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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Privielgio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.
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Luciano Egalini
PIACENZA28/05/2013 17:08Privielgio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.
Un creditore, il quale si occupa di spedizioni internazionali di merci, chiede che il suo credito venga ammesso al passivo della procedura con il privilegio di cui all'oggetto in quanto "spedizioniere doganale".
L'attività dello spedizioniere doganale è qualificabile come professionale, mentre il credito dello spedizioniere "puro" concorre nel fallimento solo con il privilegio speciale ex art. 2761 c.c.
In realtà la società in questione si è occupata sia delle operazioni relative al trasporto di merci che della gestione di pratiche doganali. Inoltre dalla descrizione delle prestazione effettuate riportate sulle fatture emesse non è ben chiaro a cosa queste si riferiscano.
Spetta in ogni caso il privilegio richiesto nonostante le rilevanti dimensioni della società creditrice (un capitale sociale di euro 5.000.000 e diverse filiali in tutta Italia)e nonostante il fatto che la stessa si sia occupata non solo dell'espletamento di operazioni doganali ma anche delle operazioni attinenti il trasporto della merce?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/05/2013 20:05RE: Privielgio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.
Anche noi riteniamo che lo spedizioniere goda del privilegio di cui all'art. 2761 c.c., e precisamente di quello di cui al secondo comma, rientrando nella figura del mandatario, a meno che egli non abbia assunto direttamente anche l'esecuzione del trasporto8ai sensi dell'art. 1741 c.c.) nel qual caso potrebbe essere qualificato come vettore di cui parla il primo comma dell'art. 2761 c.c.. in entrambi i casi la norma non fa alcun riferimento alle dimensioni del beneficiario.
Il richiamo dell'art. 2751 bis n. 2 c.c. si spiega con il fatto che tale norma è stata dalla Corte Costituzionale, con la sentenza 29.1.1998 n. 1, dichiarata non conforme a costituzione nella parte in cui limita il privilegio ai soli prestatori d'opera intellettuale, sicchè, da allora, il privilegio in esame si estende a tutte le attività riconducibili al tipo contrattuale delineato dall'art. 2222 c.c. e, quindi, anche ai prestatori d'opera di carattere non intellettuale svolta in modo autonomo. Alla luce, quindi, di questo intervento, il riferimento normativo per l'individuazione delle attività protette non è più limitato agli artt. 2229 e 2230 c.c., ma è costituito dall'art. 2222 c.c., che regola il contratto d'opera, che rappresenta una fattispecie residuale di lavoro autonomo in quanto numerose altre fattispecie di lavoro autonomo costituiscono contratti tipici con propria peculiare disciplina (appalto, trasporto, deposito, ecc.); di conseguenza i crediti di chi si è obbligato a compiere un'opera o un servizio, che richieda o non attività intellettuale, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente godono del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., sempre che il rapporto da cui nasce il credito non sia inquadrabile in altra fattispecie tipica di lavoro autonomo.
E' questo il caso del vettore o del mandatario, che sono fattispecie legali specifiche, regolate non solo dal punto di vista sostanziale, ma anche quali beneficiari di privilegi; se non si tenesse conto di tanto, bisognerebbe dire che la riforma della norma dell'art. 2751 bis n. 2 c.c., ha abrogato questi come altri privilegi che non avrebbero più ragione di esistere, data la priorità di quello per prestazione d'opera.
In ogni caso, il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c. è finalizzato alla tutela del lavoro personale, come tutti quelli di cui alla stessa norma, per cui il credito deve essere riconducibile alla persona del prestatore. Se prestata da in forma di impresa, bisogna tener conto, caso per caso, della consistenza dell'organizzazione, all'ampiezza dei mezzi tecnici usati ed all'uso delle energie lavorative di altri soggetti, all'assunzione del rischio del lavoro con obbligazione di un risultato, ecc; con la conseguenza che il privilegio dovrà essere negato tutte le volte in cui l'impiego di intelligenza o del lavoro personale- pur sussistente- costituisca un fattore non prevalente rispetto all'organizzazione imprenditoriale.
