Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Surroga ed azione di regresso nel caso di pagamento parziale - casi particolari

  • Massimo Marchetta

    ROMA
    10/10/2012 14:14

    Surroga ed azione di regresso nel caso di pagamento parziale - casi particolari

    Buongiorno.
    Apro questa discussione al termine di alcune ricerche, giurisprudenziali e dottrinali, in merito alla possibilità di pagare in sede di riparto il coobbligato del fallito che, avendo pagato il creditore principale, si surroga nella posizione creditoria di quest'ultimo.
    Appare opportuno premettere che, quanto andrò a trattare nel seguito, farà riferimento ai fallimenti "nuovo rito", pertanto dichiarati successivamente al 01/01/2008.
    La riforma della L.F. ha previsto (art. 115, 2° comma, L.F.) che in caso di surrogazione del creditore, non è più necessario che il "nuovo" creditore depositi istanza di insinuazione al passivo, essendo sufficiente la tempestivamente comunicazione al curatore, che provvederà alla rettifica formale dello stato passivo (tanto è vero nell'ipotesi in cui il creditore principale risulti già insinuato allo stato passivo e che il pagamento a suo favore sia stato effettuato in data successiva alla dichiarazione di fallimento).
    Tuttavia, una recente sentenza della Cassazione Civile (cfr. Cass. civile – I Sez. - 01/03/2012 - n° 3216) ha escluso l'ammissibilità di una surrogazione PARZIALE del fideiussore al creditore principale, con corrispondente riduzione del credito di quest'ultimo originariamente ammesso al passivo.
    La decisione è fondata sulla lettura dell'art. 61, 2° co., L.F. che recita "Il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito". Dalle ricerche svolte risulta che dottrina e giurisprudenza pacificamente estendano la necessità di pagamento integrale anche alla surroga ed ai coobligati del fallito, non necessariamente falliti a loro volta.
    La ratio della norma, per quanto riportato nella sentenza della cassazione sopra citata (dello stesso tenore le sentenze Cass. civ. Sez. I Sent., 17 gennaio 2008, n. 903 e Cass. civ. Sez. I Sent., 11 settembre 2007, n. 19097), "… risponde all'esigenza di assicurare la stabilità della situazione esistente al momento della dichiarazione di fallimento, mantenendola ferma fino a che il credito principale non scompaia per intero dal passivo, onde evitare che si creino, per effetto dei pagamenti da parte dei coobbligati e dell'esercizio dell'azione di regresso contro i falliti, duplicazioni di concorso dello stesso credito nel passivo, con conseguenti duplicazioni di accantonamenti in sede fallimentare a favore di una stessa pretesa creditoria, tali da comportare una diminuzione della massa ripartibile fra gli altri creditori (cfr. Cass. Sez. 1^, 10 gennaio 1966, n. 188; 4 aprile 1962, n. 703)".

    A questo punto, la domanda è la seguente: se è corretta l'interpretazione della sentenza, come comportarsi con l'INPS che, a seguito della corresponsione di parte del credito (supponiamo solo TFR ed ultime tre mensilità) al lavoratore che ha escusso il Fondo di Garanzia, si surroga parzialmente nel credito del lavoratore comunicando l'avvenuto pagamento al Curatore?

    Il secondo caso particolare che vorrei sottoporre alla vostra attenzione è la possibilità che il coobbligato del debitore fallito si sia impegnato, nei confronti del creditore principale, solo per una parte del credito. Intervenuto il fallimento del debitore, il creditore principale viene ammesso al passivo per l'intero suo credito ed il coobbligato provvede al pagamento di quanto dovuto, nei limiti dell'importo per il quale si è impegnato. Anche in questo caso, sebbene il coobbligato abbia pagato interamente il proprio debito, il credito del creditore principale non scompare per intero dal passivo (riprendendo le parole della sentenza citata) e quindi il coobbligato non dovrebbe essere autorizzato a surrogarsi parzialmente nelle ragioni creditorie del creditore principale.

    Vi sarei grato se poteste darmi qualche delucidazione in merito.
    Un cordiale saluto.


    Massimo Marchetta
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/10/2012 20:31

      RE: Surroga ed azione di regresso nel caso di pagamento parziale - casi particolari

