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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
affitto d'azienda: responsabilità solidale art. 2112 c.c. e diritto di regresso
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Francesca Ziliani
Milano05/09/2017 10:49affitto d'azienda: responsabilità solidale art. 2112 c.c. e diritto di regresso
Buongiorno,
la presente per richiedere un parere in merito ad una domanda di insinuazione pervenuta al fallimento da parte dell'ex affittuaria dell'azienda.
In particolare, la società fallita aveva stipulato (nel periodo in bonis) un contratto di affitto d'azienda con la società affittuaria Alfa srl.
Tale contratto prevedeva il trasferimento in capo all'affittuaria Alfa dei rapporti di lavoro in essere (n.3 dipendenti) ai sensi dell' art. 2112 c.c. con conseguente sorgere responsabilità solidale per i debiti nei confronti dei dipendenti sorti nel periodo antecedente l'affitto d'azienda.
Il contratto prevedeva altresì il diritto di regresso dell'affittuaria Alfa nei confronti della cedente (ora fallita) nel caso di pagamento dei debiti verso i dipendenti sorti prima dell'affitto d'azienda.
In virtù di tale diritto di regresso ora la società Alfa si è insinuata nel fallimento chiedendo di essere ammessa allo stato passivo in via privilegiata ex art. 2751 bis in ragione del pagamento (in qualità di responsabile solidale) dei crediti vantati da uno dei dipendenti sorti nel periodo precedente l'affitto d'azienda.
A tal fine si richie:
1. è corretto l'esercizio del diritto di regresso e dunque l'insinuazione al passivo fallimentare da parte di Alfa?
2. In caso di risposta affermativa il credito insinuato va ammesso al privilegio ex art. 2751 bis?
Ringrazio per l'attenzione e porgo cordiali saluti
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/09/2017 20:13RE: affitto d'azienda: responsabilità solidale art. 2112 c.c. e diritto di regresso
L'affittuaria può esercitare il regresso (in senso generale) se prova di aver effettivamente soddisfatto il dipendente dell'intero credito da questi vantato anteriormente all'affitto stesso in quanto questo è un effetto della solidarietà, che il secondo comma dell'art. 2112 c.c. impone in mancanza di particolari procedure all'atto del trasferimento.
Se il pagamento del lavoratore è avvenuto prima della dichiarazione di fallimento, non sorge problema e tale pagamento potrebbe anche essere stato parziale; se invece è avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento dell'affittante il pagamento deve essere stato integrale. Ha stabilito, infatti la S. Corte, con la sentenza 01/03/2012, n. 3216, che "Il principio della cristallizzazione della massa passiva non impedisce, di regola, la sostituzione del credito spettante, in via di surrogazione o regresso, al coobbligato solidale, il quale abbia pagato in data successiva alla dichiarazione di fallimento del debitore principale, operando il pagamento come causa estintiva del credito vantato da quest'ultimo nei confronti del debitore principale, con la conseguente esclusione di qualsiasi duplicazione di crediti; ne deriva quindi che il coobbligato non è tenuto ad insinuare al passivo il proprio credito con riserva, potendo farlo valere in sede fallimentare con l'ordinaria istanza di ammissione, tempestiva o tardiva. Tuttavia, è inammissibile la surrogazione, allorché il pagamento effettuato dal coobbligato o dal fideiussore non risulti interamente satisfattivo della pretesa del creditore, ostando a ciò l'art. 61, comma 2, l. fall., il quale costituisce una norma speciale che introduce un'eccezione al principio dell'opponibilità al creditore comune dei pagamenti parziali ricevuti, e, nel subordinare l'esercizio dell'azione di rivalsa alla condizione che il creditore comune sia stato soddisfatto per l'intero credito ove il pagamento sia effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimento, detta una disposizione applicabile non solo all'azione di regresso, specificamente contemplata dalla norma in esame, ma anche a quella di surrogazione, posto che, ai fini dell'ammissibilità tanto della surrogazione, quanto del regresso, ciò che rileva non la circostanza che attraverso il pagamento il coobbligato abbia totalmente assolto la propria obbligazione, ma che l'adempimento risulti integrale ex parte creditoris, cioè idoneo ad estinguere la pretesa che il creditore comune abbia insinuato o possa insinuare al passivo del fallimento".
Come si intuisce dal passo appena riportato, all'obbligato solidale sono attribuite due azioni di rivalsa: una di regresso in senso stretto- che è una azione autonoma che sorge in capo al coobbligato e può essere esercitata anche per un importo diverso da quello che avrebbe potuto chiedere l'originario creditore (eventualmente per interessi, spese o altro), ed altra di surroga, con la quale il coobbligato adempiente fa valere nei confronti del debitore principale la stessa azione, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, che avrebbe potuto esercitare il dipendente. In questo secondo caso il coobbligato subentra nella stessa posizione dell'originario creditore, per cui può far valere il privilegio che competeva a costui.
Si tratta quindi di vedere, nel suo caso, se l'affittuario ha esercitato il regresso, nel qual caso non avrebbe diritto al privilegio, o la surroga. Questa è una questione da valutare in concreto in base al contenuto della domanda; di certo la richiesta del privilegio di cui all'art. 2751bis n. 1 c.c. induce a ritenere che abbia agito in surroga, ma se ha chiesto un importo diverso da quello che avrebbe potuto chiedere il dipendente, questa deduzione viene scalfita, e così via.
Zucchetti Sg srl
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