Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Prescriizione su fatture

  • Michele Feltrin

    Ceggia (VE)
    27/11/2017 09:51

    Prescriizione su fatture

    Buongiorno,
    sono curatore di una srl il cui fallimento è stato dichiarato il 30.10.2017.
    Svolte le attività propedeutiche all'insinuazione dei creditori, mi sorge un dubbio in relazione all'insinuazione già presentata da uno di questi.
    Viene chiesta l'insinuazione di tre fatture per fornitura e lavorazione di materie prime, una emessa il 31.10.2012, la seconda il 30.11.2012 e la terza il 31.12.2012.
    Il dubbio che mi si pone riguarda il termine di prescrizione delle fatture.
    Se in relazione alla 2^ e 3^ fattura non vi sono dubbi, la questione riguarda la 1^ fattura.
    Di primo acchito la considererei prescritta essendo decorsi cinque anni dalla sua emissione senza che sia stato svolto alcun atto interruttivo della stessa.
    Tuttavia, essendo stato dichiarato il fallimento il 30.10, e che la fattura del 31.10.2012 si sarebbe prescritta il 31.10.2017, è possibile che la fattura sia ancora azionabile?
    In sostanza, si deve considerare come termine ultimo quello della dichiarazione di fallimento (nel qual caso essendo stato dichiarato prima della prescrizione quinquennale della fattura questa deve considerarsi valida) o quello della data di presentazione della domanda di insinuazione (per cui la fattura si sarebbe prescritta)?
    Ringrazio per l'attenzione.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/11/2017 20:21

      RE: Prescriizione su fatture

      Sicuramente la dichiarazione di fallimento del debitore rende inammissibili o comunque improcedibili le azioni esecutive individuali, ma non produce automaticamente l'interruzione del decorso del termine di prescrizione dei diritti di credito vantati verso il fallito, dato che a questo scopo è necessaria una manifestazione di volontà e la domanda di insinuazione, sostanziandosi in una richiesta giudiziale di soddisfazione del credito nei modi propri del procedimento fallimentare, contiene l'inequivoca volontà dell'istante di mantenere in vita il diritto vantato e l'azione con esso connaturata, che, a norma dell'art. 2943 c.c., comporta l'interruzione della prescrizione. Anzi, la presentazione della domanda di insinuazione, con la trasmissione via PEC all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal curatore, costituisce l'unico mezzo idoneo a produrre l'interruzione della prescrizione del credito proprio perché la partecipazione al concorso attua l'esercizio di un diritto da declinare esclusivamente mediante la proposizione dell'azione giudiziale nelle forme di cui all'art. 93.
      Questo discorso, tuttavia, ci sembra nel caso del tutto superfluo perché, se ben abbiamo inteso, si tratta di crediti derivanti da forniture ad altro imprenditore il cui diritto si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, non rientrando in alcune delle figure previste dalla disciplina sulle prescrizioni brevi e neanche presuntive.
      Zucchetti Sg Srl