      Lei ha fatto una lettura corretta della sentenza della S.C. n. 3216 del 2012 che, a sua volta, per la parte che interessa la sua domanda, si è rifatta (a volte esprimendolo espressamente a volte sottintendendolo) all'interpretazione pacifica che degli artt. 61 e 62 data dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
      E' utile richiamare sinteticamente la regolamentazione dei pagamenti parziali fatti dai coobbligati per meglio chiarire perché la Corte non abbia detto una cosa assurda e perchè questi stessi principi non sono applicabili all'Inps che anticipa il Tfr o le ultime tre mensilità.
      Il trattamento riservato dagli artt. 61 e 62 l.fall. ai pagamenti parziali effettuati dai fideiussori solidali (o comunque da coobbligati in solido) è diverso a seconda che detti pagamenti siano stati eseguiti in data anteriore alla dichiarazione di fallimento del debitore principale o in data successiva a tale evento. Nel primo caso, il creditore può concorrere nel fallimento solo per la parte di credito non riscossa e il coobbligato per la somma pagata (fermo restando il diritto del creditore di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli). Nel secondo caso, il creditore, una volta insinuato il credito al passivo del fallimento del proprio debitore principale con riferimento all'effettivo credito residuato al momento della dichiarazione di fallimento, continua a concorrere in quella procedura - e, quindi, ai riparti - per l'importo del credito ammesso, sia che non abbia ricevuto alcun pagamento, sia che abbia ricevuto dei pagamenti parziali da altri coobbligati.
      Questo è il dato fondamentale che spiega la ragione per la quale, a loro volta, i coobbligati possono esercitare il regresso soltanto dopo che il creditore sia stato soddisfatto integralmente, per cui, qualora abbiano soddisfatto parzialmente il creditore dopo la dichiarazione di fallimento del debitore principale, non possono partecipare al passivo di questi. E' chiaro, infatti, che se il creditore principale per 1.000, ricevuto un pagamento in corso di fallimento per 200 da un coobbligato del fallito, mantiene la sua insinuazione di 1.000, il coobbligato non può a sua volta insinuarsi, altrimenti il fallimento si troverebbe a dover rispondere ad un debito per 1.200. Il legislatore con questa norma di preferenza- che consente al creditore principale di mantenere intatta l'insinuazione fino alla sua integrale soddisfazione- ha voluto rafforzare la posizione del creditore evitando che il coobbligato possa ricevere dal fallimento un ristoro prima ancora che sia soddisfatto il creditore principale. Nell'esempio di prima, se fosse ammessa l'insinuazione del coobbligato per 200, nel momento in cui si facesse un riparto con pagamento dei creditori al 50%, il creditore principale riceverebbe 500, che aggiunte alle 200 ricevute dal coobbligato porterebbe il suo livello di soddisfazione a 700, ma contemporaneamente il coobbligato, insinuato per 200, riceverebbe 100, ossia prenderebbe qualcosa prima che sia integralmente soddisfatto il creditore principale.
      E' anche vero, inoltre, che l'inalterabilità dell'ammissione del credito del creditore principale rimane sia che i pagamenti parziali siano stati fatti da un coobbligato in bonis sia da un fallito in quanto, sebbene l'art. 61 regoli espressamente i soli rapporti interni tra i coobbligati falliti, la stessa disposizione è riferibile anche al caso in cui l'azione di regresso sia esercitata nei confronti del fallito da un coobbligato in bonis, identica essendo, in entrambi i casi, la ratio che giustifica l'applicazione della disciplina in esame, volta ad escludere dal concorso, onde evitare la duplicazione dello stesso credito, il coobbligato, sia egli fallito che in bonis, che, avendo pagato dopo la dichiarazione di fallimento, trova il creditore già insinuato al passivo per l'intero credito.
      E' chiaro allora perché questa normativa non si applica all'Inps per le anticipazioni effettuate; in primo luogo questo ente non è un coobbligato ma si accolla per legge il pagamento anticipato del Tfr e ultime mensilità e si surroga nella posizione dei lavoratori, che devono decurtare il credito ammesso. Ossia il lavoratore ammesso per 1.000, che riceve 200 dall'Inps, non rimane insinuato per 1.000, ma scende ad 800, per cui l'insinuazione per 200 dell'Inps non aumenta il passivo. Per la surroga di chi ha pagato tutto o parte del credito insinuato, come per la cessione del credito insinuato, il nuovo art. 115 prevede lo strumento semplice della partecipazione al passivo, senza necessità di una insinuazione tradiva, come si riteneva in precedenza; il coobbligato che ha pagato in corso di fallimento , qualora possa partecipare al passivo per aver soddisfatto integralmente il creditore principale, esercita la rivalsa o il regresso attraverso una normale insinuazione al passivo.
      Le ragioni sopra dette giustificano anche perché il pagamento integrale debba intendersi ex parte creditoris e non debitoris (seconda domanda) in quanto ciò che rileva, ai fini dell'ammissibilità del regresso, non è la circostanza che attraverso il pagamento il coobbligato abbia totalmente assolto la propria obbligazione, ma che l'adempimento risulti idoneo ad estinguere la pretesa che il creditore comune abbia insinuato. Se, infatti, l'inalterabilità dell'insinuazione permane fino al totale pagamento del creditore, è chiaro che, anche per quanto riguarda l'esercizio del regresso, è da considerare parziale il pagamento fatto dal coobbligato che non estingue il credito, anche se esaurisce la sua obbligazione (ipotesi del fideiussore parziale o pro quota).
      Zucchetti SG Srl
      • Paolo Casarini

        Carpi (MO)
        01/11/2012 10:11

        RE: RE: Surroga ed azione di regresso nel caso di pagamento parziale - casi particolari

        Alla luce della interessante discussione, è accoglibile la domanda di un consorzio fidi che chiede di subentrare in surroga (parziale) per 6 al credito di una banca ammesso per 10, in quanto garante della società fallita di un finanziamento erogato dalla banca ed escusso dalla stessa (per 6) ? in caso positivo, la rettifica formale dello stato passivo prevista dall'ar. 115, c.2, di fatto come ritenete debba essere effettuata.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          02/11/2012 12:16

          RE: RE: RE: Surroga ed azione di regresso nel caso di pagamento parziale - casi particolari

