Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

privilegio Enasarco

  • Vittorio Sarto

    Cesena (FC)
    12/07/2017 16:46

    privilegio Enasarco

    Buongiorno,

    la Fondazione Enasarco presenta domanda di insinuazione al passivo per contributi previdenziali e sanzioni civili. Quanto ai contributi richiede il privilegio ex art 2753 e quanto alle sanzioni quello di cui all'art 2754 cc per il 50% del loro ammontare. Si chiede se, a vostro avviso, i privilegi richiesti siano dovuti e in caso affermativo se sia corretto quello di cui al 2753 cc per i contributi. Si fa presente che nelle precedenti udienze di stato passivo è stato escluso il privilegio di cui al 2754 cc per il credito del Fasi e Previndai in quanto enti privati che gestiscono forme integrative di previdenza e assistenza, benché portatori di interessi collettivi (cfr. Cass. 14/12/15 n 25173) . L'Enasarco è assimilabile a tali enti?

    grazie per la cortese risposta
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/07/2017 19:07

      RE: privilegio Enasarco

      L'art. 2753 c.c. stabilisce che hanno privilegio generale- che l'art. 2778 c.c. colloca al grado primo- sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. La normativa sui privilegi in materia previdenziale è poi completata dall'art. 2754 c.c. che, in via residuale, attribuisce un privilegio generale- che l'art. 2778 c.c. colloca al grado ottavo- sui mobili del datore di lavoro ai crediti per i contributi dovuti ad istituti od enti per forme di tutela previdenziale ed assistenziale diversa dall'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, nonchè agli accessori, limitatamente al 50% del loro ammontare, relativi a tali crediti e a quelli indicati nell'articolo precedente.
      Di conseguenza, poichè il connotato comune alla categoria dei crediti contributivi indicati negli artt. 2753 e 2754 c.c. è costituito dal fatto che essi traggono la loro immediata causa giuridica dall'omissione o dall'evasione di contributi posti dalla legge a carico del datore di lavoro per tutte le forme di assicurazione obbligatoria (per questo avete probabilmente escluso detti privilegi per le forme di previdenza integrativa), senza che sia indicato l'ente gestore di quelle assicurazioni e creditore dei contributi, per individuare i beneficiari dei privilegi in questione, bisogna far riferimento più che al all'ente, alle cause dei crediti garantiti dai due articoli citati, risalendo alle numerose leggi che, secondo un modello legislativo consueto alla materia, contengono le nozioni specifiche a ciascun tipo di rapporto assicurativo, senza possibilità di astrazione e generalizzazione oltre i propri confini.
      Se, pertanto, l'Enasarco fa valere nel caso l'omissione di contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la domanda ci sembra corretta.
      Zucchetti Sg srl