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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
alimenti a moglie e figli in caso di fallito separato
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Antonio Fusella
Torrevecchia Teatina (CH)14/11/2013 14:51alimenti a moglie e figli in caso di fallito separato
Pensavo fosse un caso ricorrente ma non riesco a trovare discussioni sul forum. Come suggerite di comportarsi nel caso in cui il fallito (socio di sas) fosse separato e avesse l'obbligo di pagare gli alimenti a moglie e figli?. Si tratta di redditi prededucibili per i quali la moglie deve fare insinuazione al passivo del socio fallito?. Il curatore deve avvisare moglie (o il giudice che ha imposto l'obbligo degli alimenti?). Premetto che dalle prime indagini sembra che il fallito non abbia nessun reddito. Grazie. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/11/2013 20:21RE: alimenti a moglie e figli in caso di fallito separato
Nel caso di separazione anteriore alla dichiarazione di fallimento del coniuge obbligato a corrispondere un assegno di mantenimento per la moglie e figli, bisogna distinguere i crediti scaduti (e non pagati) prima e quelli maturati dopo il fallimento.
Le rate scadute prima della dichiarazione di fallimento costituiscono crediti concorsuali che il coniuge beneficiario può far valere insinuandosi al passivo e tali crediti godono, per gli ultimi tre mesi, del privilegio di cui all'art. 2751 n. 4 c.c. e la Corte Cost. 04/03/1992, n. 84 nel ribadire che gli assegni di mantenimento per il coniuge separato o divorziato rientra tra quelli alimentari di cui parla l'art. 2751 n. 4, ha ritenuto inammissibile la questione per la parte in cui la norma non prevede che tale assegno sia considerato di natura interamente privilegiata.
Per le rate successive sicuramente non si applica l'art. 60 l.f., giachè questo si riferisce ai crediti certi e insuscettibili di variazione nel tempo e non può quindi operare per il credito in questione, sempre modificabile in relazione alla diminuzione o al venir meno delle risorse del debitore che ne impedisce la capitalizzazione nulla è dovuto dal fallimento trattandosi di un debito di natura personale del fallito. Non potendo operare questa regola, le rate che scadono successivamente al fallimento non possono configurarsi come credito concorsuale, nonostante l'anteriorità del titolo costitutivo, in quanto si traducono in prestazioni autonome che vengono ad esistenza dopo il fallimento, ma non rientrano neanche tra i crediti prededucibili per la loro estraneità all'attività e alle funzioni del fallimento; trattasi in sostanza di un debito personale del fallito, come , per capirci, i canoni di locazione della casa da lui occupata.
Ciò nonostante il fallimento può essere in qualche modo indirettamente coinvolto. Se, infatti, il fallito ha un reddito da lavoro, questo, a norma dell'art. 46 rimane nella sua disponibilità nei limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia e il giudice, nel fissare detti limiti, deve tener conto anche della necessità del fallito di provvedere al mantenimento della moglie e dei figli, alla luce delle mutate condizioni determinate dal fallimento.
Se, invece, il fallito non ha alcun reddito, egli può chiedere il sussidio alimentare di cui all'art. 47, se le casse fallimentari lo consentono, e anche in tal caso va tenuta presente l'esigenza di mantenimento della famiglia, unita o separata che sia. Si ritiene che il sussidio ex art. 47 possa essere chiesto anche direttamente dal coniuge beneficiario che versi in stato di bisogno.