          Nel suo caso il Consorzio era un garante, probabilmente un fideiussore solidale verso la banca creditrice, e la sua posizione non ha nulla a che fare con quella dell'Inps che anticipa il pagamento del Tfr o altro ai dipendenti insinuati di cui alla precedente risposta. Orbene al coobbligato fideiussore, una volta escusso dal creditore, competono due tipi di azione nei confronti del debitore principale: una di regresso in senso stretto, ex art. 1299 e 1950 c.c., che sorge direttamente e automaticamente in suo favore per effetto del pagamento (il cui contenuto può essere anche diverso dalla pretesa del creditore soddisfatto in termini di interessi, spese o garanzie) e l'altra consistente nel far valere, in via di surroga, i diritti del creditore soddisfatto a norma degli artt. 1949 e 1203 c.c., che consente al solvens di avvalersi della posizione spettante al creditore soddisfatto, comprensiva delle garanzie che assistevano la pretesa di costui (qualora siano state rispettate le formalità necessarie), ma contestualmente lo espongono alle medesime eccezioni che avrebbero potuto essere opposte al creditore originario.
          Queste azioni, nel caso il condebitore sia stato dichiarato fallito, possono essere esercitate soltanto quando il creditore sia stato integralmente soddisfatto, cosa che non è accaduta nel suo caso posto che la banca è stata ammessa per 10 e il garante ha pagato 6. Questo è il punto affrontato nella sentenza della Cassazione 01/03/2012, n. 3216, di cui le richiamiamo, per comodità la massima:
          "Il principio della cristallizzazione della massa passiva non impedisce, di regola, la sostituzione del credito spettante, in via di surrogazione o regresso, al coobbligato solidale, il quale abbia pagato in data successiva alla dichiarazione di fallimento del debitore principale, operando il pagamento come causa estintiva del credito vantato da quest'ultimo nei confronti del debitore principale, con la conseguente esclusione di qualsiasi duplicazione di crediti; ne deriva quindi che il coobbligato non è tenuto ad insinuare al passivo il proprio credito con riserva, potendo farlo valere in sede fallimentare con l'ordinaria istanza di ammissione, tempestiva o tardiva. Tuttavia, è inammissibile la surrogazione, allorché il pagamento effettuato dal coobbligato o dal fideiussore non risulti interamente satisfattivo della pretesa del creditore, ostando a ciò l'art. 61, comma 2, l. fall., il quale costituisce una norma speciale che introduce un'eccezione al principio dell'opponibilità al creditore comune dei pagamenti parziali ricevuti, e, nel subordinare l'esercizio dell'azione di rivalsa alla condizione che il creditore comune sia stato soddisfatto per l'intero credito ove il pagamento sia effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimento, detta una disposizione applicabile non solo all'azione di regresso, specificamente contemplata dalla norma in esame, ma anche a quella di surrogazione, posto che, ai fini dell'ammissibilità tanto della surrogazione, quanto del regresso, ciò che rileva non la circostanza che attraverso il pagamento il coobbligato abbia totalmente assolto la propria obbligazione, ma che l'adempimento risulti integrale ex parte creditoris, cioè idoneo ad estinguere la pretesa che il creditore comune abbia insinuato o possa insinuare al passivo del fallimento".
          Zucchetti SG Srl
          • Giovanni Guidetti

            Reggio Emilia (RE)
            15/04/2013 10:41

            RE: RE: RE: RE: Surroga ed azione di regresso nel caso di pagamento parziale - casi particolari

            Buongiorno, anche io mi trovo nella situazione di cui alla risposta sopra indicata.

            Fideiussore (assicurazione) che deposita "istanza di ammissione al passivo in surroga" in aprile 2013(stato passivo già esecutivo da febbraio 2012) avendo corrisposto al beneficiario in data successiva al fallimento (ma antecedentemente all'esecutività dello stato passivo), l'importo previsto nel contratto di fideiussione, ma che non copre totalmente il credito ammesso al passivo. (244.000 credito ammesso; 236.000 importo pagato al benificiario)
            Mi pare dunque che siamo nell'ipotesi affrontata nella sentenza della Cassazione 01/03/2012, n. 3216 e che dunque non si possa sic et simplicter operare la rettifica formale dello stato passivo ex art. 155 co 2.
            (Il GD mi ha rimesso l'istanza per le determinazioni di cui all'art. 155 co 2° LF.)

            Operativamente come posso risolvere la questione posto che, non potendosi considerare "l'istanza" quale comunicazione ex art. 115 co.2 LF, non mi pare vi siano neppure le condizioni per l'ammissibilità dell'istanza stessa (tra l'altro anche perchè tardiva)?
            Rimetto la questione al GD?
            Grazie saluti cordiali

            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              15/04/2013 19:51

              RE: RE: RE: RE: RE: Surroga ed azione di regresso nel caso di pagamento parziale - casi particolari

              Riconfermato quanto detto nelle risposte che precedono e ribadito che la surroga del coobbligato è ammissibile dopo l'integrale pagamento del credito principale, il comportamento da assumere dipende da come interpreta "l'istanza " presentata, su cui non abbiamo dati sufficienti per esprimere un parere; se questa è una domanda di insinuazione tardiva, la deve trattare come tale, esaminarla all'udienza e rigettarla per il ,otivo detto; se si tratta di una semplice istanza ex art. 115 l.f., si può respihngere direttamente spiegando il motivo.
              Zucchetti SG srl

              • Paolo Viano

                Reggio Emilia (RE)
                16/09/2014 16:51

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Surroga ed azione di regresso nel caso di pagamento parziale - casi particolari

                Buongiorno

                riprendo questa discussione per avere informazioni circa il trattamento da riservare a un'insinuazione avente ad oggetto la quota TFR pagata da società affittuaria d'azienda per conto della società fallita.
                Riprendo brevemente la situazione.
                La società fallita, prima della dichiarazione di fallimento, sottoscrive un contratto di affitto d'azienda. La società affittuaria, responsabile in solido del TFR dei dipendenti compresi nell'affittanza, versa ai lavoratori subordinati il TFR maturato nel periodo di impiego presso la società concedente. A questo punto subentra il fallimento.
                Ora, dopo alcuni approfondimenti non risulta chiaro se per la società affittuaria sia possibile l'azione di surroga, (cfr. art. 1203 c.c. e art. 1949 c.c.), azione con cui il credito manterrebbe la stessa gradazione e gli stessi privilegi.
                E' invece sicuramente possibile un'azione di regresso. Tuttavia anche in questo caso non è chiaro se il credito può essere insinuato con lo stesso grado e privilegio che avrebbe caratterizzato la pretesa del creditore principale (privilegio per Tfr).
                Le domande sono dunque se sia possibile la surroga nel caso concreto e secondariamente se l'alternativa azione di regresso conservi lo stesso privilegio del credito principale per TFR.

