Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

insinuazione per assegni familiari 2751 bis n. 1 cc

  • Luigi Bittolo Bon

    Trieste
    27/02/2024 12:05

    insinuazione per assegni familiari 2751 bis n. 1 cc

    Buongiorno,
    un dipendente chiede l'ammissione al passivo per assegni familiari non percepiti dal datore di lavoro, ora in liquidazione giudiziale, nel periodo 2018-2019.
    Preciso che:
    - i cedolini paga non riportano alcun importo relativo agli anf e nemmeno la CU, quindi presumo la domanda al datore di lavoro sia stata effettuata successivamente rispetto al momento delle retribuzioni;
    - è stata allegata una lettera della società del 2021 che comunica di non poter procedere alla corresponsione dell'anf 2018-2019 per carenza di liquidità e che la stessa si impegna a non procedere ad un successivo conguaglio per il periodo spettante;
    - la società è in liquidazione giudiziale da febbraio 2023;
    - nell'ottobre 2023 è stata presentata all'inps domanda anf pagamenti diretti per aziende presumibilmente da un patronato per il dipendente: non conosciamo la risposta dell'inps;
    - viene chiesta ora l'ammissione al passivo degli assegni familiari con privilegio ex art 2751 bis n. 1 e 2776 per crediti da lavoro subordinato.
    Chiedo un parere in merito all'ammissione e al privilegio richiesto.
    1) Premesso che gli assegni familiari dovrebbero essere anticipati dal datore di lavoro per poi essere recuperati dalla società in compensazione con debiti inps, mi verrebbe da dire che non si tratta di un debito della società posto che comunque il dipendente ha già presentato la domanda diretta all'inps nell'ottobre 2023 (di cui peraltro non conosciamo la risposta). Tenuto conto della lettera della società del 2021 sembrerebbe che la società non abbia compensato alcun importo con l'inps, quindi come non ha anticipato al dipendente non ha nemmeno recuperato le somme dall'inps. Di conseguenza sarei per escludere la richiesta di ammissione.
    2) In ogni caso, a mio avviso non si tratta di crediti aventi natura retributiva ma previdenziale, per cui non andrebbero comunque ammessi non in privilegio ex art 2751 bis n. 1. Ho letto pareri contrastanti nel privilegio da assegnare, qualcuno esclude il privilegio in assoluto e qualcuno assegna grado 8 del 2778 cc.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/02/2024 12:17

      RE: insinuazione per assegni familiari 2751 bis n. 1 cc

      Come lei giustamente ricorda nel formulare il quesito sub 1, l'assegno al nucleo familiare lavoratori dipendenti è un sostegno economico concesso dall'INPS ai nuclei familiari che rientrano in determinate soglie reddituali e abbiano altre caratteristiche. Pur derivando da un rapporto diretto lavoratore -INPS normalmente è il datore di lavoro a pagare l'assegno ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione, ma lo fa per conto dell'INPS, ossia quale suo mandatario ex lege o adiectus solutionis causa per poi essere rimborsato dall'Ente. Il meccanismo del rimborso è quello del conguaglio tra i contributi dovuti e quanto anticipato al lavoratore, di modo che il datore di lavoro fa da tramite tra l'INPS che deve effettuare il pagamento e il lavoratore dipendente che lo riceve al momento dello stipendio, anticipando gli assegni per il nucleo familiare che poi recupera compensando tale credito con il debito contributivo verso l'INPS.
      Essendo questo il meccanismo è corretta la sua deduzione circa la non ammissibilità al passivo del credito azionato dal dipendente nel fallimento del datore di lavoro, posto che questi non ha versato gli assegni ma non ha neanche effettuato la compensazione (peraltro se anche l'avesse effettuata sarebbe l'INPS a doversi lamentare, dal momento che l'Ente rimane debitore verso il lavoratore che non ha ricevuto l'assegno) e il dipendente si è già rivolto all'NPS, che il reale debitore, per ottenere il pagamento.
      Zucchetti SG srl