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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Invio istanza di ammissione al passivo mediante e-mail ordinaria
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Roberto Fable
Bolzano (BZ)12/06/2013 12:47Invio istanza di ammissione al passivo mediante e-mail ordinaria
Un creditore mi ha inviato l'istanza di ammissione al passivo da un indirizzo di posta elettronica ordinario (non certificata) sulla pec del fallimento.
Dalla lettura della norma (art. 93) non riesco a risalire ad un obbligo per i creditori di spedire l'istanza da un indirizzo pec; peraltro, l'assenza di tale obbligo mi sembra in linea con quanto disposto dal comma 5 della suddetta disposizione, il quale, sanzionando la mancata indicazione di un indirizzo pec al quale effettuare le comunicazioni con la notifica degli atti in cancelleria, sembra consentire l'invio dell'istanza da un indirizzo di posta elettronica non certificata. La scelta normativa sembra peraltro conforme alla circostanza di fatto che i privati, i quali possono presentare personalmente la domanda, non sono tenuti a munirsi di un indirizzo pec. Anche la nostra cancelleria mi ha confermato che l'istanza può pervenire da un indirizzo di posta ordinaria.
Ne ho dedotto, pertanto, che l'invio dell'istanza tramite e-mail ordinaria non comporterebbe la sanzione dell'inammissibilità della domanda, quanto piuttosto la conseguenza che le comunicazioni del curatore al suddetto creditore andrebbero effettuate in cancelleria.
Leggendo tuttavia le Vostre risposte alla discussione "Sottoscrizione digitale della domanda di ammissione al passivo" del 01.03.2013 mi sembra di capire venga dato per scontato che l'invio debba avvenire tramite pec. Vi chiedo pertanto cortesemente delucidazioni sul punto, onde valutare se procedere col rigetto della domanda per inammissibilità.
Grazie.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/06/2013 20:06RE: Invio istanza di ammissione al passivo mediante e-mail ordinaria
Nella risposta da lei citata effettivamente diamo per scontato che l'invio della domanda debba avvenire a mezzo Pec e questa idea nasce dal fatto che la posta elettronica certificata (PEC) è il sistema che consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla vigente normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n.68). Infatti, rispetto alla tradizionale posta elettronica, quella certificata ha caratteristiche aggiuntive, tali da fornire agli utenti la certezza – a valore legale - dell'invio e della consegna (o della mancata consegna) delle e-mail al destinatario e, grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, è in grado di garantire la certezza del contenuto non rendendo possibili modifiche al messaggio, sia per quanto riguarda i contenuti che eventuali allegati.
Si potrebbe obiettare- non richiedendo l'art. 93 espressamente che la domanda sia trasmessa a mezzo Pec- che è il creditore a decidere se usare o meno la Pec, privandosi eventualmente delle garanzie che questo strumento offre (si pensi ad una contestazione sulla data che potrebbe incidere sulla tempestività o tardività della domanda), tuttavia, la norma dell'art. 93 precedente alla modifica, richiedeva che il ricorso fosse presentato in cancelleria o, in alternativa "spedito, anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione purchè sia possibile fornire la prova della ricezione"; questo scopo oggi è raggiunto in modo inconfutabile dall'invio tramite Pec stante le caratteristiche sopra accennate, che garantiscono anche la genuinità della domanda e dell'altra documentazione allegata.
Inoltre, a norma del d.l. n.179/2012, al 30 giugno 2013 scatta l´obbligo anche per le imprese individuali (nuove o giá esistenti) di dotarsi di un indirizzo PEC da comunicare al Registro delle Imprese competente, per cui sarebbe ben strano che il legislatore, da un lato estenda l'obbligo della disponibilità della Pec e, dall'altro, non richieda l'utilizzo di tale strumento proprio nel settore in cui la tempestività e la sicurezza dell'invio e della ricezione della domanda sono fondamentali e si riversano sull'interesse pubblico sotteso alle procedure di carattere concorsuale.
Zucchetti Sg Srl
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Luca Forcucci
Passignano sul Trasimeno (PG)13/06/2013 13:05RE: RE: Invio istanza di ammissione al passivo mediante e-mail ordinaria
Mi permetto di aggiungere che alcuni indirizzi P.E.C., se non configurati a dovere, NON accettano e-mail ordinarie per cui il mittente riceve nella propria casella di posta elettronica un messaggio di segnalazione con la dicitura "Undelivered Mail Returned to Sender". Alla luce di ciò e in base alla vostra risposta, mi chiedo se il curatore potrebbe configurare l'indirizzo P.E.C. della procedura per ricevere solo messaggi da e-mail certificati o è abbligato a configurarlo per la ricezione di tutte le e-mail (sia ordinarie che P.E.C.).
Grazie mille-
Sara Santarelli
Cesena (FC)26/11/2017 11:27RE: RE: RE: Invio istanza di ammissione al passivo mediante e-mail ordinaria
Buongiorno,
un creditore ha inviato domanda di insinuazione al passivo tramite posta elettronica ordinaria (non certificato) all'indirizzo di posta elettronica ordinaria del curatore.
Ho comunicato al creditore di procedere a inoltrare la medesima domanda tramite pec all'indirizzo (pec) della procedura come indicato nella comunicazione ex art. 92 LF.
A distanza di tempo nulla è stato ricevuto all'indirizzo pec della procedura ( e il creditore non è più reperibile).
Ora sono nella condizione di dover chiedere la fissazione di un udienza per le domande tardive stante la ricezione di ulteriori domande tardive (queste correttamente notificate via pec) e mi chiedo come comportarmi con la domanda di ammissione al passivo pervenuta tramite mail.
Io la riterrei come irricevibile essendo stata inviata alla posta elettronica ordinaria del curatore e dunque non procederei alla sua protocollazione e di conseguenza non la inserirei nel progetto di stato passivo che andrò successivamente a depositare.
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/11/2017 20:19RE: RE: RE: RE: Invio istanza di ammissione al passivo mediante e-mail ordinaria
L'art. 93- nella versione attuale dovuta al D.L. 18/10/2012, n. 179. convertito, con modificazioni, nella legge 17/12/ 2012 n. 221 e alla legge 24/12/2012, n. 228 tutte successive alla data della iniziale risposta a questo dibattito- stabilisce al secondo comma che la domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da trasmettere "all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma". Lo stesso articolo nulla dispone per il caso in cui il ricorso sia trasmesso con raccomandata o all'indirizzo di posta non certificata del curatore o sia inviato in cancelleria, ma la deduzione da lei fatta della irricevibilità di domande trasmesse con tali modalità ci sembra corretta e l'unica possibile, con la conseguenza che la stessa non può essere oggetto di esame. E' preferibile, tuttavia, far figurare ciò che è accaduto registrando la domanda per poi specificare che la stessa non viene esaminata in quanto trasmessa in modo irrituale.
Zucchetti Sg srl
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