                Paolo Viano
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  18/09/2014 17:36

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Surroga ed azione di regresso nel caso di pagamento parziale - casi particolari

                  Classificazione: SOLIDARIETA'
                  In ragione della solidarietà che unisce l'affittante e l'affittuario dell'azienda ai sensi dell'art. 2112 c,.c., l'affittuario che abbia pagato ai dipendenti la quota del TFR maturato per il periodo anteriore al all'affitto, ha diritto a ripetere tale quota dall'affittante (art. 1299 c.c.) e si surroga, a norma dell'art. 1203, co. 1, n. 3, c.c., nei diritti del creditore soddisfatto avendo pagato un debito cui, nei confronti del creditore, era tenuto con altri per il vincolo della solidarietà, per cui aveva interesse a pagare anche la quota dell'affittante.
                  Zucchetti SG srl
                • Simona Indiveri

                  Arezzo
                  29/09/2014 17:21

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Surroga ed azione di regresso nel caso di pagamento parziale - casi particolari

                  Buongiorno,
                  io mi trovo nella seguente situazione che schematizzo:
                  - la società di cui sono curatore, aveva venduto al suo socio unico (società attualmente in concordato), un anno e mezzo prima del fallimento, un complesso immobiliare di grosse dimensioni;
                  - il complesso era gravato da mutuo fondiario e conseguente ipoteca in I grado;
                  - viene concordato un accollo interno tra venditore ed acquirente;
                  - il socio unico (società acquirente) successivamente all'acquisto richiede un ulteriore mutuo fondiario concedendo in garanzia il complesso immobiliare ed iscrivendo ipoteca in II grado, saturando completamente il valore dei beni (es: valore 100- I° ipoteca=56 II° ipoteca= 54);
                  - l'ipoteca si consolida;
                  - viene incardinata da uno dei creditori della fallita causa di revocatoria ordinaria, successivamente alla quale il socio unico (Holding che possiede partecipazioni forti anche nella società creditrice) propone domanda di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori(includendo nella proposta il complesso immobiliare oggetto di revocatoria)e prevedendo l'integrale soddisfazione dei creditori iscritti;
                  - dopo un anno la società di cui sono curatore propone istanza di fallimento in proprio (decisamente troppo tardi);
                  - la causa di revocatoria prosegue;
                  - il concordato del socio unico viene approvato
                  - il fallimento riassume la revocatoria, avendo interesse a recuperare il bene.

                  Ad oggi, stante la presumibile perfetta capienza delle due ipoteche esistenti alla soddisfazione dei soli creditori iscritti in I e II grado, Il G. richiede fortemente un accordo transattivo e la cessazione della causa, poiché nessun interesse concreto avrebbe il fallimento e nessuna possibilità di recuperare somme maggiori, anche qualora il bene rientrasse nella sua piena disponibilità a seguito di vittoria nella causa.

                  Personalmente ritengo che il danno ai creditori della fallita sia almeno quantificabile nell'importo che residuerebbe dopo la soddisfazione del I creditore ipotecario e, sebbene il successivo creditore abbia privilegio speciale sul bene, il medesimo si è regolarmente insinuato nel concordato e viene soddisfatto da un altro obbligato in virtù del privilegio.

                  In sostanza: La fallita, si troverebbe ad aver pagato materialmente un debito non contratto dalla medesima, in quanto tenuta dal privilegio sul bene, ma il mutuatario/obbligato principale resterebbe sempre il socio unico acquirente tenuto alla revocatoria.
                  Come può surrogarsi la fallita al creditore già soddisfatto?

                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  29/09/2014 20:13

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Surroga ed azione di regresso nel caso di pagamento parziale - casi particolari

                  La seguiamo agevolmente lungo l'iter descrittivo fino a quando parla della sollecitazione del giudice a trovare un accordo. Suggerimento utile e saggio in quanto il bene venduto, a seguito della vittoriosa azione revocatoria esperita dalla curatela, sarebbe assoggettato all'esecuzione fallimentare ferma restando anche la seconda ipoteca, iscritta dopo la vendita a garanzia di un finanziamento fatto all'acquirente, in forza del principio sancito dall'ult. comma dell'art. 2901 c.c., dando per scontato che il creditore ipotecario fosse in buona fede e che all'epoca della iscrizione non fosse stata ancora trascritta la domanda giudiziale per la revocatoria ordinaria promossa da un creditori, altrimenti l'iscrizione non è opponibile alla massa dei creditori del venditore vittorioso in revocatoria.
                  Detto questo, non abbiamo ben capito il resto del suo discorso. E' chiaro che se il fallimento è vittorio nella revocatoria e paga il secondo creditore ipotecario, paga un debito non proprio, ma la situazione creatasi comunque lo danneggia perché non può surrogarsi nella posizione del soggetto soddisfatto chiedendo di essere considerato nel concordato un creditore ipotecario dal momento che il bene non è nella disponibilità dell'attivo concordatario, giacchè, a seguito della vittoriosa revocatoria, è stato liquidato nel fallimento; potrà comunque far valere il credito per l'esborso effettuato nel concordato quale credito chirografario.
                  Zucchetti Sg Srl
                • Simona Indiveri

                  Arezzo
                  30/09/2014 17:45

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Surroga ed azione di regresso nel caso di pagamento parziale - casi particolari

                  si, ipoteca ovviamente iscritta precedentemente alla trascrizione della domanda giudiziale.
                  Diciamo che si da per scontata la buona fede del creditore ipotecario, solo in quanto è difficile provare il contrario.

