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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
tassa di propireta e multe
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Giampiero Petracca
montesano sulla marcellana (SA)22/10/2013 13:16tassa di propireta e multe
quale è la procedura che deve adottare il curatore, e se serve eventuale autorizzazione del giudice delegato, quando:
1) il fallito ha venduto una auto e l'acquirente non ha provveduto a trascrive l'atto di acquisto al PRA.
2) l'auto è stata oggetto di sanzioni per violazioni del codice della strada e mancato pagamento della tassa di proprietà
3) le sanzioni di cui al punto 2 sono state iscritte a ruolo e Equitalia si è insinuata nel passivo riportando anche i suddetti crediti.
si precisa che ancora non si è tenuta l'udienza per la verifica dello stato passivo
grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/10/2013 18:38RE: tassa di propireta e multe
Essendo l'auto ancora intestata al fallito e non essendo stata effettuata la trascrizione della sentenza di fallimento al PRA, Equaitalia può far valere i suoi crediti nel fallimento, salvo poi lei, quale curatore a rivalersi nei confronti dell'acquirente.
Per quanto riguarda l'auto, il fatto che la vendita non sia stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento, comporta, a norma dell'art. 45 che la vendita non è opponibile alla massa, per cui lei dovrebbe riprenderne la disponibilità e vendere l'auto in sede fallimentare; il compratore se ha pagato qualcosa farà valere il suo credito nel passivo.
Se, in considerazione delle condizioni dell'auto (tipo, età, KM percorsi ecc.), non vale la pena acquisire l'auto all'attivo, deve cercare di contattare l'acquirente perché provveda alla trascrizione; se non riesce o le cose vanno per le lunghe le conviene comunque trascrivere la sentenza di fallimento al PRA, per evitare che si creino altri debiti.
Zucchetti Sg Srl
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Giampiero Petracca
montesano sulla marcellana (SA)23/10/2013 07:50RE: RE: tassa di propireta e multe
buongiorno,
chiedo scusa, ho dimenticato nella domanda precedente di dire che ho già effettuato la trascrizione al PRA della sentenza di fallimento.
questo cambia qualcosa?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/10/2013 19:57RE: RE: RE: tassa di propireta e multe
Si, cambia il fatto che con la trascrizione lei ha riconosciuto che la vendita non è opponibile alla massa, tanto che ha acquisito l'auto alla procedura. Inoltre, ai fini della insinuazione di Equitalia, l'avvenuta trascrizione al PRA le consente di non ammettere al passivo i crediti per eventuali infrazioni successive.
Zucchetti Sg Sr
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Giampiero Petracca
montesano sulla marcellana (SA)24/10/2013 15:05RE: RE: RE: RE: tassa di proprità e multe
quindi, riassumendo il tutto si può concludere.
che i crediti di equitalia vanno ammessi perchè anteriori.
che per i suddetti crediti (multe e tasse non pagate) mi devo rivalere sugli acquirenti delle auto.
che posso chiedere la restituzione dei veicoli qualora fosse conveniente alla procedura.
esatto?
grazie ancora-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/10/2013 17:05RE: RE: RE: RE: RE: tassa di proprità e multe
Esatte le conclusioni sub 1 e 2.
Per quanto riguarda la terza, come spiegavamo nella precedente risposta, la questione che pone è superata dal fatto che lei, avendo trascritto la sentenza di fallimento al PRA, ha già acquisito l'auto al fallimento avendola in tal modo inventariata dimostrando di non ritenere opponibile la vendita effettuata ai sensi dell'art. 45. In tal modo ha acquisito la disponibilità giuridica dell'auto, ora deve acquisire quella materiare attraverso la consegna della stessa.
Zuccheti Sg Srl
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Giampiero Petracca
montesano sulla marcellana (SA)24/10/2013 18:18RE: RE: RE: RE: RE: tassa di proprità e multe
a questo punto come devo comportarmi, visto che la macchina è in sicilia, e da una analisi dei costi (mettere la macchina su un carroattrezzi dalla sicilia alla campania)e dei benefici (vale circa € 500) per la procedura non è conveniente.
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Andrea Mingiardi
La Spezia25/10/2013 08:54RE: RE: RE: RE: RE: RE: tassa di proprità e multe
Buongiorno, sono interessato alla discussione in quanto mi è capitato un caso analogo. La società in bonis aveva venduto un veicolo e non era stata trascritto l'atto al PRA. Mi viene notificata (quale curatore) una violazione CdS e quindi mi accorgo del fatto che il veicolo al PRA a tutt'oggi è intestato alla fallita. Alla motorizzazione il passaggio risulta esser stato perfezionato infatti nella visura storica acquisita dall'Ufficio della Motorizzazione appare l'attuale "proprietario" (attualmente non reperibile all'indirizzo risultante agli atti) e la data del passaggio risalente al 2000. Il PRA per regolarizzare la pratica richiese l'atto di vendita (irreperibile) od una sentenza del Giudice di Pace che accerti il passaggio. Per sistemare la situazione la procedura dovrebbe quindi sostenere le spese per il contributo unificato per ricorrere al giudice di Pace (pari ad € 206) nonché pagare gli emolumenti, l'imposta di bollo e di trascrizione dovuti al PRA (pari a circa € 500). Considerato che non è dato sapere dove si trovi il veicolo, mi chiedo se sia conveniente sistemare il mancato passaggio al PRA o piuttosto comunicare al PRA una perdita di possesso ma che in tal caso comporterebbe come data di efficacia la data di comunicazione. Preciso che non è stata trascritta la sentenza di fallimento ex art.88LF.
Cordialmente saluto
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/10/2013 18:48RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: tassa di proprità e multe
Non essendo stata effettuata la trascrizione della vendita prima della dichairazione di fallimento, la vendita non è opponibile alla massa giusto il disposto dell'art. 45 l.f., per cui, correttamente l'auto risulta intestata al fallito. Non essendo stata effettuata la trascrizione della sentenza di fallimento, che avrebbe evitato l'obbligo del pagamento del bollo, né la perdita del pssesso, che avrebbe evitato che fossero a carico del fallito le conseguenze delle infrazioni compiute, tutti i crediti maturati dalla circolazione della autovettura sono a carico del fallito e, quindi, concorsuali se sorti prima del fallimento, o a carico della massa se sorti successivamente alla dichiarazione di fallimento.
Se ritiene non conveniente acquisire l'auto, potrebbe seguire la procedura ex art. 104ter settimo comma, in modo che l'auto non viene acquisita all'attivo fallimentare e rimane nella disponibilità del fallito. In tal caso saranno insinuabili al passivo soltanto i crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento.
Zucchetti Sg Srl
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Andrea Mingiardi
La Spezia27/10/2013 21:16RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: tassa di proprità e multe
Si tratta di un fallimento vecchio rito (perdonate non l'avevo chiarito) credo quindi non attuabile la procedura ex art.104ter che mi avrebbe risolto parte dei problemi. A questo punto mi chiedo se presentando al Pra una perdita di possesso questa possa avre valenza con data retroattiva vale a dire dalla data documentata dalla visura della motorizzazione dalla quale appunto si rileva cha il passaggio e' stato fatto nel 2000 quando la societa era in bonis. Grazie
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