Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Carattere di "novità" della domanda di insinuazione tardiva

  • Ettore Trippitelli

    Rimini
    23/01/2017 12:13

    Carattere di "novità" della domanda di insinuazione tardiva

    L'I.N.P.S. presenta in via tempestiva domanda di ammissione per l'omesso versamento dei contributi (risultanti dalle denunce periodiche mensili) da parte della società fallita, appunto per determinati e specifici mesi.
    Ora presenta domanda tardiva, con riferimento anche agli stessi mesi indicati nella domanda tempestiva, a seguito di attività di rettifica.
    L'I.N.P.S. in sede di osservazione al progetto (ho ritenuto di proporre al G.D. l'esclusione del credito) ritiene che l'ulteriore credito per gli stessi mesi scaturisce dalla differenza tra quanto dichiarato dall'impresa e quanto effettivamente dovuto a seguito dell'attività di accertamento.
    Il sottoscritto non condivide.
    La domanda di insinuazione tardiva deve avere il carattere di "novità" ossia avere ad oggetto un credito o il riconoscimento di un diritto che non siano già stati richiesti in sede di verifica tempestiva del passivo. La domanda tardiva, deve, perciò, avere differente petitum e causa petendi rispetto alla precedente domanda.
    Infatti, costituisce orientamento assolutamente dominante quello secondo cui "l'ammissione ordinaria e quella tardiva al passivo fallimentare sono altrettante fasi di uno stesso accertamento giurisdizionale, sicché, rispetto alla decisione concernente una insinuazione tardiva di credito, le pregresse decisioni, riguardanti la insinuazione ordinaria, hanno valore di giudicato interno; ne consegue che un credito, per potere essere insinuato tardivamente, deve essere diverso, in base ai criteri del "petitum" e della "causa petendi", da quello fatto valere nella insinuazione ordinaria" (ex multiis, Cass. 10/11/2006, n. 24049).
    Nel caso specifico gli importi derivanti dalle rettifiche operate non possono essere ammessi poiché i crediti di natura contributiva sono già stati oggetto di domanda di ammissione tempestiva. Pertanto, in relazione a detti mesi la domanda contiene il medesimo petitum e la medesima causa petendi della domanda di ammissione tempestiva.
    Lo ritenete corretto quanto da me sostenuto?
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/01/2017 20:41

      RE: Carattere di "novità" della domanda di insinuazione tardiva

      Il suo ragionamento ci sembra ineccepibile, avallato anche dalla giustificazione data dall'Inps quando precisa che il maggior importo richiesto non si riferisce a periodi contributivi diversi rispetto a quelli già insinuati, ma ad un ricalcolo dei contributi; con ciò ammettendo che si tratta esattamente della dello stesso credito già azionato ma rideterminato nell'entità.
      Zucchetti SG srl