                  La posizione della curatela nel non voler chiudere in transazione la causa è proprio dovuta all'unica possibilità conseguente il successo nella revocatoria di recuperare parte di quanto pagato al creditore iscritto in II grado come debito "non proprio" (in quanto contratto dal socio unico in concordato).

                  In caso - invece - di rinuncia all'azione revocatoria e transazione, la fallita perderebbe ogni possibilità di conseguire qualche minimo ristoro del danno evidentemente subito e conseguentemente i creditori avranno minore possibilità di soddisfazione.
                  Con il ricavato della vendita andrebbero soddisfatti esclusivamente i due creditori ipotecari, senza possibilità di recuperare quanto sottratto ai propri creditori.
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  30/09/2014 19:08

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Surroga ed azione di regresso nel caso di pagamento parziale - casi particolari

                  E' vero, ma la transazione ha proprio lo scopo di trovare una soluzione intermedia che dia qualcosa al fallimento evitando il rischio di una controversia, in cui bisogna tener conto che il convenuto è assoggettato a concordato preventivo e, come abbiamo detto nella precedente risposta, in quel concordato non pensiamo che il fallimento possa essere considerato creditore ipotecario. Se è chirografario, quanto otterrebbe dal concordato? che garanzie ha che nella pendenza della causa per l'accertamento del credito in tempi abbastanza lunghi, l'attivo concordatario non sia liquidato e distribuito? ecc. Queste sono le alternative da tenere presenti al momento di valutare la convenienza di una transazione nell'ottica del miglior interesse per i creditori.
                  Zucchetti SG Srl
                • Tommaso Stellin

                  Gorizia
                  11/11/2015 16:18

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Surroga ed azione di regresso nel caso di pagamento parziale - casi particolari

                  Buon pomeriggio.
                  Riprendendo la discussione, mi permetto di chiedere un chiarimento in merito a una situazione speculare: la società affittuaria, fallita, si è vista richiedere dai dipendenti il TFR per l'intero importo (quindi, quota affittante + quota affittuaria), stante la solidariertà ex 2112 c.c.. I medesimi hanno poi chiesto e ottenuto l'anticipazione al fondo di garanzia INPS per l'intera somma.
                  Mi chiedo, quindi, se il fallimento abbia azione verso la società affittante per il recupero delle somme versate a titolo di TFR maturato prima dell'affitto d'azienda.
                  Ringraziando anticipatamente, porgo distinti saluti.
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  11/11/2015 20:47

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Surroga ed azione di regresso nel caso di pagamento parziale - casi particolari

                  Il coobbligato solidale che abbia soddisfatto integralmente il creditore può chiedere all'altro coobbligato la quota posta a carico di questi nei rapporti interni. Di conseguenza, nel caso da lei proposto, poiché la solidarietà per la quota di TFR per il periodo anteriore all'affitto è posta all'esterno a tutela dei lavoratori, che possono contare per il pagamento di un debito del loro datore di lavoro (l'affittante) anche sull'affittuario, è chiaro che quest'ultimo, quando ha soddisfatto il debito originario dell'affittante può chiedere a questi la restituzione di quella parte. Il fatto che i lavoratori siano stati pagati dall'Inps, nulla cambia, in quanto l'Inps chiederà, in surroga, quanto anticipato, per cui comunque il fallimento dell'affittuario sosterrà un esborso per il TFR pagando, quando ciò avverrà, anche il debito che nei rapporti interni era stato contratto nell'interesse esclusivo dell'affittante, ossia la parte di TFR maturata fino al momento dell'affitto.. Tutto ciò, ovviamente, vale in mancanza di diversa disposizione contrattuale.
                  Zucchetti SG srl
                • Umberto Romano

                  Treviso
                  15/02/2016 16:45

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Surroga ed azione di regresso nel caso di pagamento parziale - casi particolari

                  Mi ricollego ai precedenti post per un ulteriore chiarimento:
                  Creditore principale insinuato per 100.
                  Il coobbligato, anch'esso falllito, paga per 60 in epoca post-fallimento e non può surrogarsi nella medesima posizione del creditore principale in quanto il pagamento non è integrale.
                  Ora devo effettuare un riparto per 80 a favore del creditore principale insinuato per 100. Come devo operare? In questo caso il creditore principale incasserebbe più del suo credito (60 dal coobbligato e 80 dal riparto = 140??).
                  Vi ringrazio per il contributo.
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  15/02/2016 20:11

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Surroga ed azione di regresso nel caso di pagamento parziale - casi particolari

                  Il creditore principale, se ha ricevuto, sul suo credito di 100, già 60 dal coobbligato, può ottenere dal fallimento al massimo 40. Dopo di che il coobbligato, essendo stato comunque estinto il debito verso il creditore principale, potrà rivalersi insinuando il suo credito di 60 (se ovviamente l'obbligazione solidale era nell'interesse esclusivo del fallito). In tal modo il fallimento risponde sempre del debito di 100, con rischio a carico del coobbligato in bonis di non rientrare dell'intero esborso effettuato, e il creditore principale si è avvantaggiato della solidarietà percependo l'intero credito.
                  Zucchetti SG srl
                • Augusto Tucci

                  Bergamo
                  06/10/2017 15:58

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Surroga ed azione di regresso nel caso di pagamento parziale - casi particolari