Zucchetti Sg Srl
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Antonio Fusella
Torrevecchia Teatina (CH)15/11/2013 08:39RE: RE: alimenti a moglie e figli in caso di fallito separato
Perfetto, indagherò anche su questo. Alla luce della risposta vorrei sapere se sto interpretando bene il concetto di debiti, contratti e beni personali del fallito. Il fallito persona fisica (non imprenditore e quindi non svolgente nessuna attività come ditta individuale) ha un contratto con un cellulare ricaricabile (ad esempio), ritengo che il curatore debba ritenere quel cellulare un bene personale e quindi debba lasciarglielo e penso che nemmeno il contratto si possa disdire. Giusto?. Ma se non si trattasse di ricaricabile ma di contratto con bolletta e ci fossero debiti anteriori al fallimento varrebbe lo stesso principio degli alimenti, cioé che la compagnia telefonica può insinuarsi per quel debito mentre per le bollette successive si tratta di debito personale? . Inoltre, se il fallito persona fisica per estensione (sempre non imprenditore) ha una sola macchina intestata a lui e che serve a tutta la famiglia, questa va acquisita? (In pratica lui e la sua famiglia come fanno a muoversi, lavorare, etc.? ) non sarebbe anche in questo caso da intendere come bene personale vitale ai bisogni primari della famiglia?. Inoltre, se il fallito avesse un impiego e quindi uno stipendio e il GD glie lo lasciasse (in parte o per l'intero a seconda dei casi) e lui con quei soldi acquistasse un auto o un mezzo di trasporto per i bisogni della famiglia, potrebbe farlo e il curatore che dovrebbe fare in questo caso?. Il fallito, inoltre, chiede espressamente se può avere una carta di credito ricaricabile (tipo postepay). -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/11/2013 19:42RE: RE: RE: alimenti a moglie e figli in caso di fallito separato
Per i crediti concorsuali (quelli maturati prima della dichiarazione di fallimento) è irrilevante tra distinzione tra personali e non, dal momento che tutti i creditori concorsuali possono far valere le loro pretese nel fallimento mediante l'insinuazione al passivo. Una volta dichiarato il fallimento, allo stesso vanno acquisiti tutti i beni e diritti del fallito, ad eccezione di quelli di cui all'art. 46, che, essendo considerati di natura personale, rimangono nella disponibilità del fallito stesso, che ne sopporta i relativi costi. Per fare un esempio, se il fallito conduceva in locazione un capannone e la casa di abitazione, i crediti per canoni non pagati per entrambi gli immobili possono essere insinuati al passivo; dichiarato il fallimento, nel rapporto di locazione del capannone subentra il curatore che pagherà i relativi canoni fino a recesso, a norma dell'art. 80, comma terzo l.f., nel mentre il rapporto di locazione della casa di abitazione, cui la curatela non ha interesse, rimane in capo al fallito, che dovrà sostenere i relativi canoni, come quelli derivanti dalle utenze.
Che fine fa l'auto? Essa non è un bene personale e quindi va acquisita all'attivo, a meno che, come lei rappresenta nella fattispecie, non sia considerata strumentale all'attività che il fallito svolge, nel qual caso diventerebbe non pignorabile e, perciò sottratta al fallimento ai sensi del n. 5 del primo comma dell'art. 46. Tuttavia, per costante giurisprudenza, l'impignorabilità dei beni strumentali indispensabili per l'esercizio dell'attività professionale, artistica, di lavoratore autonomo o di imprenditore che trae dal proprio lavoro la fonte della sua sussistenza, pone come criterio di discrimine un concetto di indispensabilità relativo (la cui valutazione è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e logicamente motivato), che deve essere riferito alle concrete condizioni di esercizio dell'attività del debitore, al fine di escludere che l'impignorabilità si estenda a beni che costituiscono una dotazione sovrabbondante.
Lo stesso concetto vale se il fallito acquista l'auto in pendenza di fallimento (evento abbastanza strano visto che il reddito che il giudice lascia nella sua disponibilità è proporzionato ai bisogni essenziali suoi e della sua famiglia, e, in ogni caso, qualora disponesse di fondi nascosti probabilmente intesterebbe l'auto a terzi) dal momento che anche per i beni pervenuti al fallito durante il fallimento vale la stessa regola.
Infine, per quanto attiene all'ultima domanda, il fallito, delle disponibilità che il giudice gli ha lasciato può fare quello che vuole, anche avere una carta di credito.
Zucchetti SG Srl
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