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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Ammissione al passivo per vizi riscontrati
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Giovanni Paroli
BRESCIA05/11/2015 10:13Ammissione al passivo per vizi riscontrati
Buongiorno,
sono curatore di una società di costruzioni (fallita nel 2014) che nel corso del 2012 aveva portato a termine la costruzione di un abitazione. Il contratto di appalto a norma di legge prevedeva un assicurazione a garanzia postuma decennale per eventuali gravi vizi di costruzione.
Il creditore non si è accertato dell'eventuale esistenza della polizza (il cui numero identificativo non è stato neanche riportato sul contratto di appalto !!) e oggi (2015), riscontrati vizi e difetti sulle opere chiede l'ammissione al chirografo sulla base di una preventiva quantificazione fornita da un'architetto, ma per opere di sistemazione non ancora effettuate.
grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/11/2015 20:30RE: Ammissione al passivo per vizi riscontrati
Il fatto che l'appaltatore sia fallito non muta i termini della responsabilità dello stesso verso il committente dal punto di vista sostanziale, per cui trova applicazione (sempre che si tratti di appalto e non di vendita) l'art. 1667 c.c., per il quale:
L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.
Nel caso, non avendo il committente promosso l'azione nei due anni dalla consegna , l'azione per vizi dovrebbe essere prescritta, a meno che egli non faccia valere la rovina dell'edificio, in quanto, a norma dell'art. 1669 c.c., "Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia. E' probabile che il committente faccia appello a questa norma, anche perché la giurisprudenza ne dà una interpretazione abbastanza largheggiante facendo rientrare nei "gravi difetti" dell'edificio non solo quelli che incidono sulla struttura e sulla funzionalità dell'opera, ma anche i vizi costruttivi che influiscano sul normale godimento della cosa o impediscono che l'opera fornisca l'utilità cui è destinata.
Ad ogni modo, se il committente supera l'ostacolo della decadenza e della prescrizione, essendo l'appaltatore fallito, non può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, come consente l'art. 1668 c.c., ma soltanto che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore; peraltro, se le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.
Ovviamente la situazione di fallito dell'appaltatore comporta che il committente, per il principio della esclusività dell'accertamento del passivo, faccia valere i vizi e il credito derivante in sede fallimentare, ove, abbisognando la trattazione della causa di una istruttoria, la domanda dovrà essere respinta per carenza di prova in sede di verifica (a meno che non si raggiunga un accordo), per poi svilupparsi in sede di opposizione.
Zucchetti SG srl
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