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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Mancato accoglimento domanda di intervento del fondi di garanzia
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Giovanni Dell'Eva
Forlì (FC)11/01/2016 12:20Mancato accoglimento domanda di intervento del fondi di garanzia
Buongiorno,
nella mia qualità di curatore ho sottoscritto e consegnato ad un lavoratore dipendente della società fallita una dichiarazione mod sr52 per l'intervento del fondo di garanzia per la liquidazione di crediti da lavoro diversi dal tfr.
La domanda contiene le informazioni desunte dallo stato passivo (e mi pare correttamente compilata).
Successivamente l'Inps competente mi comunica il mancato accoglimento della domanda e mi informa della possibilità di presentare ricorso al Comitato Provinciale entro 90 gg e della successiva azione giudiziaria (nela comunicazione dell'Inps - del tutto impersonale - non è chiaro chi debba attivarsi, se il curatore o il dipendente).
Ritengo che tale missiva sia stata inviata anche al dipendente - anche se ciò non risulta dalla comuni9cazione - a cui comunque l'ho io stessa comunicata a mezzo racc ar rappresentandogli la possibilità di proporre ricorso.
A Vostro parere il ricorso va proposto dal dipendente e questa comunicazione mi è stata inviata solo per conoscenza oppure è il curatore che si deve attivare?
Grazie per la collaborazione
Giovanni Dell'Eva-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/01/2016 21:10RE: Mancato accoglimento domanda di intervento del fondi di garanzia
Il fatto è che neanche la legge precisa la questione. In vero la norma applicabile è l'art. 46 della Legge 09/03/1989 n. 88, che tratta del contenzioso in materia di prestazioni e stabilisce quanto segue:
"1. Il comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto concernenti:
a) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le prestazioni del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto;
b) le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza;
c) le prestazioni della gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione, ancorché parziale, in sotterraneo;
d) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;
d-bis) le prestazioni dell'Assicurazione sociale per l'impiego (1);
e) la pensione sociale;
f) le prestazioni economiche di malattia, ivi comprese quelle dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, e per la maternità;
g) i trattamenti familiari;
h) l'assegno per congedo matrimoniale;
i) il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati.
2. I ricorsi concernenti le prestazioni indicate nel comma 1, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) ed e), sono decisi da una speciale commissione del comitato provinciale composta dai membri di cui ai numeri 1, 2, 4, 5 e 6 del primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 44 della presente legge.
3. I ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera b) e, limitatamente alle prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi, alla lettera f) del comma 1, sono decisi da speciali commissioni del comitato provinciale presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al comitato stesso e composte dai membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 del primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituto dall'articolo 44 della presente legge, e da quattro rappresentanti delle categorie nominati con decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.
4. I ricorsi concernenti la lettera e) del comma 1 sono decisi dal comitato provinciale.
5. Il termine per ricorrere al comitato provinciale è di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.
6. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.
7. I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni di cui ai precedenti commi, pendenti dinanzi ai comitati regionali e agli organi centrali dell'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dai corrispondenti nuovi organi secondo le procedure e le competenze previgenti.
8. La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'Istituto.
9. Il direttore della competente sede dell'Istituto può sospendere l'esecuzione della decisione del comitato qualora si evidenzino profili di illegittimità. In tal caso il provvedimento di sospensione deve essere adottato dal direttore entro cinque giorni ed essere sottoposto al comitato amministratore competente per materia, il quale, entro novanta giorni, decide o l'esecuzione della decisione o il suo annullamento. Trascorso tale termine la decisione diviene comunque esecutiva.
10. Sono abrogati il numero 1 ed il numero 11 del primo comma dell'articolo 36 e gli articoli 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639".
A nostro avviso il Fallimento non ha alcun interesse a presentare il ricorso in quanto esso deve sempre la stessa somma ed è indifferente che paghi il lavoratore o l'Inps che si surroga nella posizione del primo, ove anticipi il TFR e le tre mensilità. Interessato è il lavoratore colpito dal provvedimento, che è nel pieno possesso dei suoi diritti e il curatore non ha con lui alcun rapporto sostituivo (come con il fallito), per cui la legittimazione al ricorso dovrebbe essere unicamente in capo a lui. Ha fatto bene, quindi, a trasmettere al dipendente la comunicazione ricevuta.
Zucchetti SG srl
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Mariarita Pezone
Tivoli (RM)14/02/2024 14:54RE: Mancato accoglimento domanda di intervento del fondi di garanzia
Buonasera
in tema di modello sr 52, anche io nella liquidazione giudiziale in cui sono Curatore, ho due lavoratori che mi hanno chiesto di sottoscrivere tale modello. In realtà la liquidazione ha dei fondi e i lavoratori (insieme all'AdE sono gli unici in privilegio. Quindi mi domandavo se fosse opportuno o no che si rivolgesse istanza all'INPS visto che in sede di riparto i lavoratori prenderanno la somma ammessa nello stato passivo.
Vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/02/2024 17:54RE: RE: Mancato accoglimento domanda di intervento del fondi di garanzia
La richiesta di anticipazione all'Inps del TFR e delle ultime tre mensilità è una scelta del dipendente, che per ottenere l'anticipazione deve insinuarsi al passivo. Il curatore poi, al momento del riparto, pagherà, secondo la capienza, i creditori che risultano dallo stato passivo e, quanto ai dipendenti, costoro o l'Inps se ha fatto l'anticipazione ed ha esercitato la surroga ex art. 115 l. fall.
Zucchetti SG srl
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