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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
insinuazione passivo art.2751 bis
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Giovanni Longobardi
Torre Annunziata (NA)11/10/2017 10:12insinuazione passivo art.2751 bis
Salve,
un avvocato ha presentato unitamente alla sua cliente domanda di ammissione allo stato passivo:
- la cliente lavoratrice per lavoro straordinario, permessi non retribuiti, ndennità sostitutiva di preavviso e tfr;
- l'avvocato per spese processuali antistarie da distrarsi sulla fallita.
1. Deve presentare domanda unica, oppure domande distinte per i singoli crediti?
2. Prima ha richiesto il privilegio art.2751 bis c.c. per entrambi i crediti, poi ha specificato di ammettere in via chirografaria il credito della cliente e in via privilegiata il compenso professionale. Dovrei ammetterli entrambi in via privilegiata ex art.2751 bis?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/10/2017 19:12RE: insinuazione passivo art.2751 bis
Sarebbe stata più corretta una duplice insinuazione, una per il credito del lavoratore ed una per quello del legale, tuttavia considerato che non vi è alcuna norma che vieti la presentazione di una domanda congiunta di più creditori (si pensi alle domande presentate dei sindacati per una pluralità di lavoratori) e che i crediti del lavoratore e del legale sono in qualche modo collegati (seppur non originati dal medesimo rapporto) in qaunto presumibilmente le prestazione del legale sono relative al riconoscimento del credito del cliente insinuato, è ammissibile anche la domanda unitaria, fermo restando che nello stato passivo i due creditori dovranno essere tenuti distinti, con due numeri di cronologico, facendo una copia della domanda.
Sulla seconda domanda è difficile una risposta in quanto per un verso non sappiamo quale sia stato l'oggetto della prestazione dell'avvocato e per altro verso si tratta di interpretare la volontà espressa.
Ritualmente lei dovrebbe prendere in considerazione l'ultima delle richieste fatte, ossia in chirografo il credito del dipendnete ein privilegio quello del legale, ma sarebbe bene chiedere chiarimenti perché il lavoratore sicuramente gode dl privilegi di cui all'art. 2751bis n. 1. Per il legale bisogna sapere di quali spese choede il rimborso, di quelle di un precedente giudizio di cognizione? di un giudizio esecutivo, dper l'istanza di fallimento' per la presentazione della domanda di ammissione? dato che ciascuna di queste voci ha un trattamento diverso.
Zucchetti Sg srl
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Giovanni Longobardi
Torre Annunziata (NA)11/10/2017 20:19RE: RE: insinuazione passivo art.2751 bis
L'avvocato richiede il pagamento delle spese processuali per compensi professionali oltre spese forfettarie, iva e cpa come stabilito in sentenza giudizio civile sezione lavoro nel cui giudizio la società fallita è stata condannata al pagamento della cliente lavoratrice, oltre le spese per l'atto di precetto e altre spese sostenute (per le quali non ha fornito prova documentale). In quale grado devo ammettere? Devo ammettere solo quanto stabilito in sentenza e le spese per il precetto? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/10/2017 19:20RE: RE: RE: insinuazione passivo art.2751 bis
La parte ha diritto al rimborso delle spese giudiziarie cui il fallito è stato condannato e, trattandosi di condanna intervenuta in un giudizio di cognizione il credito relativo non è assistito da alcun privilegio, e quindi va collocato in chirografo. Solo le spese del giudizio esecutivo godono del privilegio di cui all'artt. 2755 c.c (se esecuzione mobiliare) e 2770 c.c. (se esecuzione immobiliare), ma il giudizio esecutivo inizia con il pignoramento, per cui anche il precetto è fuori dal processo esecutivo.
Se nella sentenza, oltre alla condanna del fallito al pagamento delle spese di causa, è espressamente statuita la distrazione in favore dell'avvocato degli onorari non riscossi e delle spese che ha dichiarato di aver anticipato, il legale beneficiario può chiedere in proprio il rimborso delle spese di causa, sempre ovviamente, con la collocazione chirografaria che sarebbe toccata alla parte ove non ci fosse stata distrazione. Di conseguenza, la prima cosa da controllare è se nella sentenza di condanna è stata disposta la distrazione in favore del legale, altrimenti egli non è legittimato a chiedere in proprio il rimborso delle spese; in caso positivo, fatto una verifica della corrispondenza a quanto statuito in sentenza, più quelle successive, ammette il credito risultante in chirografo, con la motivazione che trattasi di credito per rimborso spese relative a giudizio di cognizione che non è assistito da alcun privilegio. E tutto ciò indipendentemente dalla collocazione del credito del lavoratore assistito.