                  Buongiorno,
                  vorrei sottoporvi il seguente quesito:
                  una società di somministrazione lavoro non ha pagato le retribuzioni dei dipendenti sia in prededuzione (la società, poi fallita, aveva presentato richiesta di ammissione al concordato in bianco) sia quelle precedenti ammesse in via privilegiata.
                  Alcune società utilizzatrici, in bonis, che avevano ricevuto il lavoro somministrato, essendo coobligate verso i lavoratori, hanno ritenuto di versare loro il dovuto, dopo la dichiarazione di fallimento della somministratrice. Pagando le retribuzioni, alcune di esse, non hanno proceduto, come avrebbero dovuto, al versamento delle relative ritenute fiscali. Ora, queste ultime hanno richiesto chi la surroga chi il regresso ed a mente dell'art. 61 2° c. L.F., non avendo soddisfatto interamente il debito, non avrebbero diritto né al regresso né alla surroga.
                  Nella fattispecie però il fallimento sta licenziando un progetto di riparto parziale che prevede l'integrale pagamento dei lavoratori e ciò, seguendo l'impostazione di cui sopra, comporterebbe in capo al lavoratore un pagamento in misura superiore rispetto al suo credito (perchè verrebbe pagato due volte) mentre il coobligato non percepirebbe nulla.
                  Lo spirito dell'art. 61 2° c. L.F. è, a mio avviso, quello di far si che il creditore venga soddisfatto del suo credito ma non a spese del coobligato se il debitore principale, ancorché fallito, sia in grado di pagare integralmente il proprio debito.
                  Pertanto, alla luce del pagamento integrale del creditore principale, si ritiene che il coobligato, in bonis, a prescindere dalla percentuale con cui è intervenuto nel pagamento del debito, abbia diritto di regresso o di surroga per quanto da lui versato.
                  Si chiede un vostro cortese parere in merito.
                  Grazie.
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  07/10/2017 17:21

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Surroga ed azione di regresso nel caso di pagamento parziale - casi particolari

                  Lei parla di crediti concorsuali (prestazioni lavorative eseguite prima dell'inizio delle procedure concorsuali) e prededucibili (prestazioni lavorative eseguite dopo l'inizio delle procedure concorsuali), che sono stati parzialmente pagati dai condebitori solidali, ma bisogna tenere distinte le due ipotesi.
                  A-Crediti concorsuali
                  Il trattamento riservato dagli artt. 61 e 62 l.fall. ai pagamenti parziali effettuati da coobbligati in solido è diverso a seconda che detti pagamenti siano stati eseguiti in data anteriore alla dichiarazione di fallimento del debitore principale o in data successiva a tale evento. Nel primo caso, il creditore può concorrere nel fallimento solo per la parte di credito non riscossa e il coobbligato per la somma pagata (fermo restando il diritto del creditore di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli). Nel secondo caso, il creditore, una volta insinuato il credito al passivo del fallimento del proprio debitore principale con riferimento all'effettivo credito residuato al momento della dichiarazione di fallimento, continua a concorrere in quella procedura - e, quindi, ai riparti - per l'importo del credito ammesso, sia che non abbia ricevuto alcun pagamento, sia che abbia ricevuto dei pagamenti parziali da altri coobbligati.
                  Questo è il dato fondamentale che spiega la ragione per la quale, a loro volta, i coobbligati possono esercitare il regresso soltanto dopo che il creditore sia stato soddisfatto integralmente, per cui, qualora abbiano soddisfatto parzialmente il creditore dopo la dichiarazione di fallimento del debitore principale, non possono partecipare al passivo di questi. E' chiaro, infatti, che se il creditore principale per 1.000, ricevuto un pagamento in corso di fallimento per 200 da un coobbligato del fallito, mantiene la sua insinuazione di 1.000, il coobbligato non può a sua volta insinuarsi, altrimenti il fallimento si troverebbe a dover rispondere di un debito per 1.200. Il legislatore con questa norma di preferenza- che consente al creditore principale di mantenere intatta l'insinuazione fino alla sua integrale soddisfazione- ha voluto rafforzare la posizione del creditore evitando che il coobbligato possa ricevere dal fallimento un ristoro prima ancora che sia soddisfatto il creditore principale. per capirci meglio, se nel caso di cui sopra fosse ammessa l'insinuazione del coobbligato per 200, nel momento in cui si facesse un riparto con pagamento dei creditori al 50%, il creditore principale riceverebbe 500, che aggiunte alle 200 ricevute dal coobbligato porterebbe il suo livello di soddisfazione a 700, ma contemporaneamente il coobbligato, insinuato per 200, riceverebbe 100, ossia prenderebbe qualcosa prima che sia integralmente soddisfatto il creditore principale.
                  Queste considerazioni spiegano anche perché il pagamento integrale debba intendersi ex parte creditoris e non debitoris in quanto ciò che rileva, ai fini dell'ammissibilità del regresso, non è la circostanza che attraverso il pagamento il coobbligato abbia totalmente assolto la propria obbligazione, ma che l'adempimento risulti idoneo ad estinguere la pretesa che il creditore comune abbia insinuato. Se, infatti, l'inalterabilità dell'insinuazione permane fino al totale pagamento del creditore, è chiaro che, anche per quanto riguarda l'esercizio del regresso, è da considerare parziale il pagamento fatto dal coobbligato che non estingue il credito, anche se esaurisce la sua obbligazione (ipotesi del fideiussore parziale o pro quota; cfr. Cass. 01/03/2012, n. 3216) .
                  Fatto questo inquadramento, passiamo più specificatamente alla sua domanda, riprendendo l'esempio di cui sopra in cui il creditore principale per 1.000 abbia ricevuto 200 da un coobbligato del debitore principale fallito. Orbene il mantenimento dell'insinuazione per 1.000 del creditore principale non potrà mai portare al pagamento dello stesso di un importo superiore al suo credito complessivo, ossia, nel suo caso, il dipendente insinuato per 1.000, avendo già ricevuto 200, ove il fallimento paghi questa categoria di creditori al 100%, non potrà ricevere dal fallimento più di 800, sempre che il fallimento sia a conoscenza dell'avvenuta anticipazione di 200, come dovrebbe avvenire non potendo il dipendente tacere e arricchirsi di una somma che non gli compete.
                  A questo punto, il fallimento, sempre per l'ipotesi che paghi (come nel suo caso) al 100% i lavoratori, corrispondendo a quello di cui all'esempio 800, lucrerebbe 200, in quanto il suo debito verso quel soggetto era di 1.000; da qui la possibilità per il coobbligato solidale, una volta soddisfatto integralmente il creditore principale di insinuarsi al passivo in via di regresso o di surroga; azioni che la Cassazione, con la citata sentenza del 2012, ha svincolato dalla cristallizzazione del passivo in base alla quale si riteneva in precedenza che il condebitore dovesse fare una insinuazione prenotativa. Fatto questo passaggio, ci si può chiedere anche se il coobbligato solidale che abbia effettuato il pagamento parziale possa insinuarsi al passivo con riserva di partecipare al riparto per la quota eccedente il pieno soddisfacimento del creditore principale, e non vediamo impedimento ad una insinuazione e ammissione del genere che, da un lato, tutela il coobbligato (che potrebbe trovare esaurito l'attivo al momento della sua domanda tardiva o supertardiva) e, dall'altro, non arreca alcun pregiudizio alla massa, che paga sempre l'importo cui è obbligata, anzi evita una ingiustificata.
                  In conclusione, lei può pagare i dipendenti al netto di quanto già corrisposto dai coobbligati e pagare questi se si sono insinuati e sono stati ammessi al passivo, con riserva o se lo facciano ora senza riserva.
                  B-Crediti prededucibili
                  Per questi valgono le ordinarie norme civilistiche, rispetto alle quali gli artt. 61 e 62 si pongono come norme speciali che introducono un'eccezione al principio dell'opponibilità al creditore comune dei pagamenti parziali ricevuti e dove non vale il principio della inalterabilità della insinuazione. Ossia, a nostro avviso, i dipendenti per le prestazioni effettuate in corso di procedura, possono insinuare il credito al netto degli acconti ricevuti e non mantengono questa posizione inalterata a seguito dedi pagamenti parziali da pa parte dei coobbligati, per cui diventa più agevole gestire la richiesta di pagamento di costoro o la loro ammissione, sebbene anch'essi, a norma dell'art. 1299 cc. possono esercitare il regresso solo dopo l'adempimento integrale del creditore.
                  Zucchetti Sg srl
                • Paolo Casarini