Nel suo caso, quindi, anche se in astratto fosse applicabile la norma richiamata dal creditore, in concreto il privilegio potrebbe essere escluso per le dimensioni dell'impresa, sicchè è già un buon successo per il creditore ottenere il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2761 c.c., che può essere concesso d'ufficio, trattandosi di una diversa qualificazione giuridica del rapporto rappresentato.
Zucchetti SG Srl
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Alessandro Bartoli
Citta' di Castello (PG)22/11/2013 16:37RE: RE: Privielgio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.
Mi inserisco per fare questa ulteriore considerazione.
Lo spedizioniere potrebbe risultare creditore per avere anticipato, per conto del cliente, l' iva nel momento della importazione dei beni dall' estero.
Tale importo, a giudizio del sottoscritto, dovrebbe essere assistito dal privilegio di cui all' art. 2758 c.c. e comunque trattandosi di privilegio speciale dovrebbe trovare capienza nel limite del realizzo dei beni ai quali l' anticipo per Iva si riferisce e sempre che i suddetti beni, oggetto di importazione, siano identificati dal curatore previa indicazione dello spedizioniere.
E' giusto ?
Grazie. Alessandro Bartoli-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/11/2013 20:31RE: RE: RE: Privielgio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.
Nella domanda del dott. Egalini si parlava di credito dello spedizioniere e non vi era alcun riferimento ai diritti doganali né all'Iva eventualmente anticipati dallo stesso spedizioniere. Comunque qualora il credito si riferisca a detti tributi, non pensiamo che possa trovare applicazione l'art. 2758, comma secondo, c.c., riguardante l''Iva di rivalsa, perché lo spedizioniere doganale non è soggetto passivo dell'imposta doganale, nè dell'IVA di importazione, essendo soggetti passivi dell'obbligazione tributaria coloro per conto dei quali la merce è stata importata od esportata (l'importatore o l'esportatore); egli, infatti, agisce in rappresentanza di colui che gli conferisce l'incarico e non può essere chiamato a rispondere del mancato pagamento dell'imposta dovuta per le importazioni di merci da lui effettuate in nome e per conto della ditta importatrice, nè in via sussidiaria, ai sensi dell'art. 41 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (abrogato dall'art. 28 l. 8 maggio 1998 n. 146,), nè in via diretta, ai sensi dell'art. 56 del medesimo d.P.R. n. 43 del 1973 (nel testo anteriore alla sostituzione operata con il citato art. 28 della legge n. 146 del 1998), dovendo tali norme essere comunque disapplicate perché incompatibili con l'art. 2.1 del regolamento Cee n. 1031 del 1988 - entrato in vigore l'1 gennaio 1989 e riprodotto nell'art. 201.3 del regolamento Cee n. 2913 del 1992 (istitutivo del cosiddetto codice doganale comunitario). Questo, infatti, esclude che possa essere chiamato a rispondere dell'adempimento dell'obbligazione doganale chi, come lo spedizioniere, abbia agito in nome e per conto del proprietario della merce transitata in dogana; inoltre, l'art. 8, comma 3, l. 25 luglio 2000 n. 213 - norma di interpretazione autentica dell'art. 2 d.l. 29 dicembre 1983 n. 746, convertito nella legge n. 17 del 1994, e quindi avente efficacia retroattiva, - esclude espressamente lo spedizioniere doganale dalla responsabilità per il pagamento dell'Iva, a fronte di dichiarazione d'intento da lui presentata in dogana, tenendone responsabili soltanto coloro (cessionari, committenti, importatori) che tale dichiarazione abbiano sottoscritto.
