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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
imposte energia elettrica, gas, rifiuti
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Costanzo Tita Sanvitale Simonetta
Brescia13/02/2012 10:35imposte energia elettrica, gas, rifiuti
Buongiorno,
una ex municipalizzata ha presentato istanza di ammissione al passivo chiedendo i seguenti privilegi (tutti gli importi risultano singolarmente indicati nelle fatture di vendita), in merito ai quali chiedo cortesemente un Vs. parere.
1) Imposta erariale sul consumo di energia elettrica e di gas - la società richiama il d.lgs. 504/95 e chiede il priv. ex artt. 2752 e 2778 n. 7; secondo me però in grado corretto è quello di privilegio post-posto al 2778 n. 20.
2) Sovrapprezzo termico - la società richiama il provv. CIP 37/74 e chiede il priv. ex artt. 2752 e 2778 n. 7; non sono riuscito a trovare copia di questo provvedimento per capire la natura del sovrapprezzo.
2) Addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica; la società richiama la l. 20/89 e chiede il priv. ex art. 2778 n. 20.
3) Addizionale provinciale sulla tariffa rifiuti; la società richiama l'art 19 d.lgs. 504/92 e chiede il priv. ex artt. 2752 e 2778 n. 20.
4) Corrispettivo (canone) di fognatura/ depurazione - la richiama l'art 25 c. 4 DL 55/83 e chiede il priv. ex art. 2752 c. 3.
Grazie
Costanzo Tita-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como09/03/2012 21:31RE: imposte energia elettrica, gas, rifiuti
Rispondiamo facendo riferimento alla medesima numerazione del quesito.
1) Per quanto riguarda l'imposta erariale, il punto di partenza è l'art. 16 del D. L.vo 504/95, che recita:
"Il credito dell'amministrazione finanziaria per i tributi previsti dal presente testo unico ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle materie prime, sui prodotti, sui serbatoi, sul macchinario e sul materiale mobile esistenti negli opifici di produzione o negli altri depositi fiscali, anche se di proprieta' di terzi.
Per i crediti derivanti da violazioni, le materie prime, i prodotti, i serbatoi, il macchinario ed il materiale mobile, di cui al precedente comma, garantiscono l'amministrazione finanziaria, a preferenza di ogni altro creditore, anche del
pagamento delle multe, delle pene pecuniarie e delle spese dovute dai colpevoli o responsabili civili a termini dilegge.
I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall'art. 2752 del codice civile, cui tuttavia e' posposto, limitatamente ad un importo corrispondente all'ammontare dell'accisa, qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione."
Ci pare quindi palese l'incongruenza fra l'art. 1 di tale D. L.vo, il quale stabilisce che "Il presente testo unico disciplina l'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi", e l'art. 16 qui sopra riportato, che richiama l'art. 2752 c.c., relativo ai crediti per tributi diretti, IVA e imposte locali.
Ciò premesso, stante il tenore letterale dell'ultimo comma del citato art. 16/504, riteniamo che sia infondata la richiesta dell'ente (l'art. 2778 n. 7 richiama gli artt. 2758 e 2759, e non il 2752) e corretta l'ipotesi formulata nel quesito (art. 2778 n. 20), con al precisazione che in base all'inciso "cui tuttavia è posposto" esso si dovrebbe collocare non al n. 20 ma dopo i nn. 18, 19 e 20, che graduano i privilegi di cui all'art. 2752 c.c.
Non ci pare corretto il riferimento all'art. 2778 n. 7, nè spetta il privilegio di cui al primo comma del citato art. 16/504, non essendo credito diretto dell'amministrazione finanziaria ma credito di rivalsa del soggetto che ha assolto il tributo.
2) Nemmeno noi siamo riusciti a trovare il testo della delibera cui si riferisce l'istante, ma essa è più volte citata in numerosi documenti dai quali si evince con certezza che non si tratta di un tributo. Fra di essi:
- la sentenza della Corte di Giustizia UE, V sezione, del 24/2/1994, relativa ad un procedimento per aiuti di Stato, recita testualmente: "... sovrapprezzo termico, consistente in un supplemento sul prezzo dell'elettricità istituito per incoraggiare il risparmio energetico, il cui importo veniva periodicamente aggiornato dal Comitato Interministeriale Prezzi"
- la Risoluzione 11/2/2002 n. 40, relativa all'IVA (che grava anche sul sovrapprezzo in questione), che recita (in modo, riteniamo, risolutivo): "Sulla natura del 'sovrapprezzo termico' e delle 'quote di prezzo' si sono pronunciati rispettivamente il Tribunale di Roma, II sezione civile, con sentenza del 1 giugno 1956 e la Corte costituzionale, con sentenza del 20 maggio 1998, n. 174. In entrambi i casi fu ribadito che le prestazioni pecuniarie richieste agli utenti non assumevano la natura di oneri tributari, bensi' erano di carattere esclusivamente tariffario, qualificabili come prezzo pubblico imposto in base alla legge. A tal proposito la risoluzione n. 362364 del 23 febbraio 1977 ne affermo' la natura di corrispettivi del servizio erogato, e come tali da assoggettare regolarmente ad Iva."
