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Contratto di conto corrente e di apertura di credito: problema data certa

  • Giovanni Trapanese

    Ancona
    17/10/2015 16:03

    Contratto di conto corrente e di apertura di credito: problema data certa

    Gent.mi,

    mi trovo in una situazione particolare, che forse però non è così rara per i rapporti bancari più datati.

    L'istituto Alfa si insinua:

    - per l'importo 100 a titolo di "residuo scoperto di conto corrente n. 01 ad una data (10.2.2014) anteriore al fallimento, oltre interessi calcolati da questa data alla dichiarazione di fallimento calcolati al 14%; nonché

    - per l'importo 10 a titolo di ri.ba anticipata al SBF oltre interessi e spese di insoluto.

    A sostegno vengono prodotti:

    - l'estratto di conto corrente al 10.2.2014;
    - l'antico contratto di conto corrente non munito di data certa;
    - due contratti di aperture di credito in quel conto corrente muniti di data certa ma valide sino al 31.12.2013, quindi prima della dichiarazione di fallimento e della data dell'estratto conto;
    - il contratto di finanziamento in operazioni commerciali (SBF) in quel conto corrente valido sempre sino al 31.12.2013.

    Ora, io d'istinto escluderei tutto il credito.

    E' vero che i contratti di apertura e di SBF hanno data certa, ma risultano esauriti al 31.12.2013, e successivamente il rapporto credito/debitorio viene regolato dal c/c il cui contratto non è mumito di data certa e non è pertanto opponibile alla prcoedura.
    Oltretutto, con il contratto di apertura di credito l'istituto si impegna a mettere a disposizione una certa cifra, ma l'entità dell'utilizzo è determinato in seno al conto corrente, che è dunque elemento imprescindibile del rapporto di anticipazione. Sbaglio ? Grazie come sempre.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/10/2015 20:20

      RE: Contratto di conto corrente e di apertura di credito: problema data certa

      Non sempre l'istinto è il miglior consigliere. L'art. 2704 c.c., infatti, oltre a tipizzare, in forma esemplificativa e non tassativa, nell'art. 2704, primo comma, c.c. alcuni atti o fatti idonei a fornire la data certa (registrazione, morte o sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei sottoscrittori, riproduzione in un atto pubblico), considera anche ogni "altro fatto che stabilisca in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento".
      Orbene lei dice (i) che sia i due contratti di aperture di credito che il contratto di finanziamento in operazioni commerciali (SBF) erano forniti di data certa e (ii) che entrambi erano regolati nel conto corrente stipulato tra le parti. In tal modo è stata fornita data certa anche al contratto di conto corrente in quanto la regolazione in conto di quelle aperture e del finanziamento autoliquidante presuppone che esistesse, al momento di quelle operazioni, anche il conto corrente; e, per l'opponibilità alla massa, ciò che interessa non è la data esatta di formazione del documento, ma che esso sia stato redatto prima della dichiarazione di fallimento.
      Ritenuto che il contratto di conto corrente è anteriore alla dichiarazione di fallimento, si deve accettare anche la convenzione degli interessi al 14%, se contenuta in detto contratto, dovendo gli interessi ultralegali risultare da atto scritto. Superato lo scoglio della inopponibilità- se la convince quanto sopra detto- deve controllare nel merito l'esattezza dei conteggi della banca.
      Zucchetti SG srl