Zucchetti Sg srl
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Giovanni Longobardi
Torre Annunziata (NA)14/10/2017 12:03RE: RE: RE: RE: insinuazione passivo art.2751 bis
Ho chiesto maggiori informazioni e mi è stata inviata altra documentazione.
Dunque, sia il credito della cliente (ex dipendente della società fallita) è stato individuato con sentenza di condanna in giudizio di cognizione sia il credito del legale con distrazione indicata anche in sentenza.
Il legale ha notificato alla società l'atto di precetto, senza effetti.
Ha poi effettuato il pignoramento presso terzi (istituti di credito) bloccando l'unico conto corrente della società.
Ora ha richiesto ammissione allo stato passivo richiedendo privilegio art.2751 cc., specificando però nell'atto che il credito della cliente è chirografario mentre il suo credito per spese legali è privilegiato ex art.2751 c.c. In particolare ha richiesto:
Per il cliente: credito riconosciuto in sentenza oltre interessi;
Per spese legali: credito riconosciuto in sentenza, spese atto di precetto, altre spese sostenute ma non documentate.
Alla luce di tale situazione quali crediti devo riconoscere, e in base a quale privilegio (se sussiste)?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/10/2017 20:31RE: RE: RE: RE: RE: insinuazione passivo art.2751 bis
Noi gestori del Forum cerchiamo di dare indicazioni giuridiche sulle questioni che vengono prospettate, ma non diamo consigli specifici su come comportarsi in un determinato caso, proprio perché questo è un Forum in cui si dibattono problematiche giuridiche e non svolgiamo, né intendiamo svolgere, servizio di consulenza legale; la responsabilità delle scelte non può che ricadere sull'utente, anche perché non abbiamo la conoscenza concreta dei fatti e della documentazione.
Questa premessa si rende necessaria per la decisione sul credito del dipendente, del quale il legale ha prima chiesto l'ammissione in privilegio e poi in chirografo. Come già abbiamo detto nella precedente risposta, si tratta di interpretare la volontà del richiedente e cioè: ha inteso il richiedente rinunciare al privilegio chiedendo successivamente l'ammissione in chirografo, o si tratta di un errore? poiché il privilegio è dato in ragione della causa del credito, l'aver prospettato che si tratta di credito di lavoro consente a lei e poi al giudice decidente di superare la specifica domanda e riconoscere egualmente il privilegio? E' evidente come a queste domande si può rispondere solo conoscendo l'intera documentazione.
In linea di massima, visto che lei vuol sapere la nostra opinione, a noi, con i limiti della parzialità delle notizie a disposizione, sembra più corretto ammettere il credito del dipendente in chirografo, come richiesto, in quanto il giudice non può concedere più di quanto richiesto, escludendo l'errore visto che la domanda è stata presentata tramite un legale, che dovrebbe avere adeguata conoscenza del diritto di cui tratta. Ovviamente non è da escludere che il giudice delegato che dovrà decidere sia di diversa opinione.
Il credito del legale antistatario- ribadito che questi ha gli stessi diritti che avrebbe la parte ove la sentenza non avesse disposto la distrazione in suo favore- come abbiamo già detto nella precedente risposta attiene al giudizio di cognizione finalizzato all'accertamento del credito e alla condanna del convenuto, per cui non gode di alcun privilegio. Il credito per spese di giustizia gode solo dei privilegi di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., che lo limitano alle spese dei giudizi esecutivi mobiliari e immobiliari effettuate nell'interesse dei creditori, e poiché i giudizi esecutivi iniziano con il pignoramento, tutte le spese antecedenti il pignoramento (comprese quindi quelle del precetto) vanno collocate in chirografo; quelle dal pignoramento in poi possono godere del privilegio citato se hanno portato una utilità alla massa dei creditori, per cui, per queste spese (lei accenna anche ad un pignoramento presso terzi) bisogna vedere l'esito del procedimento esecutivo. In ogni caso, se godono del privilegio, lo stesso non si estende alle spese precedenti e non ha nulla a che fare con il privilegio richiesto ex art. 2751 bis n. 1 c.c., che riguarda i crediti del lavoratore dipendente.
Sotto questo profilo può meglio cogliere la differenza tra questa questione e quella di cui in precedenza. nel caso del credito del lavoratore. Questi avrebbe diritto al privilegio ex art. 2751, n. 1, bis ma il giudice non può entrare nel merito perché l'avvocato della parte ha chiesti l'ammissione in chirografo e il giudice non può andare ultra petitum; nel secondo caso l'avvocato ha chiesto il riconoscimento di un privilegio, per cui il giudice deve valutare se gli compete e, in caso positivo, se, in base alla natura dl credito, gli compete proprio quello chiesto o un atro.
Zucchetti Sg srl
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