Essendo non un tributo ma semplice componente tariffaria, in assenza di una specifica norma che le attribuisca privilegio, dovrà essere ammessa in chirografo.
2 e 3) Trattandosi di tributi locali, appare corretta la richiesta di privilegio ex art. 2778 n. 20 (come già scritto sopra, la fonte non è l'art. 19 ma l'art 16 del D. L.vo 504/95), con la precisazione fatta nell'ultimo periodo del precedente punto "1": non al n. 20 ma immediatamente dopo tale numero.
4) L'art. 25, IV comma, del D.L. 55/83 modifica l'art. 17 della Legge 10/3/1976 n. 19, i cui articoli da 16 a 18 istituiscono il "canone per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque".
Ai sensi dell'art. 62, V comma, D. L.vo 11/5/1999, n. 152, tali articoli sono stati abrogati dal momento di entrata in vigore della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli artt. 13 e ss. della Legge 5/1/1994, n. 36.
La Legge 5/1/1994 n. 36 è stata infine soppressa dall'art. 175 del D. L.vo 3/4/2006 n. 152 ("Codice dell'ambiente"), che agli artt. 154 e 155 definisce la Tariffa del servizio idrico integrato e la Tariffa del servizio di fognatura e depurazione.
Così rettiificato il riferimento legislativo, il primo dubbio da dirimere è se ricorra nella fattispecie il presupposto posto alla base dell'art. 2752 c.c., e cioè che i canoni / la tariffa da corrispondere a detta società abbiano natura tributaria.
Riteniamo si possa dare una risposta positiva; essi, infatti, non costituiscono il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma rappresentano una forma di finanziamento di servizio pubblico attraverso la imposizione dei relativi costi sull'area sociale che, da tali costi, ricava, nel suo insieme, un beneficio.
Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza 19/1/1974 n. 159, che pur senza affrontare ex professo la questione, ha condiviso l'affermazione della Corte di appello, che il contributo dovuto al comune per acqua potabile si inquadrava tra quelli dovuti ai comuni e dichiararono che anch'esso doveva considerarsi assistito dal privilegio generale sui mobili ai sensi dell'art. 2752 c.c., comma 3 c.c..
Definito tale canone/tariffa come tributo, possiamo affrontare la questione della spettanza del privilegio, sulla quale l'elaborazione giurisprudenziale era giunta a dare in modo abbastanza chiaro e costante a dare risposta positiva
Fra le altre ricordiamo Cass. SS.UU. 19/1/1974 n. 159, Cass. 17396/05, Cass. 5297/2009 e soprattutto Cass. SS.UU. 17/05/2010 n. 11930, che ha accolto la tesi secondo cui il rinvio dell'espressione tributi "previsti dalla legge per la finanza locale" ha natura formale di rinvio a tutti i tributi locali, anche se istituiti successivamente; detta tesi si "fonda soprattutto sulla ricostruzione sistematica della disciplina dei tributi locali e sulla sua evoluzione storica; muove dalla constatazione che ormai non è più a parlarsi del testo unico del 1931 integralmente sostituito dalla nuova disciplina, cui deve ora essere riferito il rinvio contenuto nell'art. 2752 c.c.; e risponde principalmente ad un tentativo di razionalizzazione, inteso soprattutto a evitare che il principale tributo locale, che è proprio l'I.C.I., rimanga sprovvisto della garanzia di un privilegio riconosciuto a molti altri tributi minori", interpretazione estensiva che riteniamo consenta di superare anche un altro ostacolo, quello cioè che nel caso non è il Comune direttamente che provvede al servizio, ma una società per azioni.
Tale elaborazione giurisprudenziale è stata ora in qualche modo "ufficializzata" dall'art. 13, comma 13, del D.L. 6/12/2011 n. 201 (c.d. "Salva Italia"), il quale stabilisce che "Ai fini del quarto comma dell'art. 2752 del codice civile il riferimento alla 'legge per la finanza locale' si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali".
Ai canoni / alla tariffa in questione spetta quindi il medesimo privilegio di cui al precedente punto 2 e 3.
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Elena Minafra
Como25/07/2012 16:27RE: RE: imposte energia elettrica, gas, rifiuti
Mi inserisco nella precedente discussione per chiedere se a tale proposito è possibile accertare la graduazione del credito di rivalsa per accise di cui all' art. 16 c.3 T.U. Accise nella tabella privilegi di FALLCO.
A questo credito infatti la normativa citata nella precedente risposta attribuisce il privilegio ex art. 2752 c.c. "cui tuttavia è posposto".
Ma il privilegio ex art. 2752 c.c. è collocato nel 18°, 19°, 20° grado, in funzione ai commi del medesimo articolo.
Non sarebbe corretto quindi che il privilegio per rivalsa accise nella tabella FALLCO avesse posizione immediatamente successiva al privilegio ex 2752 c.c., c. 4 (attualmente c.3, dopo l'abrogazione del c.2), graduato 20°, con un progressivo n. 46 ai fini del riparto?
Grazie anticipatamente per cortese riscontro.
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