Posto che lo spedizioniere doganale non è direttamente tenuto, nè con altri nè per altri, al pagamento dell'imposta doganale, ne discende che egli, se assolve al debito di imposta, può insinuarsi al passivo del fallimento del rappresentato per ottenere il rimborso, facendo valere eventualmente il privilegio di cui all'art. 2761 c.c., considerando le spese afferenti al tributo doganale quali spese sopportate per l'espletamento del mandato con rappresentanza ricevuto o, al più (ma questa tesi in parte contraddice la premessa), può surrogarsi nella posizione dell'amministrazione doganale a norma dell'art. 1203 n. 3 c.c. e subentrare, così nei privilegi a questa spettanti, ma non certo potrà far valere una Iva di rivalsa, se non per la parte di Iva riguardante il compenso per la prestazione effettuata.
Zucchetti SG Srl
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Alessandro Bartoli
Citta' di Castello (PG)23/11/2013 07:03RE: RE: RE: RE: Privielgio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.
Grazie.
Siete un esempio dell' Italia che funziona.
Saluti.
Alessando Bartoli-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/11/2013 23:17RE: RE: RE: RE: RE: Privielgio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.
Grazie a lei per le sue gentili parole. Fa sempre piacere sapere il lavoro che si svolge viene apprezzato e questo ci stimola a perfezionare sempre più i nostri servizi.
Zucchetti SG Srl
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Cristina Gaffurro
Bologna08/02/2019 18:53RE: RE: RE: RE: RE: RE: Privielgio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.
Cortesemente quale è la differenza tra privilegio a trasportatore e privilegio a vettore? in entrambe la situazione posso riconoscerlo solamente se hanno ancora la merce trattenuta presso di sè ?
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/02/2019 12:53RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Privielgio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.
Trasportatore e vettore individuano lo stesso soggetto: colui che esegue il trasporto, tanto che l'art. 1678 c.c., nel dare la definizione del contratto di trasporto, così si esprime: "Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasportare persone o cose da un luogo ad un altro", da cui si vede che il vettore è colui che trasporta, ossia il trasportatore. Una differenza invece va fatta tra queste figure e lo spedizioniere che, non esegue il trasporto, ma si obbliga a concludere un contratto di trasporto in nome proprio e per conto di colui che gli ha conferito l'incarico, secondo lo schema del mandato senza rappresentanza; ovviamente anche lo spedizioniere può acquistare la qualità di vettore qualora si provi che il soggetto agente in guisa di spedizioniere abbia altresì assunto l'obbligo dell'esecuzione del trasporto con mezzi propri o altrui, e non soltanto quello di stipulare un contratto di trasporto in nome proprio e per conto del committente.
Il privilegio che assiste i crediti del vettore/trasportatore è quello di cui al primo comma dell'art. 2761 c.c. ed è collocato al tredicesimo posto nell'ordine di priorità stabilito dall'art. 2778 c.c..
Tale privilegio assiste i crediti dipendenti dal contratto di trasporto e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore, ma non tutti i crediti del vettore derivanti da qualsiasi trasporto giacchè tutela solo quelli derivanti dal trasporto di cose per via terrestre o per via d'acqua interna, assunto per contratto, indipendentemente dal fatto che il vettore sia un imprenditore o un trasportatore occasionale; non sono, invece, assistiti da questo privilegio i crediti derivanti dal trasporto di persone, dal contratto di spedizione, a meno che lo spedizioniere non assuma egli stesso anche l'esecuzione del trasporto, e dal trasporto marittimo o aeronautico (che è regolato, dagli artt. 548 e 1022-1026 cod. nav.).
Il privilegio, così come il diritto di ritenzione cui il privilegio è connesso, grava sulle cose trasportate in relazione alle quali è sorto il credito ed è configurato dall'art. 2761 c.c. come possessuale; ossia è condizionato dalla conservazione della detenzione delle cose da parte del vettore o da parte di un terzo che le detenga per suo conto (come avviene nel deposito presso i magazzini generali) e viene, perciò, meno in caso di riconsegna delle merci trasportate al destinatario o ad un terzo per conto di costui o al mittente, o comunque in caso di perdita della loro detenzione.
Zucchetti SG srl
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