Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Domanda di rettifica dello Stato Passivo ex art.115 L.F.

  • Umberto Di Pede

    MATERA
    15/01/2016 17:33

    Domanda di rettifica dello Stato Passivo ex art.115 L.F.

    Buonasera,
    tre lavoratori sono stati ammessi nello stato passivo per crediti di lavoro e per T.F.R. in privilegio art. 2751 bis c.1. Successivamente ho provveduto alla compilazione e alla consegna del mod.SR52 all'INPS. In riferimento alle mensilità non percepite ho compilato il modello SR52 solo per le ultime tre mensilità e per i ratei delle mensilità aggiuntive (13^ e 14^), mentre per il T.F.R. ho compilato il rigo "TFR lordo maturato dal 01 gennaio 2001 (comprensivo delle rivalutazioni al netto dell'imposta sostitutiva)".
    La somma che l'INPS ha provveduto a liquidare ai lavoratori, a titolo di TFR, comprende anche la rivalutazione e gli interessi.
    Pertanto vi chiedo se per il TFR devo procedere alla trascrizione nello stato passivo dell'importo lordo del TFR senza considerare la rivalutazione e gli interessi o devo includerli?
    Una sentenza della Cass. Civ., Sez. lavoro, 3 giugno 2015, n. 11478 ribadisce che nell'ambito di un giudizio relativo ad un credito vantato dall'INPS, insinuatosi in surrogazione per il T.F.R. pagato ai lavoratori di una società assoggettata ad una procedura concorsuale, in tema di diritto alla surroga, non può ammettersi che il creditore in surroga goda di una posizione diversa e più favorevole rispetto a quella che sarebbe comunque spettata al creditore cui si è surrogato.
    Grazie.
    Dott. Umberto Di Pede Matera
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/01/2016 09:16

      RE: Domanda di rettifica dello Stato Passivo ex art.115 L.F.

      Lei ha giustamente citato Cass. 3.6.2015 n. 11478, che però costituisce solo l'ultima di una serie di decisioni della S. Corte che affermano lo stesso principio, secondo cui, nell'ambito di un giudizio relativo ad un credito vantato dall'INPS, insinuatosi in surrogazione per il T.F.R. pagato ai lavoratori di una società assoggettata ad una procedura concorsuale, non può ammettersi che il creditore in surroga goda di una posizione diversa e più favorevole rispetto a quella che sarebbe comunque spettata al creditore cui si è surrogato. (Conf. Cass. n. 19988 del 2014; Cass. n. 26294/13; Cass. n. 16584/13; Cass. n. 16919/12; Cass. n. 16918/12; Cass. n. 16912/12; Cass. n. 16617/11; Cass. n. 16447/11).
      Bisogna tuttavia ben interpretare il significato di detta giurisprudenza che si capisce bene leggendo proprio la sentenza del 2015, che riguarda un caso identicoa quello da lei prospettato. Orbene dice la Corte che "la surroga del Fondo di garanzia gestito dall'INPS, ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 7, nel privilegio spettante al lavoratore, ai sensi degli artt. 2751 bis e 2776 c.c., consente al Fondo medesimo di essere ammesso nella procedura fallimentare nella stessa posizione che avrebbe assunto il lavoratore e, quindi, non in maniera integrale, ma con i limiti di cui alla L. Fall., artt. 54, 55 e 59, comprendendo nel credito privilegiato solo gli interessi maturati fino alla vendita (ora, aggiungiamo noi, a seguito della modifica dell'art. 54 ult. comma, fino alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto), nonché la rivalutazione monetaria maturata fino al momento in cui lo stato passivo diventa definitivo, con esclusione degli interessi e della rivalutazione maturati successivamente".
      In sostanza, non è che all'Inps in surroga non vadano riconosciuti rivalutazione e interessi; quello che non va riconosciuto è il credito per la rivalutazione ed gli interessi così dall'Inps integralmente pagati ai lavoratori ( che è la tesi dell'ente previdenziale, che ritiene non applicabili le limitazioni di cui alla L. Fall. artt. 54, 55 e 59 data la natura previdenziale delle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia), nel mentre il concetto espresso dalla Cassazione è che non va dato all'Inps nulla di più di quanto il fallimento avrebbe dato al lavoratore surrogato. Pertanto poichè, se non fosse subentrata l'Inps, il fallimento avrebbe corrisposto al dipendente la rivalutazione fino alla data della dichiarazione di esecutività dello stato passivo e gli interessi fino al primo riparto in cui il credito è compreso, eguale calcolo va fatto anche quanto al posto del lavoratore si trova l'Inps in surroga; e la Corte ha anche spiegato che "a tale soluzione osta non il rilievo che, in sede di insinuazione del Fondo al passivo del fallimento del datore di lavoro per far valere in surrogazione il credito del lavoratore, tale credito possa in concreto subire una riduzione rispetto alla somma effettivamente erogata dall'istituto previdenziale, perché ciò costituisce normale e diretta conseguenza dell'applicazione della L. Fall., artt. 54, 55 e 59".
      Zucchetti SG srl