                  Carpi (MO)
                  19/12/2017 18:04

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Surroga ed azione di regresso nel caso di pagamento parziale - casi particolari

                  Una banca viene ammessa in chirografo nel 2016 per un residuo credito di mutuo per 200 (originariamente di 500). Viene presentata insinuazione tardiva da parte di Sace che chiede di essere ammessa in via privilegiata ex art. 9, c. 5, Dlgs. n. 123/98, in quanto escussa della garanzia prestata alla Banca per 150 all'inizio del 2017 (pagamento quindi avvenuto durante la procedura).
                  Secondo gli artt. 61 e seguenti l'insinuazione del garante non può essere accolta in quanto il creditore principale Banca non è stato soddisfatto integralmente.
                  Da una stima dell'attivo è poco probabile che siano soddisfatti i creditori chirografari ammessi e di conseguenza anche il garante ancorchè creditore privilegiato.
                  Vi sarei molto grato di un vs. commento, ed in particolare sull'ultima parte di cui ho qualche perplessità. Vi ringrazio per la collaborazione.
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  27/12/2017 08:44

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Surroga ed azione di regresso nel caso di pagamento parziale - casi particolari

                  La sua prima considerazione circa il rigetto, nel senso di inammissibilità, della domanda di insinuazione della Sace per la parte di credito soddisfatta trova conferma nel trattamento riservato dagli artt. 61 e 62 l.fall. ai pagamenti parziali effettuati dai fideiussori solidali (o comunque da coobbligati in solido), nonchè nella giurisprudenza.
                  Tale trattamento è, in primo luogo, diverso, alla luce delle citate norme, a seconda che detti pagamenti siano stati eseguiti in data anteriore alla dichiarazione di fallimento del debitore principale o in data successiva a tale evento. Nel primo caso, il creditore può concorrere nel fallimento solo per la parte di credito non riscossa e il coobbligato per la somma pagata (fermo restando il diritto del creditore di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli). Nel secondo caso, il creditore, una volta insinuato il credito al passivo del fallimento del proprio debitore principale con riferimento all'effettivo credito residuato al momento della dichiarazione di fallimento, continua a concorrere in quella procedura - e, quindi, ai riparti - per l'importo del credito ammesso, sia che non abbia ricevuto alcun pagamento, sia che abbia ricevuto dei pagamenti parziali da altri coobbligati.
                  Questo è il dato fondamentale che spiega la ragione per la quale, a loro volta, i coobbligati possono esercitare il regresso soltanto dopo che il creditore sia stato soddisfatto integralmente, per cui, qualora abbiano soddisfatto parzialmente il creditore dopo la dichiarazione di fallimento del debitore principale, non possono partecipare al passivo di questi. E' chiaro, infatti, che se il creditore principale per 1.000, ricevuto un pagamento in corso di fallimento per 200 da un coobbligato del fallito, mantiene la sua insinuazione di 1.000, il coobbligato non può a sua volta insinuarsi, altrimenti il fallimento si troverebbe a dover rispondere ad un debito per 1.200. Il legislatore con questa norma di preferenza- che consente al creditore principale di mantenere intatta l'insinuazione fino alla sua integrale soddisfazione- ha voluto rafforzare la posizione del creditore evitando che il coobbligato possa ricevere dal fallimento un ristoro prima ancora che sia soddisfatto il creditore principale. Nell'esempio di prima, se fosse ammessa l'insinuazione del coobbligato per 200, nel momento in cui si facesse un riparto con pagamento dei creditori al 50%, il creditore principale riceverebbe 500, che aggiunte alle 200 ricevute dal coobbligato porterebbe il suo livello di soddisfazione a 700, ma contemporaneamente il coobbligato, insinuato per 200, riceverebbe 100, ossia prenderebbe qualcosa prima che sia integralmente soddisfatto il creditore principale.
