la banca potrebbe far valere la compensazione. Converrebbe, pertanto, resistere alla pretesa azionata, perché il creditore ha un cammino non agevole da percorrere e il suo comportamento è stato abbastanza strano sia nel riversare al fallimento l'attivo del conto corrente, sia nel chiedere oggi una compensazione tra due suoi crediti.
      Zucchetti Sg srl