Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Preliminare di permuta di immobile

  • Vilma Maurizio

    CAVALLINO - TREPORTI (VE)
    07/05/2018 11:12

    Preliminare di permuta di immobile

    Si chiede cortesemente un Vostro parere in merito ad un preliminare di permuta - ante data fallimento - di un immobile uso ristorante di proprietà del fallito (allora in bonis) contro un immobile uso appartamento di un terzo oltre a conguaglio di somma già corrisposta regolarmente da quest'ultimo. Il contratto risulta regolarmente registrato e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II.. Il terzo, in buona sostanza, chiede l'ammissione del credito al passivo in privilegio - ex artt. 2775 bis e 2780 n. 5 bis c.c., in ipotesi di inadempimento contrattuale, per il conguaglio in denaro già versato al fallito e documentalmente provato. Alla proposta di "inammissibilità dell'istanza" da parte del curatore, giacché il contratto è sospeso ex art. 72 L.F. in attesa delle determinazioni della curatela, il terzo presenta memoria prima dell'udienza di verifica sollevando la contraddittorietà dell'operato del curatore in quanto contraria al combinato disposto degli artt. 55 e 96 L.F. e delle pronunce della Corte di Cassazione. Ed ancora, sostiene il terzo, il credito dovrà - semmai - essere "ammesso con riserva" ovvero "condizionato alle determinazioni del curatore". Ciò sulla base di una estensione del c.d. "credito condizionato" anche in ipotesi di una non perfetta riconducibilità alla categoria della "condizione" in senso tecnico (Cass. Civ. 12.07.90 n. 7222).
    Essendo domani 08/05/2018 la verifica vi chiederei, se possibile, una risposta in giornata.
    Grazie, cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/05/2018 10:25

      RE: Preliminare di permuta di immobile

      Ci dispiace non averle risposto ieri, ma abbiamo visto solo ora la sua domanda. Cerchiamo di rispondere velocemente dicendo che condividiamo la tesi del curatore e che l'ammissione con riserva è limitata ai casi previsti dalla legge e, per quanto lata potrebbe essere la nozione di condizione, essa non potrebbe mai identificarsi nel comportamento di una delle parti che sceglie se subentrare o non nel contratto, essendo questa una condizione meramente potestativa vietata dalla legge (art. 1355 c.c.). L'unica via che aveva il terzo era quella di mettere in mora il curatore facendogli assegnare, a norma del secondo comma dell'art. 72 l.f., dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.
      Zucchetti SG srl