                  Questi normativa è stata oggetto di un lungo travaglio in giurisprudenza che si è risolto definitivamente con Cass. 01/03/2012 n. 3216, che, continuando sulla strada innovativa rispetto al passato introdotta da Cass. 11/09/2007 n. 19097 e Cass. 17/01/2008 n. 903, ha, in primo luogo, affermato il principio per il quale la c.d. «cristallizzazione» della massa passiva non impedisce, di regola, la sostituzione del credito spettante, in via di surrogazione o regresso, al coobbligato solidale, il quale abbia pagato integralmente il creditore principale in data successiva alla dichiarazione di fallimento del debitore principale, operando il pagamento come causa estintiva del credito vantato da quest'ultimo nei confronti del debitore principale, con la conseguente esclusione di qualsiasi duplicazione di crediti; tuttavia, aggiunge la S. Corte, "è inammissibile anche la surrogazione, allorché il pagamento effettuato dal coobbligato o dal fideiussore non risulti interamente satisfattivo della pretesa del creditore, ostando a ciò l'art. 61, comma 2, l. fall., il quale costituisce una norma speciale che introduce un'eccezione al principio dell'opponibilità al creditore comune dei pagamenti parziali ricevuti, e, nel subordinare l'esercizio dell'azione di rivalsa alla condizione che il creditore comune sia stato soddisfatto per l'intero credito ove il pagamento sia effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimento, detta una disposizione applicabile non solo all'azione di regresso, specificamente contemplata dalla norma in esame, ma anche a quella di surrogazione, posto che, ai fini dell'ammissibilità tanto della surrogazione, quanto del regresso, ciò che rileva non è la circostanza che attraverso il pagamento il coobbligato abbia totalmente assolto la propria obbligazione, ma che l'adempimento risulti integrale ex parte creditoris, cioè idoneo ad estinguere la pretesa che il creditore comune abbia insinuato o possa insinuare al passivo del fallimento".
                  Principio ripreso da Cass. 04/07/2012, n. 11144,, per la quale, "La norma di cui all'art. 61, comma 2, l. fall. - applicabile anche all'ipotesi in cui l'azione sia proposta dal coobbligato in bonis - mira ad evitare che l'esercizio dell'azione di regresso pregiudichi il diritto del creditore di vedere soddisfatto sul ricavato della liquidazione della massa attiva il credito che residua all'esito del pagamento effettuato dal coobbligato, conformemente al principio secondo cui nelle obbligazioni solidali il creditore può agire nei confronti dei condebitori fino alla completa soddisfazione del proprio credito. Pertanto, l'insinuazione al passivo da parte del coobbligato può aver luogo soltanto a condizione dell'avvenuta effettuazione di un pagamento e non anche con riserva ex art. 96 l. fall., non costituendo il pagamento una condizione del diritto di regresso o di surroga".
                  In sostanza, fin quando il creditore principale non viene integralmente soddisfatto, Sace non ha diritto ad insinuarsi al passivo del debitore. Il che supera e assorbe il problema della collocazione del credito sace, che è controversa nella giurisprudenza di merito.
                  Zucchetti SG srl
                • Umberto Romano

                  Treviso
                  16/10/2018 15:33

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Surroga ed azione di regresso nel caso di pagamento parziale - casi particolari

                  Buongiorno,
                  Mi collego alla discussione per richiedere due precisazioni:
                  1) il meccanismo descritto della surroga parziale, ovvero l'impossibilità di insinuarsi per il surrogante fintanto che il creditore principale non sia integralmente soddisfatto, opera anche nel caso di concordato preventivo liquidatorio o solo nel fallimento?
                  2) In caso di risposta affermativa al primo quesito: qualora il creditore principale sia insinuato in chirografo, ai fini della sua soddisfazione integrale, si deve tenere conto del credito nella sua interezza (che quindi non verrà mai soddisfatto integralmente dalla procedura concorsuale in quanto chirografo) o si intende che venga soddisfatto in ragione della % di riparto prevista dal piano per i creditori chirografi?
                  Ringrazio per la preziosa collaborazione.
                  Cordiali saluti.
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  16/10/2018 20:42

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Surroga ed azione di regresso nel caso di pagamento parziale - casi particolari

                  Si la regola da lei citata, che discende dagli artt. 61 e 62 l.fall. , trova applicazione anche nel concordato in quanto detti articoli sono richiamati per tale procedura dall'art. 169 l.f..
                  Sul secondo quesito, va chiarito che la surroga la esercita il coobbligato in bonis che adempie, ed infatti ai sensi dell'art. 184 co. 1 l.f., i creditori "conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso". Il coobbligato che adempie integralmente può esercitare il regresso nei confronti del debitore concordataria, subendo la falcidia concordataria. Questo infatti è l'effetto della solidarietà, ossia rafforzare la posizione del creditore.
                  Zucchetti Sg srl